Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.2/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_2/2009

Sentenza del 3 luglio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
istante,

contro

I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
controparte.

Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008
del 15 dicembre 2008.

Considerando:
che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione
conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto
contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria;
che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della
menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
nell'ambito della procedura di revisione;
che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di
assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di
revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese;
che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine
suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al
versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--;
che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009;
che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una
riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla,
della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria;
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il
richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto
postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario
o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito
dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza
risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione
abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta.

2.
La domanda di revisione è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

4.
Comunicazione alle parti.

Losanna, 3 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti