Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.830/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_830/2009

Sentenza del 2 settembre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinato dall'avv. Diego Olgiati,
2. Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle
contribuzioni, 6501 Bellinzona,
3. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601
Locarno,
opponenti.

Oggetto
nullità di una aggiudicazione,

ricorso contro la decisione emanata il 23 novembre 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A.
Lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto all'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno di spiccare un precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno
nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 729,10, oltre interessi e
spese, per le imposte cantonali 1991/92. Nella domanda di esecuzione il
creditore aveva indicato che il debitore era di ignota dimora. Il 26 ottobre
2007 l'Ufficio ha pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio il precetto esecutivo n. 737'161. Anche
i successivi atti esecutivi sono stati notificati in via edittale e al pubblico
incanto del 5 marzo 2009 la particella n. 669 RFP di X.________, di proprietà
dell'escusso, è stata aggiudicata ad A.________ per fr. 3'500.--.

B.
Il 4 e il 18 maggio 2009 B.________ ha presentato alla Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino una richiesta di risarcimento di fr.
210'000.-- per aver causato la vendita del suo fondo, senza avergli comunicato
l'esistenza di un'esecuzione. L'escusso ha affermato che gli atti esecutivi
avrebbero dovuto essergli notificati al suo domicilio di Berna, atteso che il
suo indirizzo era facilmente accertabile e noto al creditore procedente perché
utilizzato in pratiche fiscali più recenti.

C.
Il 6 ottobre 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione, di accertare la nullità
dell'aggiudicazione, perché fondata su un precetto esecutivo che è stato
irritualmente notificato in via edittale invece che al domicilio dell'escusso.
Con osservazioni 16 ottobre 2009 l'escusso ha aderito all'istanza, mentre
l'aggiudicatario non ha presentato osservazioni.

Con decisione 23 novembre 2009 l'autorità di vigilanza ha accolto l'istanza e
ha pronunciato la nullità dell'esecuzione e segnatamente dell'aggiudicazione
del predetto fondo. Essa ha altresì ordinato all'Ufficio di far annullare
l'iscrizione a registro fondiario, di restituire all'aggiudicatario il prezzo
pagato e di chiedere al creditore procedente la restituzione dell'importo
percepito e il pagamento delle spese dell'intera procedura. L'autorità di
vigilanza ha considerato che in concreto l'irregolarità della notifica edittale
era a giusta ragione pacifica e ha accertato che l'escusso non è venuto a
conoscenza della procedura esecutiva prima dell'asta. Essa ha poi indicato che
la nullità giusta l'art. 22 LEF di atti esecutivi va rilevata d'ufficio e ha
reputato che tutti gli atti esecutivi eseguiti prima che l'escusso venga a
conoscenza dell'irregolare notifica di un precetto esecutivo sarebbero nulli.
Per questo motivo ha ritenuto nulla l'intera procedura di esecuzione, inclusa
l'aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che né l'escusso né il creditore
procedente l'abbiano impugnata tempestivamente.

D.
Con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2009 A.________ chiede
l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza. Narrati e completati
i fatti, asserisce che l'istanza di nullità sarebbe tardiva, poiché intervenuta
mesi dopo che le parti hanno avuto conoscenza della vendita all'asta del fondo
e che gli eventuali errori commessi nella procedura esecutiva sarebbero
imputabili al creditore procedente, che ha fornito indicazioni errate sul
domicilio del debitore, e a quest'ultimo, che non ha ricorso. Afferma inoltre
che un'ingiustificata notifica edittale sarebbe unicamente annullabile e non
nulla e ritiene inammissibile e contrario alla sicurezza del diritto che
l'autorità di vigilanza possa dichiarare nulla l'esecuzione. Assevera pure di
aver avuto notevoli spese per il ripristino dello stabile, di essere in buona
fede e che la decisione impugnata viola l'art. 132a LEF. Termina il rimedio
contestando la competenza dell'autorità di vigilanza di ordinare all'Ufficio di
esecuzione di provvedere a far annullare il trapasso di proprietà, perché ciò
sarebbe di competenza del giudice civile adito con un'azione di reiscrizione e
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, perché l'istanza del
creditore, sulla quale era stato invitato a pronunciarsi, non menzionava la
restituzione dell'immobile.

Con decreto del 29 marzo 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha
conferito effetto sospensivo al ricorso.

Con risposta 1° luglio 2010 B.________ afferma - in estrema sintesi - che gli
errori commessi dall'Ufficio sono talmente gravi da giustificare la nullità
della procedura esecutiva e propone la reiezione del ricorso. Con osservazioni
5 luglio 2010 l'Ufficio asserisce invece che lo Stato del Cantone Ticino non
era legittimato ad impugnare l'aggiudicazione e che il suo intervento era in
ogni caso tardivo. Con risposta 14 luglio 2010 lo Stato del Cantone Ticino
propone la reiezione del ricorso, asseverando di aver presentato all'autorità
di vigilanza un'istanza fondata sulla nullità dell'aggiudicazione cagionata dai
vizi di notifica del precetto esecutivo.
Il 28 luglio 2010 il ricorrente ha presentato una replica.

Il 2 settembre 2010 ha avuto luogo una deliberazione orale secondo l'art. 58
cpv. 1 lett. b LTF.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata, con cui l'autorità di vigilanza ha dichiarato nulla
l'esecuzione su segnalazione del creditore procedente, è finale (art. 90 LTF) e
suscettiva di un ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF, indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il
ricorso, consegnato alla posta svizzera entro il termine di 10 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 e
100 cpv. 2 lett. a LTF) è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 In concreto è contestata la decisione con cui l'autorità di vigilanza ha
constatato la nullità di un'esecuzione dopo aver ricevuto un'istanza in questo
senso. In queste circostanze le argomentazioni ricorsuali concernenti la
procedura di risarcimento danni intentata dal debitore nei confronti
dell'autorità fiscale si appalesano inconferenti. Inammissibile, perché nuova
(art. 99 cpv. 1 LTF), si rivela pure la richiesta di richiamo dell'incarto
fiscale.

2.
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore. L'accertamento dei fatti può essere
censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1
LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249
consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii; 134 II 244 consid.
2.2). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid.
4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su
un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV
286 consid. 1.4).

3.
Il ricorrente lamenta genericamente una violazione dell'art. 20a cpv. 2 n. 2
LEF, perché l'autorità di vigilanza non avrebbe accertato i fatti rilevanti, e
sostiene in particolare che essa avrebbe omesso di constatare quando il
debitore sia effettivamente venuto a conoscenza "della questione".

Giova innanzi tutto rilevare che nella sede cantonale il ricorrente non ha dato
seguito all'invito di formulare osservazioni all'istanza del creditore. Ora,
l'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF non esonera coloro che hanno partecipato ad una
procedura di esecuzione forzata dall'obbligo di collaborare ed esprimersi
innanzi all'autorità di vigilanza sulle circostanze ritenute rilevanti; se essi
non si pronunciano, non spetta all'autorità di vigilanza di indagare su fatti
che non risultano dagli atti (DTF 123 III 328 consid. 3). Contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta che l'autorità
di vigilanza ha constatato che il debitore non ha avuto conoscenza della
procedura esecutiva prima dell'asta. Le speculazioni contenute nel gravame
sulla possibilità che l'escusso sia invece venuto a conoscenza dell'esecuzione
in un momento anteriore non soddisfano le esigenze di motivazione poste ad
un'ammissibile critica degli accertamenti di fatto operati dall'autorità
inferiore (supra, consid. 2). Non è infine comprensibile la rilevanza ai fini
del presente giudizio del fatto, sollevato dal ricorrente in relazione
all'asserita violazione dell'art. 20a LEF, che il debitore sarebbe stato
indicato dall'autorità fiscale con il suo primo prenome, il suo avvocato lo
avrebbe invece menzionato con il suo secondo prenome, mentre l'autorità di
vigilanza ha indicato entrambi. Ne segue che per la presente sentenza il
Tribunale federale si fonda sulla fattispecie accertata dall'autorità di
vigilanza cantonale, e quindi sulla circostanza che l'escusso ha avuto
conoscenza effettiva della procedura esecutiva ad incanto avvenuto.

4.
Giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la
nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. La nullità
dev'essere constatata in ogni tempo (DTF 129 I 361 consid. 2). Ne segue che se,
come ritenuto dall'autorità inferiore, l'esecuzione risulta nulla, è - in linea
di principio - del tutto irrilevante che essa sia stata segnalata alcuni mesi
dopo l'aggiudicazione e le argomentazioni ricorsuali attinenti alla tardività
dell'agire del creditore o alla passività del debitore risulterebbero senza
pertinenza. Occorre quindi esaminare se l'esecuzione si appalesa nulla - e non
esplica quindi alcun effetto (DTF 129 I 361 consid. 2.3) - o se essa non è
inficiata di tale vizio e l'aggiudicazione avrebbe unicamente potuto essere
annullata se contestata con un ricorso ai sensi dell'art. 132a LEF, come
preteso dal ricorrente.

5.
Giusta l'art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF la notificazione di un precetto esecutivo si
fa mediante pubblicazione quando il domicilio del debitore è sconosciuto. La
notificazione edittale del precetto esecutivo costituisce la soluzione estrema;
non vi si può far capo prima che il creditore e l'ufficio delle esecuzioni
abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per
reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore
(DTF 112 III 6).

5.1 L'autorità di vigilanza ha considerato che l'Ufficio di esecuzione non ha
contestato che la notifica del precetto esecutivo mediante pubblicazione fosse
stata irregolare e non ha preteso di aver compiuto indagini sul domicilio del
debitore o di aver chiesto al creditore procedente di effettuarne. Essa ha
ritenuto che trovare l'indirizzo dell'escusso sarebbe stato facile, atteso che
egli compare nell'elenco telefonico e che il creditore gli ha notificato, ad un
precedente indirizzo nella medesima città in cui risiede ora, ulteriori
tassazioni.

5.2 Contro tali accertamenti il ricorrente non formula alcuna censura conforme
alle predette esigenze di motivazione (supra consid. 2). Ne segue che
l'autorità di vigilanza ha a giusta ragione ritenuto che in concreto l'art. 66
cpv. 4 n. 1 LEF non permetteva una notifica edittale. Giova tuttavia precisare
che nella fattispecie la notifica in quanto tale non è avvenuta in modo
irregolare, come ad esempio accade quando il precetto esecutivo viene lasciato
nella buca delle lettere dell'escusso (DTF 117 III 7), atteso che non risulta
né viene preteso che la pubblicazione, se fossero state realizzate le
condizioni per ordinarla, sia stata inficiata da vizi.

6.
6.1 Un precetto esecutivo che viene notificato in via edittale senza che siano
dati presupposti per procedere in tal modo non può essere considerato nullo, ma
dev'essere impugnato entro il termine previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF, che
inizia a decorrere dalla conoscenza della notifica edittale. Se, come accade di
regola, la procedura continua prima che tale termine sia scaduto o abbia
addirittura iniziato a decorrere, il debitore può attaccare anche gli atti
successivi facendo valere che la notifica edittale del precetto esecutivo era
avvenuta a torto ed impedire così che tali atti crescano in giudicato (DTF 75
III 81 consid. 2; 98 III 57 consid. 2). A giusta ragione, quindi, il ricorrente
sostiene che una notifica edittale del precetto esecutivo avvenuta in dispregio
dell'art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF è unicamente annullabile. La fattispecie in esame
non si caratterizza tuttavia in primo luogo per la discussa notifica del
precetto esecutivo, ma si contraddistingue per la circostanza che tutta la
procedura si è svolta ad insaputa del debitore, nonostante il fatto che il suo
recapito fosse facilmente reperibile.

6.2 Secondo la giurisprudenza decisioni viziate sono nulle, se il vizio che le
inficia è particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente
riconoscibile e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in
pericolo (DTF 129 I 361 consid. 2.1, con rinvii). Il Tribunale federale ha già
avuto modo di specificare che una sentenza contumaciale emanata in seguito ad
un'inammissibile convocazione edittale e senza che il convenuto fosse a
conoscenza del processo e abbia potuto parteciparvi è toccata da un vizio
procedurale talmente grave da risultare nulla (DTF 129 I 361 consid. 2.2; v.
anche DTF 102 III 133 consid. 3).

6.3 Come già osservato, in concreto tutta la procedura di esecuzione si è
svolta - con riferimento alle comunicazioni da trasmettere all'escusso - in via
edittale, senza che fossero dati i presupposti per procedere in tal modo ed
impedendo così al debitore di tutelare i suoi diritti. Quest'ultimo è inoltre
venuto a conoscenza della procedura esecutiva unicamente ad incanto avvenuto
(supra, consid. 3 cpv. 2). Nella fattispecie in esame l'escusso è quindi stato
- senza motivo - escluso dalla procedura che ha portato all'alienazione del suo
fondo in modo analogo a quanto accaduto nel processo contumaciale di cui alla
DTF 129 I 361. In queste circostanze, la procedura esecutiva risulta essere
inficiata da un vizio talmente grave da dover essere considerata nulla.

6.4 Il ricorrente ritiene che la sicurezza del diritto, la sua buona fede e le
spese già sopportate per il fondo in discussione siano di ostacolo alla
reiezione del rimedio. Giova innanzi tutto rilevare che l'argomentazione è, per
quanto concerne i pretesi investimenti sostenuti per il ripristino del fondo,
inammissibilmente (supra consid. 2 e 3 cpv. 2) fondata su circostanze non
accertate dall'autorità di vigilanza e nemmeno fatte valere nella sede
cantonale. Per il resto si può osservare che la contestazione
dell'aggiudicazione è stata segnalata al ricorrente prima che fosse trascorso
un anno dall'incanto (DTF 98 III 57 consid. 1 pag. 60), periodo durante il
quale l'aggiudicatario - indipendentemente dalla sua buona fede - deve
aspettarsi una possibile impugnazione (art. 132a cpv. 3 LEF) e la conseguente
revoca dell'aggiudicazione.

7.
Del tutto infondate si rivelano infine le argomentazioni con cui il ricorrente
lamenta che l'autorità di vigilanza non avrebbe potuto ordinare all'Ufficio di
esecuzione "di intervenire" presso l'Ufficio del registro fon-diario per far
annullare l'iscrizione del trapasso di proprietà. Rientra manifestamente nelle
competenze dell'autorità di vigilanza impartire istruzioni agli Uffici che le
sono subordinati. Altrettanto inconsistente si rivela la pretesa violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente. Infatti, nemmeno quest'ultimo afferma
di non essersi potuto esprimere sull'istanza del creditore che segnalava
esplicitamente all'autorità di vigilanza la nullità dell'aggiudicazione. Ora,
fra le evidenti conseguenze della fondatezza di una tale segnalazione si
annoverano la revoca dell'aggiudicazione e la richiesta all'Ufficio del
registro fondiario di cancellare il trapasso di proprietà (JAEGER/WALDER/KULL,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5a ed. 2006, n. 9 ad art. 132a
LEF).

8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è
ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente B.________ fr. 3'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 settembre 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti