II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.634/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_634/2009 Sentenza del 29 settembre 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Oggetto privazione provvisoria della custodia parentale, ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale (CTR) 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di A.________; che il 30 giugno 2009 A.________ ha dato alla luce un bambino e che il medesimo giorno la CTR l'ha privata della custodia parentale; che il 2 luglio 2009 l'autorità tutoria ha privato A.________ dell'autorità parentale, ha istituito una tutela in favore del figlio, lo ha collocato in un'istituzione, ha regolato il diritto di visita e ha incaricato la tutrice a procedere ai necessari accertamenti sulla paternità; che l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibili, a causa della totale assenza di motivazione, i ricorsi inoltrati da A.________ contro le predette decisioni; che con sentenza 3 agosto 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello di A.________; che i giudici cantonali hanno ritenuto insufficientemente motivato il gravame diretto contro la decisione dell'autorità di vigilanza e infondate le argomentazioni formulate per la prima volta in sede di appello, a prescindere dalla loro opinabile ammissibilità; che con ricorso del 13/15 settembre 2009 A.________ chiede una "revisione" del suo incarto in base al suo attuale statuto di studentessa, si duole dell'operato della CTR e della tutrice, precisa il nome del figlio e afferma di avere "acconsentito" alla tutela volontaria "senza le dovute conoscenze in materia"; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, né si confronta in altro modo con le argomentazioni della sentenza impugnata; che il ricorso non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione e si appalesa inammissibile; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente; che viste le particolarità del caso e la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia al prelievo di spese giudiziarie. Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 29 settembre 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti