Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.855/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_855/2009

Sentenza del 26 marzo 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
ricorrente,

contro

Comunione ereditaria fu B.B.________, composta di:
1. C.B.________,
2. D.________,
3. F.B.________,
patrocinati dall'avv. Damiano Brusa,
opponenti.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2009 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a In seguito al decesso di B.B.________ e all'accettazione con beneficio
d'inventario della successione da parte degli eredi C.B.________, F.B.________
e D.________, la Fondazione A.________ (qui di seguito: Fondazione) ha escusso
in via di realizzazione del pegno manuale individualmente, ognuno con un
precetto esecutivo distinto, la comunione ereditaria (qui di seguito: CE) fu
B.B.________ ed ogni singolo erede per l'importo di fr. 1'650'000.-- oltre
interessi all'8.5 % dal 18 dicembre 1995, fr. 47'590.50 oltre interessi all'8.5
% dal 31 dicembre 1995 e fr. 15'493.10 oltre interessi all'8.5 % dal 30
settembre 1996. I vari precetti sono stati notificati in data 20 maggio/19
giugno 2008 dall'Ufficio esecuzioni (qui di seguito: UE) di Lugano. Per tutti
sono state indicate, quale titolo di credito, prestazioni legali fornite al
debitore dallo studio legale G.G.________ e H.G.________ nel quadro
dell'esecuzione del testamento della defunta madre del debitore, con la
precisazione che le pretese erano state debitamente cedute alla Fondazione
procedente. Quale oggetto del pegno sono state indicate due cartelle ipotecarie
di fr. 500'000.-- cadauna, emesse in data 21 luglio 1987 e gravanti tre
particelle del Registro fondiario di Lugano di proprietà di C.B.________.
Avendo le parti escusse interposto tempestiva opposizione, la Fondazione ne ha
chiesto al Pretore il rigetto provvisorio.
A.b All'udienza di contraddittorio 15 giugno 2009, la Fondazione ha chiesto che
l'opposizione fosse rigettata per la parte garantita con le due cartelle
ipotecarie da fr. 1 milione oltre tre annualità di interessi al 7 % ed altri
accessori. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto le
istanze con sentenza 17 settembre 2009.

B.
Adita dalla Fondazione con allegato unico 24 settembre 2009, seppur riferito
alle quattro distinte istanze di rigetto dell'opposizione, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto
i gravami con la qui impugnata sentenza 23 novembre 2009, ponendo la tassa, le
spese di giustizia e le ripetibili a carico della Fondazione soccombente.

C.
Contro la sentenza d'appello, con allegato 18 dicembre 2009 la Fondazione
propone il presente ricorso in materia civile. Chiede, previo annullamento
della sentenza d'appello, che sia constatata l'esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di pegno, sub. di ritenzione, sub. di proprietà, della
creditrice procedente sulle due cartelle ipotecarie in oggetto nonché il rinvio
alla Corte cantonale per decisione come ai considerandi della sentenza del
Tribunale federale ed in accoglimento del suo appello.

Non sono state chieste determinazioni alle parti opponenti.

Diritto:

1.
1.1 Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione
sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla
relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1), ciò che avviene nel
caso di specie, come peraltro constatato dall'autorità inferiore in
applicazione dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF. Inoltrato tempestivamente (art.
100 cpv. 1 LTF) da una ricorrente che ha già partecipato al procedimento avanti
all'autorità cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), uscendone soccombente
(art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso soddisfa i discussi criteri formali.

1.2 Sebbene la Corte cantonale abbia emanato un'unica sentenza, essa ha preso
cura di sottolineare di aver connesso le quattro cause ai sensi dell'art. 320
CPC/TI, con la conseguenza che i dispositivi relativi alle singole cause sono
indipendenti uno dall'altro e possono essere impugnati singolarmente. Ciò
significa che anche in sede federale va ritenuto che la ricorrente abbia
inoltrato quattro ricorsi in materia civile, quantunque formulati in un unico
allegato. Ovviamente, in quanto fondati sul medesimo complesso di fatti e
rivolti contro la medesima sentenza, essi vanno anche qui congiunti ed evasi
con un'unica decisione (art. 71 LTF e art. 24 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215
consid. 1; 131 V 59 consid. 1).

2.
2.1 Con ricorso in materia civile il ricorrente può far valere la violazione
del diritto svizzero rispettivamente estero ai sensi degli artt. 95 e 96 LTF.
Per soddisfare le esigenze di motivazione esposte all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF,
la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108
cpv. 1 lett. b LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 III 589 consid. 2 pag. 591
seg.), il ricorrente deve confrontarsi con i motivi della decisione impugnata e
dimostrare puntualmente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore
abbia violato il diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60; 121 III 397 consid.
2a pag. 400; sentenze 5A_440/2008 del 19 marzo 2009 consid. 1.4; 1C_355/2008
del 28 gennaio 2009 consid. 1.3.1; 5A_129/2007 del 28 giugno 2007 consid. 1.4).
Argomentazioni giuridiche astratte, senza un legame evidente con ben
determinati motivi della decisione impugnata, sono insufficienti (sentenza
4A_72/2007 del 22 agosto 2007 consid. 4.1.1).

2.2 Per le censure fondate sui diritti elencati all'art. 106 cpv. 2 LTF, le
esigenze di motivazione sono ancora più severe di quelle enunciate all'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF. In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale
esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali soltanto se tale censura
è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Come già sotto
l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti
per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv.
2 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid.
2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio
non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III
585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si
fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove
manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2
pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). Non basta, in particolare, che il ricorrente
affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni
generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b).

2.3 Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è
ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può
esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1
LTF), anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore,
a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione
impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1; 130 III 28 consid. 4.4 pag. 34; sentenze
4A_235/2009 del 13 ottobre 2009 consid. 4.1; 4A_561/2008 del 9 febbraio 2009
consid. 2.7, non pubblicato in DTF 135 III 259; 4A_28/2007 del 30 maggio 2007
consid. 1.3, non pubblicato in DTF 133 III 421).

3.
3.1 Fra le condizioni di ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale vi è
quella della formulazione di adeguate conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In
primo luogo, va rammentato che queste non possono essere nuove (art. 99 cpv. 2
LTF). Peraltro, i rimedi del nuovo diritto sono di principio a carattere
riformatorio: ciò vale non solo per il ricorso in materia civile (art. 107 cpv.
2 LTF), bensì anche per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
117 e 107 cpv. 2 LTF combinati) - diversamente da quanto avveniva per il
ricorso di diritto pubblico dell'OG (DTF 131 I 137 consid. 1.2; sentenza 4D_48/
2007 del 13 novembre 2007 consid. 1.1). La giurisprudenza ha avuto modo di
rammentare che per il ricorso ordinario in materia civile, come già era il caso
per il ricorso per riforma ed il ricorso LEF sotto l'egida dell'OG (art. 55
cpv. 1 lett. b rispettivamente 79 cpv. 1 OG), le conclusioni (riformatorie) che
riguardano la prestazione di una somma di denaro devono tassativamente essere
cifrate (DTF 134 III 235 consid. 2). Eccezionalmente, basta una conclusione
cassatoria (domanda di annullamento della decisione impugnata, rispettivamente
di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio) qualora il
Tribunale federale, dovesse accogliere il ricorso, non sarebbe comunque in
grado di statuire nel merito per mancanza di accertamenti fattuali sufficienti,
ma dovrebbe invece in ogni caso rinviare la causa per nuovi accertamenti (DTF
134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1), ciò che va esposto e
motivato nel ricorso (DTF 133 III 489 consid. 3.2; sentenza 5A_766/2008 del 4
febbraio 2009 consid. 2.1, in FamPra.ch 2009 pag. 424).

3.2 Con la propria conclusione n. 2, la ricorrente chiede sia constatata
l'esistenza agli atti di un valido riconoscimento di pegno, sub. di ritenzione,
sub. di proprietà, della creditrice procedente sulle due cartelle ipotecarie in
questione. Essa tuttavia non afferma, né tantomeno dimostra, di aver formulato
tale conclusione già in precedenza oppure di aver censurato la mancata
decisione in proposito. Nuova, essa è pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 2
LTF; supra consid. 3.1). Inoltre, e abbondanzialmente, la ricorrente nemmeno
rende plausibile che la questione possa essere di competenza del giudice
dell'opposizione.

3.3 Per il resto, la ricorrente chiede espressamente il rinvio della causa al
Tribunale di appello per nuova decisione ai sensi della sentenza del Tribunale
federale e per accoglimento del proprio appello. Per di più, non allega, né
tanto meno dimostra, che il Tribunale federale non avrebbe potuto decidere nel
merito. La menzionata conclusione cassatoria è pertanto formalmente
insufficiente (supra consid. 3.1).

Nonostante la formulazione di conclusioni irrite, il Tribunale federale può
nondimeno entrare nel merito del ricorso se la motivazione dello stesso,
eventualmente letta in combinazione con la sentenza impugnata, permette di
comprendere senza ombra di dubbio ciò che il ricorrente chiede (DTF 134 V 208
consid. 1 133 II 409 consid. 1.4.2; sentenza 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009,
consid. 2.3, in FamPra.ch 2009 pag. 422). Se ciò si verifichi nel caso di
specie, può restare indeciso, atteso che il ricorso dev'essere comunque
respinto nella (ridotta) misura in cui fosse ammissibile.

4.
4.1 Il Tribunale di appello ha preliminarmente ammesso la legittimazione della
ricorrente in qualità di cessionaria del credito di fr. 1'706'000.--, oltre a
sopravvenienze ed interessi, credito assistito dal diritto di ritenere quattro
cartelle ipotecarie in primo e pari rango di fr. 500'000.-- cadauna gravanti
l'immobile di via Cortivo. La questione è definitivamente evasa. A scanso di
equivoci, si noterà comunque che la formulazione adottata dalla Corte cantonale
descrive l'entità e l'estensione della cessione dallo studio legale G.________
alla Fondazione e non vuole essere letta quale accertamento dell'esistenza del
pegno rispettivamente del diritto di ritenzione.

4.2 I Giudici cantonali, richiamati i principi vigenti per il riconoscimento di
debito tramite scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, hanno poi
precisato che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno il
creditore procedente, oltre al riconoscimento del credito (eventuale cessione
del medesimo inclusa, v. consid. 4.1), deve produrre anche un titolo per il
diritto di pegno. Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, il
riconoscimento del pegno deve essere constatato tramite un atto sottoscritto o
un atto pubblico. Sulla scorta di un esame degli atti, i Giudici cantonali sono
giunti alla conclusione che i qui opponenti "hanno reso sufficientemente
verosimile ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF che il possesso [dello studio
legale G.________ risp. della qui ricorrente] delle cartelle ipotecarie in
oggetto non è fondato su un titolo attestante un valido contratto di pegno per
la pretesa posta in esecuzione".

4.3 Per giungere a tale conclusione, i Giudici cantonali hanno considerato in
primo luogo che le cartelle ipotecarie in oggetto erano state ereditate da
B.B.________; questi le aveva trasmesse alla moglie C.B.________ al momento in
cui le aveva donato il fondo gravato (rogiti 10 febbraio 1997 e 28 luglio
1998). Alla morte di B.B.________, gli eredi qui opponenti avevano accettato
l'eredità con beneficio d'inventario. Da uno scritto dell'avv. I.________
all'avv. H.G.________ del gennaio 1996, i Giudici cantonali hanno dedotto che
prima della cennata donazione le cartelle erano già in possesso di
quest'ultimo. A loro dire, tuttavia, tale situazione di mero fatto non
permetterebbe di ritenere che il diritto di pegno fosse stato già esercitato, e
ancor meno può lo scritto dell'avv. I.________ costituire un contratto di
pegno, a quel momento non ancora perfezionato. I Giudici cantonali hanno anche
escluso potersi trarre qualsivoglia conclusione a favore della ricorrente da
quella clausola dei due contratti di donazione precitati (clausola 3), nella
quale si puntualizza che due delle cartelle in questione si trovavano nelle
mani di B.B.________, mentre le altre due erano "in possesso dell'avv.
H.G.________ a garanzia di pretese contestate che non vengono assunte dalla
donataria": trattandosi di una clausola contenuta in un contratto di donazione
tra il donante B.B.________ e la moglie C.B.________, essa non permette di
dedurre la stipulazione di un contratto di pegno tra B.B.________ e l'avv.
H.G.________, tanto più che secondo la medesima clausola le cartelle erano a
garanzia di non meglio definite pretese peraltro contestate, e che nemmeno
fosse determinato quali delle quattro cartelle si trovassero in possesso
dell'avv. H.G.________. Rifiutando la "confusa ricostruzione dei fatti
presentata dall'appellante [qui ricorrente] in merito ai motivi per i quali le
cartelle ipotecarie sarebbero state date in pegno all'avv. H.G.________", la
Corte cantonale ha ritenuto non provato da atto sottoscritto o da atto pubblico
il contratto di pegno.

5.
Il ricorso è di difficile comprensione; in particolare, tratta senza
distinzione questioni di fatto e di diritto, propone argomenti di cui non è
dimostrato che siano già stati sollevati avanti all'autorità cantonale; e
quando lo sono, la ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione del
Tribunale di appello. Infine, essa propone censure indecifrabili. Qui di
seguito si esamineranno unicamente quelle censure che sono state presentate in
modo comprensibile e rispettoso dei dettami formali e di motivazione esposti in
ingresso (supra consid. 2).

5.1 Per quanto sia dato di comprendere, nel ricorso viene criticata - in
diritto - l'esigenza asseritamente posta dai Giudici cantonali quo alla
necessità di un contratto di pegno scritto; tale esigenza, secondo la
ricorrente, oltrepassa quanto richiesto all'art. 82 LEF, posto che il contratto
di pegno manuale non richiede forma scritta. La ricorrente ammette, per contro,
la necessità di un riconoscimento scritto della parte debitrice dal quale
desumere l'esistenza del contratto di pegno.

5.2 Alla luce della motivazione della Corte cantonale appare che l'obiezione
sollevata dalla ricorrente è il frutto di un malinteso: il Tribunale di appello
non ha richiesto un contratto scritto per la costituzione del pegno manuale a
favore della ricorrente risp. degli avv.ti G.________, al quale si riferisce la
ricorrente. Esso ha, al contrario, semplicemente constatato che due delle
cartelle ipotecarie in oggetto erano di fatto nelle mani dell'avv.
H.G.________, senza che si potesse dedurne la venuta in essere di un contratto
di pegno, né in virtù della clausola n. 3 contenuta nell'atto di donazione 10
febbraio 1997 dell'immobile a C.B.________, né in virtù della corrispondenza
intercorsa fra gli avv.ti I.________ e H.G.________ nel gennaio 1996.
Esprimendosi come hanno fatto, i Giudici cantonali non hanno posto l'esigenza
di un contratto scritto per la conclusione di un pegno manuale, bensì
semplicemente negato l'esistenza di un contratto di pegno. In altre parole: se
l'esigenza di un contratto di pegno è scontata (THOMAS BAUER, in Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3a ed. 2007, n. 13 ad art. 884 CC; e la dazione
del pegno al creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 884 cpv. 1 CC è semplice
esecuzione del contratto, BAUER, op. cit., n. 14 ad art. 884 CC), l'esigenza
della forma scritta è posta dalla necessità di apportare una prova del credito
immediata e di facile verifica, propria della procedura di rigetto
dell'opposizione, e che all'art. 82 cpv. 1 LEF viene per l'appunto circoscritta
all'atto pubblico rispettivamente alla scrittura privata (DANIEL STAEHELIN, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,1998, n. 169 ad
art. 82 LEF). Peraltro, è doveroso precisare che la Corte cantonale - ed il
citato commentatore STAEHELIN (loc. cit.), al quale anche la Corte cantonale si
riferisce - parla a giusta ragione di un "titolo attestante l'esistenza del
pegno", non di un contratto di pegno scritto: il documento in questione deve
semplicemente attestare in forma scritta che il debitore riconosce l'esistenza
del pegno.

La censura di violazione del diritto federale (art. 82 LEF risp. art. 884 CC)
si appalesa pertanto infondata.

6.
6.1 In fatto, la ricorrente lamenta che i Giudici d'appello abbiano negato
l'esistenza di un tale accordo scritto - seppur, a suo dire, inutile -
affermando che non solo dallo scambio di scritti fra le due parti, bensì anche
da scritti unilaterali della parte debitrice, si deve desumere l'ammissione
dell'esistenza del pegno a suo favore.

6.2 A ben guardare, tuttavia, le varie circostanze di fatto che la ricorrente
adduce si riferiscono alla dazione delle (o di due delle) cartelle ipotecarie,
oppure ridiscutono in termini appellatori la portata della corrispondenza fra
l'avv. I.________ e l'avv. H.G.________ rispettivamente di stralci di documenti
già discussi avanti al Tribunale di appello. Va sottolineato poi che la
ricorrente non si confronta con i motivi che hanno condotto la Corte cantonale
ad escludere ogni e qualsiasi rilevanza dei predetti documenti, segnatamente
l'estraneità della donazione dell'immobile alle parti della presente procedura
ed il fatto che lo scambio di corrispondenza fra gli avv.ti G.________ e
I.________ era appunto finalizzato a concludere un contratto di pegno (supra,
consid.4.3).

La critica, appellatoria, è inammissibile (supra, consid. 2.2).

6.3 L'argomento secondo il quale il diritto di pegno non sarebbe stato
contestato da controparte per oltre dieci anni, e sarebbe pertanto sorto per
usucapione (possibilità controversa in dottrina, BAUER, op. cit., n. 15 in fine
ad art. 884 CC, con rinvii), scaturisce da una nuova argomentazione giuridica
che si concretizza in una nuova proposta di sussunzione. In sé, tale modo di
procedere è lecito (supra consid. 2.3), presuppone tuttavia che la Corte
cantonale abbia accertato la realizzazione dei presupposti fattuali della nuova
ipotesi giuridica, in particolare appunto il possesso ininterrotto e,
soprattutto, il possesso in buona fede a titolo di pegno. Ciò, invece, non
emerge dalla sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), né la ricorrente
eccepisce in maniera fondata di aver presentato all'autorità inferiore i fatti
topici, e che quest'ultima abbia arbitrariamente omesso di tenerne conto - non
bastando a tal fine la semplice menzione dell'art. 97 LTF. Peraltro, se si
volesse leggere l'argomento ricorsuale quale affermazione di un complesso di
fatti, questi sarebbero nuovi e di conseguenza inammissibili (art. 99 cpv. 1
LTF; supra consid. 2.3). In nessun caso, comunque, l'eventuale usucapione del
diritto di pegno può essere considerata prova scritta del pegno, come invece
pretende apoditticamente la ricorrente.

La censura si appalesa inammissibile.

7.
Tornando a disquisire in diritto, la ricorrente afferma - a titolo, pare,
sussidiario - un proprio diritto di ritenzione delle cartelle ipotecarie. La
motivazione che essa propone è tuttavia del tutto incomprensibile, ragione per
cui non si può entrare nel merito dell'argomento. Lo stesso vale per le
considerazioni al punto. II.A.5 del ricorso.

8.
La ricorrente si avvale infine della grave malafede di cui soffre, a suo dire,
la difesa dei qui opponenti, e di cui andrebbe tenuto conto tanto per
l'ammissione di un riconoscimento del pegno da parte di questi ultimi quanto
nella fissazione delle ripetibili delle sedi cantonali. Le prolisse e confuse
considerazioni portate in proposito dalla ricorrente perseguono tuttavia lo
scopo primario di giustificare l'estensione dei propri allegati di causa,
criticati come prolissi dalle controparti e dal giudice di prima sede. In primo
luogo, non si vede quale beneficio possa derivare da questa discussione per la
soluzione della vertenza. In secondo luogo, l'argomento appare pretestuoso
laddove viene in seguito sfruttato dalla ricorrente per sottoporre ad un nuovo,
dettagliato ed interamente appellatorio riesame l'esposto scritto presentato
dagli opponenti in sede d'udienza pretorile 15 giugno 2009.

La corrispondente censura va dichiarata inammissibile.

9.
Inammissibile è anche la medesima censura in quanto volta ad ottenere una
riduzione delle ripetibili poste a carico della ricorrente dalla Corte
cantonale, facendo già difetto una domanda cifrata, oltre che una motivazione
sufficiente.

10.
Infondato nella ridotta misura della sua ammissibilità, il ricorso deve essere
respinto nei predetti termini. Tasse e spese di giustizia, da calcolarsi
tenendo conto del fatto che si tratta, in realtà, di quattro separati ricorsi
redatti in un unico allegato, anche se rivolti contro una medesima sentenza
cantonale (supra consid. 1.2), vanno poste a carico della ricorrente
soccombente. Non vengono assegnate ripetibili alle parti opponenti, alle quali
- non coinvolte nella procedura federale - non è sorta spesa alcuna di
patrocinio.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti