Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.736/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_736/2009

Sentenza del 19 ottobre 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Roberto Rulli,
ricorrente,

contro

B.A.________,
patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio,
opponente.

Oggetto
prove (modifica di una sentenza di divorzio),

ricorso contro l'ordinanza emanata il 30 settembre 2009 dal Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 6.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A.A.________ ha incoato nei confronti di B.A.________ un'azione di modifica
della sentenza di divorzio con cui ha segnatamente chiesto l'attribuzione
dell'autorità parentale sui figli ancora minorenni e la soppressione del
contributo alimentare a loro favore. Nell'ambito di tale causa, il Pretore del
distretto di Lugano ha emanato il 30 settembre 2009 un'ordinanza sulle prove in
cui ha fra l'altro richiamato dai competenti uffici di tassazione le ultime 3
notifiche di tassazione delle parti e ha assegnato a quest'ultime un termine di
20 giorni per presentare il dettaglio dei costi processuali fino ad allora
sostenuti.

Il 15 ottobre 2009 il Pretore, in risposta a uno scritto dell'attore, ha
precisato che il procedimento coinvolge due minorenni, motivo per cui è
applicabile il principio inquisitorio illimitato, che la procedura verte anche
su aspetti finanziari, vista la richiesta, in caso di affidamento dei figli, di
essere liberato dal pagamento di contributi alimentari e di ritenere il
dettaglio delle spese processuali un elemento "per rendere utile e visibile e
concreto il modo in cui, in questi anni, le parti hanno gestito il loro
litigio, responsabilizzandole sui loro comportamenti".

2.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale
del 30 ottobre 2009 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto
sospensivo al rimedio, il parziale annullamento dell'ordinanza del 30 settembre
2009 nel senso che non è ammesso il richiamo dal competente ufficio di
tassazione delle sue ultime tre notifiche ed è pure annullato l'ordine fattogli
di presentare il dettaglio di tutti i costi processuali sostenuti. Nel ricorso
in materia civile, il ricorrente lamenta una violazione del segreto
professionale dell'avvocato garantito dall'art. 13 della legge sugli avvocati
(RS 935.61; LLCA) e ritiene che la richiesta di prova non è solo motivata in
modo incomprensibile, ma sarebbe del tutto inusuale ed ininfluente per l'esito
della lite. Si duole altresì di una violazione della massima d'ufficio, perché
il giudice non dovrebbe fare alcun accertamento sulla situazione finanziaria
delle parti, ma dovrebbe limitarsi, affidandogli i figli, a liberarlo
dall'obbligo di versare un contributo alimentare nelle mani dell'ex moglie. Nel
ricorso sussidiario in materia costituzionale il ricorrente si prevale di una
violazione dell'art. 9 Cost. e afferma che la decisione del Pretore sarebbe
arbitraria, perché essa lo obbligherebbe a portare a conoscenza della
controparte fatti "strettamente personali e confidenziali, coperti dal segreto
professionale e dal segreto fiscale" ininfluenti per le domande di causa e
ribadisce di aver redditi e sostanza sufficienti per mantenere i figli.
Con decreto del 25 novembre 2009 la Presidente della Corte adita ha conferito
effetto sospensivo al ricorso.

3.
L'impugnata ordinanza sulle prove è stata emanata nell'ambito di un'azione di
modifica della sentenza di divorzio e quindi in una causa civile. Le decisioni
processuali - incluse quelle concernenti l'assunzione delle prove - sono in
linea di principio decisioni cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (Messaggio
del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione
giudiziaria federale, FF 2001 3892 n. 4.1.4.2), motivo per cui anche in un
ricorso in materia civile il ricorrente può unicamente prevalersi - come
nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - della
violazione di diritti costituzionali. Non occorre pertanto stabilire se si
tratta di una causa pecuniaria e, in caso di risposta affermativa, se il valore
litigioso minimo previsto dall'art. 74 LTF è dato (sentenza 5A_428/2009 del 23
novembre 2009 consid. 1, non pubblicato nella DTF 135 III 633).

4.
4.1 La decisione impugnata, che concerne il richiamo di documenti da
un'autorità e l'edizione di documenti da una parte, è un'ordinanza sulle prove
ai sensi dell'art. 94 CPC/TI (COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, 2000, n. a2 ad art. 94 CPC/TI) e come tale
inappellabile (art. 95 CPC/TI). Il ricorso è pertanto diretto contro una
decisione di ultima istanza cantonale. Non nuoce che il Pretore non sia
un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 2 e 130 cpv. 2 LTF).

4.2 La contestata ordinanza è una decisione incidentale notificata
separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione,
unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un
danno irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale pregiudizio dev'essere
di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente eliminato,
perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione
finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii).

4.3 Secondo il ricorrente il presupposto del danno irreparabile sarebbe in
concreto adempiuto, perché la domanda di edizione comporterebbe un intervento
nella sua sfera personale e violerebbe il segreto professionale dell'avvocato e
quello fiscale. Giova innanzi tutto rilevare che il ricorrente nemmeno pretende
che la decisione impugnata lo toccherebbe quale avvocato o quale persona
incaricata dell'applicazione di leggi fiscali: per questo motivo sia il
richiamo all'art. 13 LLCA (norma attinente al segreto professionale
dell'avvocato) che quello al segreto fiscale (cfr. DTF 135 I 200 consid. 1.2)
si rivelano di primo acchito inconferenti. In concreto non occorre nemmeno
stabilire se - come affermato nel rimedio - l'ordinanza impugnata cagioni un
pregiudizio al ricorrente perché costituirebbe un'ingerenza nella sua sfera
personale segreta, atteso che, come si dirà nei considerandi che seguono, il
ricorso si rivela in ogni caso infondato.

5.
5.1 Come già osservato, l'ordinanza in discussione è stata emanata nel corso di
una causa civile in cui viene postulata la modifica della sentenza di divorzio
e segnatamente chiesta una diversa attribuzione dell'autorità parentale e la
soppressione del contributo alimentare per la prole. Contrariamente a quanto
accade quando si contrappongono unicamente gli interessi degli ex coniugi,
queste domande non vengono decise in una procedura retta - come la maggior
parte delle cause civili - dal principio attitatorio, in cui le parti devono
fornire al giudice i fatti pertinenti e le necessarie prove. Alle menzionate
richieste è invece - incontestatamente - applicabile, come per tutte le
disposizioni riguardanti i figli, l'art. 145 cpv. 1 CC. Tale disposto di legge
recita che il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove secondo il
suo libero convincimento. In base alla citata norma, il giudice ha il dovere di
chiarire la fattispecie prendendo in considerazione d'ufficio tutti gli
elementi che possono essere rilevanti per emanare una decisione conforme al
bene del figlio; egli può istruire secondo il suo apprezzamento, anche
assumendo dei mezzi di prova in modo inusuale (DTF 128 III 411 consid. 3.2.1,
con rinvii).

5.2 Ribadito che in concreto è applicabile la limitazione dei motivi di ricorso
prevista dall'art. 98 LTF (supra, consid. 3), la censura secondo cui l'art. 145
CC sarebbe stato violato si appalesa inammissibile. Può invece essere esaminata
la critica ricorsuale secondo cui tale norma sarebbe stata applicata violando
l'art. 9 Cost. Con riferimento a quest'ultima garanzia costituzionale è
opportuno ricordare che una decisione non è arbitraria per il solo motivo che
un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il
giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una
svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità
(DTF 134 II 124 consid. 4.1, con rinvii). Si può del resto rilevare che giusta
l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF oppure in maniera manifestamente inesatta; quest'ultima definizione
corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36
consid. 1.4.1 pag. 39). Ne segue che anche per questo motivo in casi come
quello all'esame il ricorrente può - in linea di principio - unicamente
lamentarsi che il giudice sia caduto nell'arbitrio reputando l'assunzione di
talune prove necessarie ai fini del giudizio.
5.2.1 Nella fattispecie si può concordare con il ricorrente che l'edizione dei
costi processuali sostenuti dagli ex coniugi può apparire insolita. Tuttavia la
capacità di cooperare delle parti è un fattore rilevante in materia di
affidamento dei figli (PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I;
3a ed. 2006, n. 7 ad art. 133 CC; DTF 115 II 106 consid. 4b) e in concreto il
giudice di prime cure ritiene di poter dedurre dalla contestata edizione
elementi per valutare tale fatto. In queste circostanze con la richiesta di
edizione in discussione il Pretore non ha applicato in modo insostenibile
l'art. 145 CC, ricordato che quando è adito con un ricorso fondato sul divieto
dell'arbitrio il Tribunale federale non sostituisce, come una Corte di appello,
il suo apprezzamento a quello del giudice del merito e che in materia di prove
esso interviene con ritegno (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 118 Ia 28
consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 pag. 399).
5.2.2 Con riferimento al richiamo dei documenti fiscali occorre sottolineare
che, viste le domande di merito del ricorrente, il Pretore ha il dovere di
accertare se, per l'eventualità in cui esse dovessero essere accolte, si
giustificherebbe liberare - come implicitamente proposto - la madre da
qualsiasi contributo alimentare nei confronti della prole. A tal fine egli non
può accontentarsi della semplice affermazione - contenuta nel ricorso - secondo
cui sarebbe incontestabile che il padre abbia redditi e sostanza sufficienti
per mantenere i figli di cui ha chiesto l'affidamento. In ragione della massima
inquisitoria che regge la procedura, l'assenza di una contestazione da parte
dell'opponente di tale affermazione appare del tutto irrilevante. Ne segue che
pure le argomentazioni ricorsuali dirette contro il richiamo in discussione
sono volte all'insuccesso.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si rivela infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv . 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili all'opponente, che non è incorsa in spese per la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 6.

Losanna, 19 ottobre 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti