II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1008/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_1008/2009 {T 0/2} Sentenza del 25 marzo 2010 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento D.__________, ricorrente, contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009. Visto: il ricorso del 30 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 4 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a D.__________ un termine suppletorio, scadente il 15 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 25 marzo 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Borella Grisanti