Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.762/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_762/2009

Sentenza del 14 giugno 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
misure provvisionali (art. 137 CC),

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2009 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Fra A.________ e B.________ è pendente innanzi al Pretore di Mendrisio-Sud una
causa di divorzio. Le parti sono i genitori di tre figlie. Dopo essere stato
chiamato più volte a disciplinare in via provvisionale il diritto alle
relazioni personali fra il padre e le due figlie minori, il Pretore ha
confermato - con decreto cautelare del 31 agosto 2009 emanato dopo il
contraddittorio - le decisioni prese in via supercautelare, e cioè senza
contraddittorio, il 19 giugno 2009 dal Segretario assessore della Pretura
concernenti il diritto di visita e un esame psicodiagnostico della figlia
minore.

B.
Con sentenza 29 settembre 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto un rimedio di A.________, ha confermato il decreto
pretorile e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente.
La Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le critiche concernenti la
competenza giurisdizionale del Segretario assessore, perché il decreto
cautelare del 31 agosto 2009 emanato dal Pretore è una decisione autonoma, che
ha interamente sostituito ex tunc la decisione supercautelare. Per il resto, i
giudici cantonali hanno ritenuto insufficientemente motivato l'appello,
l'insorgente non avendo speso una parola sulle argomentazioni "di sostanza" del
Pretore, limitandosi a proporre una cronistoria.

C.
Il 13 novembre 2009 A.________ ha impugnato la predetta sentenza al Tribunale
federale con un ricorso per denegata giustizia e con un ricorso sussidiario in
materia costituzionale. Il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle conclusioni ricorsuali e dei
motivi di ricorso si dirà nei considerandi di diritto.

Dopo aver spiegato il 16 novembre 2009 al ricorrente che l'art. 43 LTF non è in
concreto applicabile e che dopo la fine del termine di ricorso la motivazione
del gravame non può essere completata, la Presidente della II Corte di diritto
civile ha, con decreto del 25 novembre 2009, pure respinto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame formulata dal ricorrente e ha
dichiarato priva di oggetto la domanda di prestazione di garanzie presentata
dall'opponente.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:

1.
1.1 L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (DTF 134 III 426
consid. 2.2) emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria, atteso che trattasi in
sostanza delle relazioni personali fra un genitore e la prole durante la causa
di divorzio. Essa è pertanto suscettiva di un ricorso in materia civile, motivo
per cui un ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo
acchito inammissibile.

1.2 Pure irricevibili nella presente procedura si rivelano i nuovi documenti
prodotti al Tribunale federale sia dall'opponente che dal ricorrente, atteso
che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la sentenza dell'autorità inferiore, circostanza che
non si verifica nella fattispecie.

1.3 Trattandosi di una sentenza di misure provvisionali nel senso dell'art. 137
cpv. 2 CC, il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di
questi diritti solo se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art.
106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che occorre spiegare in modo chiaro e
dettagliato - alla luce dei considerandi della sentenza impugnata - in che modo
sono stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag.
234). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente
ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra
una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità
cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque
direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393
consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9
Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge
gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza
sull'esito della causa.

Giova innanzi tutto rilevare che il prolisso ricorso, scritto in un carattere
minuscolo, è in larga misura al limite dell'intellegibile. Qui di seguito
verranno unicamente trattate quelle argomentazioni ricorsuali che risultano
comprensibili e che paiono essere in relazione con la presente procedura.

2.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF un ricorso deve contenere le conclusioni. Ora,
dalla lunga lista di frasi, molte delle quali terminanti con un punto
interrogativo, elencate fra le richieste di giudizio alla fine dell'allegato
ricorsuale può essere dedotto che il ricorrente domanda al Tribunale federale
l'annullamento dei decreti emessi il 19 giugno 2009 dal Segretario assessore e
il 31 agosto 2009 dal Pretore, nonché l'annullamento della sentenza del
Tribunale di appello del 29 settembre 2009, affinché quest'ultimo giudichi nel
merito l'appello. Le richieste attinenti alle decisioni di primo grado si
rivelano di primo acchito inammissibili, poiché in concreto può unicamente
essere impugnata la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF).

3.
Il ricorrente afferma che il Pretore avrebbe emanato in via supercautelare il
decreto del 31 agosto 2009 in violazione delle norme processuali cantonali.
Tale censura si rivela inammissibile. Da un lato, il ricorrente non menziona
alcun diritto costituzionale che sarebbe stato leso dalla Corte di appello e,
dall'altro, si scosta - senza formulare alcuna ammissibile censura (supra
consid. 1.3) - dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata, secondo
cui il 31 agosto 2009 il Pretore ha statuito in via cautelare dopo aver indetto
un contraddittorio.

4.
Secondo il ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato il diritto processuale
cantonale, utilizzando il termine - definito incomprensibile - di
"argomentazioni di sostanza".

Premesso che la critica è del tutto pretestuosa, atteso che il ricorrente ha
perfettamente capito, come risulta dal suo gravame, che "di sostanza" significa
di merito, anche questa censura si rivela inammissibile, perché non solleva
alcuna violazione di un diritto costituzionale.

5.
Il ricorrente contesta poi di non "aver speso una parola" sulle argomentazioni
di sostanza del Pretore e afferma che tale rimprovero gli viene mosso dalla
Corte cantonale, in violazione del diritto, "per mancanza di buona fede (Art. 5
cpv. 3 Cost. Fed.)".

Tuttavia, a sostegno di tale obiezione il ricorrente si limita a sviluppare una
serie di considerazioni concernenti più che altro la predetta decisione
supercautelare del Segretario assessore e un coacervo inestricabile di
argomenti apparentemente attinenti ad altri decreti supercautelari del 17, 20 e
30 agosto 2009, che sarebbero stati emanati dal Pretore, nonché alla decisione
pretorile del 31 agosto 2009. In tal modo il ricorrente non formula alcuna
ammissibile critica, che soddisfi i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv.
2 LTF (supra consid. 1.3), diretta contro la constatazione della Corte
cantonale che l'appello era insufficientemente motivato.

6.
Il ricorrente si diffonde poi sull'inammissibilità della sostituzione del
Pretore da parte del Segretario assessore per la decisione supercautelare
emanata da quest'ultimo. Afferma che il decreto 31 agosto 2010 del Pretore
dovrebbe essere dichiarato nullo, rispettivamente annullato, perché emesso a
conferma di una decisione, quella del Segretario assessore, reputata nulla.

In concreto il ricorrente nemmeno invoca una violazione dell'art. 9 Cost. e la
predetta censura è del tutto inidonea a far apparire arbitraria la motivazione
della Corte cantonale, secondo cui un decreto cautelare emesso dopo
contraddittorio come quello emanato dal Pretore il 31 agosto 2009 è una
decisione autonoma che sostituisce interamente ed ex tunc un decreto
supercautelare emanato in precedenza, motivo per cui un'eventuale inefficacia
di quest'ultimo sarebbe irrilevante.

7.
Il ricorrente termina il gravame lamentandosi, al punto 3 del suo allegato, del
fatto che il Pretore negherebbe e ritarderebbe "indebitamente dal 2005 la
pronuncia di moltissime decisioni impugnabili". Ora, tale doglianza è del tutto
estranea alla decisione impugnata e il ricorrente pare ignorare che non è
possibile combinare un ricorso contro una decisione emanata dall'ultima istanza
cantonale con un ricorso per ritardata giustizia concernente un'altra autorità.
A prescindere da quanto appena osservato, giova inoltre aggiungere che per
motivare in modo ammissibile un ricorso per ritardata giustizia non basta, come
fatto in concreto, citare estratti da due sentenze concernenti domande di
ricusa, ma occorre spiegare per quale motivo e per quali decisioni il tribunale
in questione avrebbe commesso un diniego di giustizia, procrastinando
ingiustificatamente le sue pronunzie.

8.
Da quanto precede discende che l'intero gravame si rivela inammissibile. Poiché
il rimedio non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole, la
domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente dev'essere respinta,
indipendentemente dall'eventuale indigenza del richiedente (art. 64 cpv. 1
LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF). Il ricorrente dovrà unicamente rifondere ripetibili all'opponente per le
osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, atteso che
non è stata chiesta una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 e LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.

5.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 14 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti