Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.836/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_836/2009

Sentenza del 5 novembre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Ferrazzini,
2. C.________,
patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli,
opponenti,

Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la decisione emanata il 30 novembre 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
C.________ ha escusso B.________ e il 24 ottobre 2006 l'Ufficio di esecuzione
di Lugano ha pignorato in via provvisoria quattro fondi (particelle www, xxx,
yyy e zzz di Agno) di proprietà di quest'ultimo. L'11 maggio 2007 è stato
annotato a registro fondiario a favore della A.________SA un diritto di compera
frazionabile e cedibile concernente i predetti fondi.

2.
Il 13 ottobre 2009 l'Ufficio ha respinto una richiesta della A.________SA di
autorizzare il trapasso di proprietà a registro fondiario relativamente ai
fondi xxx, yyy e zzz in seguito all'esercizio del diritto di compera.

3.
Il 23 ottobre 2009 la A.________SA è insorta contro tale provvedimento alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino -
quale autorità di vigilanza - chiedendo, dietro versamento del prezzo di
acquisto, la ratifica dell'esercizio del diritto di compera, nonché la
liberazione dei fondi dagli aggravi ipotecari, pignoramenti, restrizioni della
facoltà di disporre ed impedimenti derivanti dal procedimento esecutivo.
L'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con sentenza 30 novembre 2009.
Essa ha ritenuto che il diritto di compera è stato annotato a registro
fondiario dopo il pignoramento motivo per cui, in ragione della priorità nel
tempo prevista dall'art. 960 cpv. 2 CC, quest'ultimo prevale sul diritto della
ricorrente, che non può pretenderne la cancellazione.

4.
Con ricorso in materia civile del 14 dicembre 2009 la A.________SA postula
l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e "la liberazione dal
pignoramento" dei fondi xxx, yyy e zzz per "permettere l'esercizio del diritto
di compera", dietro deposito all'Ufficio del prezzo di vendita. Afferma che la
Sezione agricoltura avrebbe dato l'autorizzazione per l'acquisto e fissato il
prezzo al metro quadrato dei due mappali (yyy e xxx) che sarebbero siti nella
zona agricola e ritiene che non vi sarebbe motivo per non liberare i predetti
fondi dietro surrogazione del prezzo di vendita. Anche il terzo mappale - di
natura boschiva - potrebbe essere facilmente svincolato, perché il prezzo
stabilito fra i contraenti ammonterebbe a 2,5 volte quello indicato dal perito.
Cita pure una serie di norme (art. 164 cpv. 1, 97 cpv. 2, 130 cpv. 2 e 143b
LEF) che lascerebbero trasparire la "ratio legis" e permetterebbero di liberare
i beni in questione contro surrogazione del prezzo di vendita.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

5.
Giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile
chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato
privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).

La ricorrente giustifica la sua legittimazione ricorsuale affermando di avere
"un interesse degno di protezione" quale beneficiaria di un diritto di compera
cedibile e annotato sui menzionati fondi che la decisione dell'autorità
cantonale non le permette di esercitare. Ora, la ricorrente non è
manifestamente parte alla procedura di esecuzione e ci si può chiedere se il
semplice fatto di aver, dopo il pignoramento, concluso con l'escusso un diritto
di compera fatto annotare a registro fondiario e poi esercitato sia sufficiente
per riconoscerle un interesse giuridicamente protetto ad impugnare una
decisione, che rifiuta la sua richiesta di ottenere lo svincolo dei beni
pignorati dietro versamento all'Ufficio del prezzo di acquisto. Atteso che il
ricorso si rivela in ogni caso inammissibile, la questione non merita tuttavia
maggiore disamina.

6.
6.1 Giova innanzi tutto rilevare che giusta l'art. 101 LEF il pignoramento di
un fondo limita la facoltà di disporne e che in concreto non è contestato che
la restrizione della facoltà di disporre motivata da tale provvedimento
esecutivo è stata annotata a registro fondiario prima del diritto di compera di
cui si prevale la ricorrente. Ne segue che, come rilevato dall'autorità di
vigilanza, in ragione del principio di priorità nel tempo (art. 960 cpv. 2 CC),
il pignoramento prevale sul negozio giuridico annotato successivamente.

6.2 È poi opportuno osservare che le norme della LEF citate nel ricorso si
riferiscono a fattispecie diverse da quella in esame e non sono di alcuna
pertinenza ai fini del presente giudizio. Con un pignoramento viene fatto
divieto al debitore di disporre degli oggetti pignorati, sotto minaccia di
pena, senza l'autorizzazione dell'Ufficiale (art. 96 cpv. 1 LEF). Come risulta
dal citato testo legale, quest'ultimo può però permettere all'escusso di
disporre dei beni pignorati: una siffatta autorizzazione può unicamente essere
accordata se i diritti acquisiti dal creditore non vengono pregiudicati o
minacciati (JAEGER/WALDER/ KULL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 5a ed. 2006, n. 7 all'art. 96 LEF; BÉNÉDICT FOëX, Commento basilese,
n. 12 all'art. 96 LEF, cfr. anche PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n. 49
all'art. 96 LEF, secondo cui, al fine di evitare un'azione di responsabilità,
l'Ufficiale deve anche accertarsi del consenso dei creditori pignoranti). Per i
motivi che seguono non occorre tuttavia in concreto esaminare se l'art. 96 cpv.
1 LEF, peraltro nemmeno menzionato nel ricorso, sia stato violato.

6.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento
dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può
rettificarlo o completarlo, se è manifestamente inesatto, incompleto o stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF). La parte che intende prevalersi di una fattispecie diversa da quella
constatata nella sentenza impugnata deve esporre in modo inequivocabile per
quale motivo ciò sarebbe chiaramente il caso (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
DTF 136 I 184 consid. 1.2). Le allegazioni di una parte che non trovano
riscontro nel vincolante accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata si rivelano inammissibili (DTF 135 III 127 consid. 1.5).

Nella fattispecie, la ricorrente fonda il suo rimedio sull'affermazione che in
concreto sussisterebbe la particolarità che due dei tre fondi in discussione
sarebbero agricoli e che per essi la competente autorità avrebbe fissato, dopo
una particolare procedura, il prezzo di vendita, mentre per il terzo fondo
verrebbe corrisposto un prezzo di fr. 5.-- al metro quadrato invece dei fr.
2.-- stimati dal perito. La ricorrente pare dedurne che il prezzo di vendita
sia equivalente al valore dei mappali e che per tale motivo sarebbe possibile
sostituire quest'ultimi con l'importo fissato nel rogito. Sennonché delle
predette circostanze riportate nel gravame e su cui viene basata
l'argomentazione ricorsuale non vi è traccia nei fatti constatati nella
decisione impugnata, e la ricorrente nemmeno afferma che la fattispecie
accertata dall'autorità di vigilanza sia incompleta. Così stando le cose, il
ricorso si appalesa inammissibile.

7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non
occorre assegnare ripetibili agli opponenti, che non essendo stati invitati a
determinarsi sull'impugnativa non sono incorsi in spese per la procedura
federale.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del
distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 5 novembre 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti