Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.8/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_8/2009

Sentenza del 2 novembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
istante,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
controparte.

Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_119/2009
del 29 settembre 2009,

Considerando:
che il 6 agosto 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello presentato
da A.________ contro la decisione pretorile di rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da quest'ultima a un precetto esecutivo fatto
notificare dalla B.________ per l'incasso di fr. 10'333.--;
che con sentenza del 29 settembre 2009 la Presidente della II Corte di diritto
civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, nella procedura
semplificata dell'art. 108 LTF, un'impugnativa presentata da A.________ e
trattata, in ragione del valore di litigioso, quale ricorso sussidiario in
materia costituzionale;
che in tale sentenza è stata rilevata l'assenza nel gravame di una motivazione
conforme agli art. 106 cpv. 2 LTF e 117 LTF, la ricorrente avendo segnatamente
omesso d'invocare la violazione di diritti costituzionali;
che con istanza non datata, ma consegnata alla posta svizzera il 19 ottobre
2009, A.________ chiede la revisione della predetta sentenza, perché il
Tribunale federale non avrebbe giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett.
c LTF) e non avrebbe, per svista, tenuto conto di fatti rilevanti risultanti
dagli atti (art. 121 lett. d LTF);
che in concreto l'istanza si appalesa insufficientemente motivata;
che infatti l'istante non indica su quale conclusione il Tribunale federale non
avrebbe statuito e che, con riferimento al secondo motivo di revisione
invocato, ella riconosce di non aver specificato "uno per uno" i diritti
costituzionali asseritamente violati dal giudizio cantonale;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti