II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.2/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5F_2/2009 Sentenza del 3 luglio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Hohl, Presidente, Marazzi, Jacquemoud-Rossari, Cancelliere Piatti. Parti A.________, istante, contro I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, controparte. Oggetto Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008 del 15 dicembre 2008. Considerando: che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria; che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ambito della procedura di revisione; che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese; che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--; che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009; che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria; che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta; che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura; per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta. 2. La domanda di revisione è inammissibile. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 4. Comunicazione alle parti. Losanna, 3 luglio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti