Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.875/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_875/2009

Sentenza del 29 giugno 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinata dall'avv. Yves Flückiger,
2. C.________, D.________, E.________ e
F.________,
patrocinati dall'avv. Xenia Peran,
opponenti.

Oggetto
provvedimenti cautelari (successione straniera),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2009 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a I.________, cittadino italiano residente in Italia, è deceduto in Italia in
data 9 agosto 2008 lasciando i figli C.________, D.________, E.________ e
F.________ nonché la seconda moglie B.________ ed i figli di secondo letto
G.________ e H.________.
A.b Nell'ambito della procedura incoata nei confronti di C.________,
D.________, E.________ e F.________ in materia di provvedimenti cautelari per
una successione straniera, B.________ ha chiesto, con istanza 15 ottobre 2008,
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco di tutti i valori
depositati presso la A.________SA riconducibili, sotto qualsivoglia forma, al
de cuius, facendo particolare riferimento al conto xxx ed a un trust istituito
da I.________ nel 2004/2005. All'udienza 3 dicembre 2008 B.________ ha altresì
chiesto di ingiungere a A.________SA di produrre integralmente tutta la
relativa documentazione. I figli di primo letto del de cuius si sono opposti
all'istanza, mentre A.________SA - invitata a proporre le proprie osservazioni
- si è detta disposta ad ossequiare l'ordine pretorile, salvo per quanto
concerne eventuali conti e relazioni appartenute indirettamente al de cuius,
nonché il presunto trust istituito nel 2004. Con decreto 6 marzo 2009, il
Pretore ha accolto integralmente la richiesta.

B.
Adita da A.________SA con appello 30 marzo 2009, la I Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato, con pronuncia 20
novembre 2009, il gravame irricevibile per tardività.

C.
A.________SA impugna la predetta sentenza avanti al Tribunale federale con
ricorso in materia civile del 28 dicembre 2009, chiedendo l'annullamento della
pronuncia cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova
decisione. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo formulata dalla
ricorrente è stata accolta dalla Presidente della Corte giudicante con decreto
27 gennaio 2010.

Nel merito non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata concerne una sentenza che ha dichiarato irricevibile
un appello diretto contro un decreto pretorile che ha accolto una domanda di
edizione di documenti nei confronti di terzi, retta in Ticino dagli artt. 210
segg. CPC/TI. Essa potrebbe essere considerata una decisione finale, atteso che
pone fine alla procedura per la ricorrente, che non è parte alla vertenza
successoria (v., con riferimento all'art. 87 OG, la sentenza 4P.141/2002 del 25
novembre 2002 consid. 2, non pubblicato in DTF 129 III 301). La giurisprudenza
più recente ha tuttavia posto l'accento sul fatto che un decreto di edizione è
una decisione sulle prove e costituisce quindi di principio una decisione
pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (sentenza 5A_171/2009 del
15 ottobre 2009 consid. 1.4). In tal caso, il ricorso in materia civile è
ammissibile qualora sia soddisfatto il requisito del pregiudizio irreparabile
giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Per costante giurisprudenza, misure
probatorie atte a mettere in pericolo la salvaguardia di un segreto sono
ritenute causare un pregiudizio irreparabile, al pari di quelle assortite dalla
minaccia delle sanzioni previste all'art. 292 CP (sentenze 5A_171/2009 del 15
ottobre 2009 consid. 1.5; 1C_247/2009 dell'8 luglio 2009 consid. 1.3.2; 5P.350/
2004 del 10 maggio 2005 consid. 2.3). Del resto, qualora l'oggetto del ricorso
attiene a un diniego di giustizia formale, la giurisprudenza rinuncia al
presupposto del danno irreparabile (DTF 134 IV 43 consid. 2.2 e 2.3, con
rinvii).

1.2 La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella
della vertenza di fondo (implicitamente DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333;
esplicitamente sentenza 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2; 5A_85/2007
del 17 aprile 2007 consid. 1.2). La domanda di edizione di documenti è stata
inoltrata sullo sfondo di una vertenza successoria italiana, senza ombra di
dubbio di natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Come constatato dall'autorità
cantonale in applicazione dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, il valore di causa
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-- richiesta dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.

1.3 La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di irricevibilità della
Corte cantonale e il rinvio della causa a quest'ultima affinché giudichi
l'appello. Essa afferma che il diritto procedurale ticinese concede al terzo
richiesto di edizione non solo il diritto di essere sentito, ma pure la facoltà
di impugnare il decreto di edizione, diritto che le sarebbe stato negato con
un'applicazione arbitraria della legge processuale cantonale. Ora, per costante
giurisprudenza, anche in assenza della legittimazione sul merito, un ricorrente
può far valere la violazione di diritti procedurali la cui inosservanza
costituisce un diniego di giustizia formale, lamentandosi ad esempio - come
nella fattispecie - che l'autorità cantonale abbia a torto dichiarato
inammissibile un rimedio di diritto (DTF 114 I 307 consid. 3c pag. 312).
L'interesse giuridicamente protetto risulta in questo caso dal diritto di
partecipare alla procedura. Ammissibili sono censure di natura formale che
possono essere esaminate in modo separato dal merito (DTF 136 IV 41 consid.
1.4). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso è nel suo
complesso ammissibile.

1.4 Si pone infine la questione a sapere se la decisione impugnata rappresenti
una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF, con la conseguente limitazione
dei motivi di ricorso alla violazione di diritti costituzionali. La questione
può restare indecisa, stante che la ricorrente medesima solleva unicamente
censure di rango costituzionale, segnatamente l'arbitrio nell'applicazione del
diritto processuale cantonale, come tale comunque non suscettibile di esame con
piena cognizione (art. 95 lett. c e lett. d LTF e contrario).

2.
Nel merito, il ricorso è rivolto contro l'interpretazione che la Corte
cantonale ha dato dell'art. 96 cpv. 4 CPC/TI.

2.1 La qui ricorrente ha introdotto avanti al Tribunale di appello del Cantone
Ticino in data 30 marzo 2009 il proprio appello contro il decreto 6 marzo 2009
del Pretore di Lugano, intimatole in data 9 marzo 2009. Rammentato che, secondo
l'art. 213a CPC/TI, su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce
con decreto appellabile "nel termine ordinario" (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC/TI), la
Corte cantonale ha ritenuto che quale "termine ordinario" debba intendersi
quello di venti giorni nel processo di cognizione e quello di dieci giorni non
sospesi dalle ferie nei cosiddetti "procedimenti speciali" degli artt. 354
segg. CPC/TI, fra i quali va annoverata la procedura di camera di consiglio
disciplinante l'emanazione di provvedimenti cautelari. Nel caso di specie, il
termine di impugnazione era pertanto quello di dieci giorni. Iniziato a
decorrere il giorno successivo all'intimazione (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1
CPC/TI), esso sarebbe scaduto il 20 marzo 2009, pertanto manifestamente prima
della data di inoltro dell'appello.

2.2 La ricorrente contesta che, nella presente fattispecie, quale "termine
ordinario" possa essere considerato quello di dieci giorni. Ammette invero che
il termine di appellazione nei procedimenti speciali sia di dieci giorni.
Ritiene tuttavia che nella sistematica del CPC/TI, il termine di dieci giorni
non sia manifestamente un termine "ordinario", bensì "ridotto", dunque
straordinario. L'art. 96 cpv. 4 CPC/TI parla di termine ordinario, senza alcuna
distinzione o differenziazione a dipendenza del tipo di procedura. La
ricorrente è dell'opinione che la Corte cantonale si sia discostata
inammissibilmente dal tenore letterale chiaro e dal risultato di
un'interpretazione sistematica dell'art. 96 CPC/TI. Volendo peraltro
considerare poco chiara la terminologia adottata dall'art. 96 cpv. 4 CPC/TI, la
Corte cantonale avrebbe versato nell'arbitrio considerando l'interpretazione
più sfavorevole alla ricorrente, tanto più facendo difetto ogni indicazione sui
rimedi di diritto e sui termini d'impugnazione.

3.
3.1 Il Tribunale federale è abilitato a riesaminare la pretesa violazione di un
diritto fondamentale unicamente nella misura in cui una tale censura sia stata
sollevata e motivata in termini precisi nel gravame (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF
135 II 384 consid. 2.2.1 pag. 389; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234; 133 III
439 consid. 3.2).

3.2 Quando è sollevata la censura di interpretazione ed applicazione arbitraria
del diritto cantonale, violazione della legge ed arbitrio non vanno confusi: è
arbitraria unicamente quella violazione della legge che appare manifesta e
riconoscibile di primo acchito. Il compito del Tribunale federale non è di
stabilire quale sia l'interpretazione corretta che avrebbe dovuto adottare
l'autorità cantonale, bensì unicamente di dire se l'interpretazione e
l'applicazione del diritto cantonale fatta dall'autorità inferiore sia
sostenibile; la mera possibilità che un'altra soluzione appaia concepibile,
persino preferibile, non costituisce ancora arbitrio (DTF 133 III 463 consid.
4.4.1; 132 I 13 consid. 5.1; sentenza 4A_632/2009 del 5 gennaio 2010 consid.
3.1).

3.3 Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'espressione "termine
ordinario" all'art. 96 cpv. 4 CPC/TI non può essere necessariamente
interpretata unicamente nel senso da lei proposto. Se l'aggettivo "ordinario"
viene riferito ai termini di impugnazione come tali, allora è corretto
affermare che il termine di dieci giorni riservato ai procedimenti speciali è
"ridotto" rispetto a quello di venti giorni applicabile nel processo di
cognizione; per contro, se l'aggettivo "ordinario" viene riferito alle diverse
procedure, si ha che è "ordinario" il termine di venti giorni nel processo di
cognizione come è "ordinario" quello di dieci nei procedimenti speciali. Ne
consegue che l'espressione "termine ordinario" all'art. 96 cpv. 4 CPC/TI è
ambigua.

3.4 Ciò detto, ed in assenza di giurisprudenza univoca nota (nemmeno alla
ricorrente), il Tribunale di appello non è caduto nell'arbitrio adottando
l'interpretazione suesposta (consid. 2.1), non apparendo sufficientemente
motivato né pertinente - sotto l'ottica dell'arbitrio - l'obbligo, per la Corte
cantonale, di adottare la soluzione più favorevole alla ricorrente.

4.
4.1 La ricorrente critica poi l'assenza di una qualsiasi indicazione sui rimedi
di diritto ed i termini di impugnazione nel decreto pretorile. In realtà,
sembra trattarsi qui più di un argomento a suffragio della censura di arbitrio
che non di una censura a se stante. Per completezza, sia in ogni caso
rammentato che la critica alla decisione di prima istanza non sarebbe
ammissibile sia perché rivolta contro una decisione non di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF), sia perché priva dell'indicazione del diritto fondamentale
semmai leso (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 3.1).

4.2 La ricorrente si avvale, da ultimo, di una violazione dell'art. 29a Cost. A
suo dire, tale violazione è conseguenza dell'applicazione arbitraria dell'art.
96 cpv. 4 CPC/TI. La censura - se tale voleva essere - è tuttavia del tutto
priva di motivazione, ragione per cui non può essere esaminata nel merito.

5.
In quanto ammissibile, il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguenza
di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non sono dovute ripetibili alla parte opponente, la quale si è opposta senza
successo alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e non
è stata invitata ad esprimersi sul merito (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti