Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.7/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8F_7/2009 {T 0/2}

Sentenza del 25 agosto 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
P.________, Italia,
istante,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002
Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 270/03 del 9 febbraio 2005.

Fatti:

A.
Per sentenza del 9 febbraio 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha respinto il ricorso di diritto
amministrativo interposto da P.________ avverso il giudizio 16 ottobre 2003 del
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che respingeva una domanda
dell'interessato volta ad ottenere la revisione della pronuncia 23 dicembre
1985 con la quale la stessa Corte cantonale, respingendo il gravame
dell'assicurato, tutelava la soppressione, a fare tempo dal 1° gennaio 1975,
della rendita d'invalidità erogatagli dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a dipendenza degli esiti di un
infortunio sul lavoro occorsogli nel 1972.

B.
In data 6 luglio 2009, P.________ ha presentato al Tribunale federale
un'istanza di revisione della sentenza 9 febbraio 2005. Producendo segnatamente
una relazione di visita medico-legale 11 maggio 2009 del dott. C.________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'assicurato chiede il
riesame del suo caso in ragione del fatto che dal rapporto medico in questione
emergerebbero nuovi elementi di rilievo atti a dimostrare l'esistenza di un
nesso di causalità tra la sua attuale situazione di salute e l'evento
infortunistico del 1972.

Non sono state chieste osservazioni all'istanza.

Diritto:

1.
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il
riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art.
121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di
revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è
chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile
sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente
procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già
pronunciato.

Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante
deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per
quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2
LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia
debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché
l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata
una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).

2.
Nell'evenienza concreta, l'istante invoca implicitamente il motivo di revisione
previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Giusta questa norma, la revisione di
una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e
di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha
potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova
posteriori alla sentenza.

I citati presupposti per procedere a una revisione della sentenza 9 febbraio
2005 non risultano tuttavia adempiuti in concreto. Il parere medico legale
prodotto dall'istante è di data chiaramente posteriore alla sentenza di cui è
chiesta la revisione. L'interessato non fa valere, né sono d'altra parte
ravvisabili, particolari circostanze che gli avrebbero impedito di procurarsi
il rapporto in questione già nell'ambito della precedente procedura dinanzi a
questa Corte. Alla luce di queste considerazioni la domanda di revisione si
rivela infondata e dev'essere respinta.

3.
Avverandosi manifestamente infondata, l'istanza stessa può essere evasa secondo
la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF.

Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente
dispensare l'istante dall'onere delle spese processuali (art. 66 cpv. 1 in fine
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è respinta.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 25 agosto 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble