Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.621/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_621/2009

Sentenza del 1° luglio 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
ricorrente,

contro

B.A.________,
patrocinato dall'avv. Eros Bergonzoli,
opponente.

Oggetto
ordinanza sulle prove (soppressione del contributo alimentare),

ricorso contro la decisione emanata il 18 agosto 2009
daI Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
B.A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna A.A.________ con un'azione di riduzione/soppressione del
contributo alimentare. Con decisione del 18 agosto 2009, il Pretore ha statuito
sull'ammissibilità delle prove contestate, e cioè - come esplicitamente
menzionato - sull'edizione dalla convenuta delle decisioni di tassazione dal
1984 al 2008, sul richiamo dall'Ufficio di tassazione di Locarno delle
dichiarazioni e delle decisioni di tassazione riguardanti la convenuta dal 1984
al 2008, nonché sull'audizione dei testi C.________, D.A.________ ed
E.________. Nella sua ordinanza, il Giudice di prime cure non ha ammesso
l'audizione del teste C.________ (dispositivo n. 1), ha invece ammesso tutte le
altre prove "ad eccezione dei testi D.A.________ ed E.________" su cui "si
riserva di decidere dopo il richiamo documenti" (dispositivo n. 2), ha citato
le parti ad un'udienza 8 ottobre 2009 per l'audizione del teste F.________
(dispositivo n. 3), ha assegnato alla parte convenuta un termine fino al 21
settembre 2009 "per presentare le domande rogatoriali per il teste G.________ e
produrre i documenti di cui è chiesta l'edizione ossia le decisioni di
tassazione dal 1984 al 2008" (dispositivo n. 4). Nei motivi ha indicato che
A.A.________ si era opposta "al richiamo dei propri incarti fiscali,
rispettivamente all'edizione delle decisioni di tassazione che la riguardano",
perché l'azione dell'ex marito non era fondata sulla modifica della sua
situazione patrimoniale e perché la richiesta probatoria sarebbe stata
un'inammissibile indagine ad explorandum. Il Pretore ha tuttavia ritenuto che
non si potesse negare a B.A.________ la facoltà di provare mediante la
documentazione fiscale riguardante l'ex moglie, che quest'ultima avrebbe
beneficiato di introiti derivatile dal preteso concubinato.

2.
Con ricorso in materia civile del 21 settembre 2009 A.A.________ postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della
decisione impugnata nel senso "che la richiesta di edizione da A.A.________
delle decisioni di tassazione 1984-2008 che la concernono viene respinta".
Ritiene che il Codice di procedura civile ticinese (art. 184 e 206 CPC/TI) sia
stato applicato in modo arbitrario, poiché le condizioni da questo previste non
sarebbero adempiute, atteso che la domandata edizione non concernerebbe un
fatto da provare allegato negli atti di causa, ma avrebbe unicamente natura
esplorativa.

Afferma inoltre che la richiesta edizione non sarebbe idonea a fornire elementi
di giudizio utili né nella procedura cautelare, perché non sarebbero dati i
presupposti che permetterebbero una riduzione o soppressione del contributo
alimentare in via provvisionale, né in quella di merito, poiché l'attore non ha
basato la sua azione sull'assunto che la situazione economica dell'ex moglie
sia notevolmente migliorata. Con l'ordinanza impugnata verrebbe pure immesso
nel processo nuovo materiale - in violazione del diritto di essere sentito - su
cui non vi sarebbe stato contraddittorio. Assevera infine che la contestata
decisione del Pretore violerebbe la sfera privata e il segreto fiscale, la
protezione dei dati personali (art. 13 Cost.) e il principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.).

Con decreto del 7 ottobre 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile
ha conferito effetto sospensivo al ricorso.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

3.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 430 consid. 1).

3.1 La decisione impugnata, riguardante una domanda di edizione da una parte
fondata sull'art. 213a CPC/TI, è un'ordinanza inappellabile (art. 95 CPC/TI).
Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione di ultima istanza. Non nuoce
che il Pretore non sia un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 2 e 130 cpv.
2 LTF).

3.2 La contestata ordinanza è una decisione incidentale notificata
separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione,
unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale pregiudizio
dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente
eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una
decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con
rinvii).
Secondo la ricorrente il presupposto del danno irreparabile sarebbe in concreto
adempiuto perché la domanda di edizione comporterebbe un intervento nella sua
sfera segreta "e nulla gioverebbe un eventuale gravame contro la decisione che
chiuderà la causa". In concreto non occorre stabilire se - come affermato nel
rimedio - l'ordinanza impugnata cagioni un pregiudizio alla ricorrente perché
costituirebbe un'ingerenza nella sua sfera segreta, atteso che, come si dirà
nel considerando che segue, il ricorso si rivela in ogni caso inammissibile per
un altro motivo.

3.3 Giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia
civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b). Nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili,
il ricorrente deve dimostrare che i presupposti per riconoscere la sua
legittimazione ricorsuale sono adempiuti (DTF 135 III 46 consid. 4, con
rinvii).

In concreto la ricorrente non spende una parola per giustificare il suo diritto
di ricorso e si limita ad impugnare l'ordine di edizione nei propri confronti
delle decisioni di tassazione, nonostante il fatto che innanzi all'istanza
inferiore ella si era pure opposta al richiamo delle dichiarazioni e delle
notifiche di tassazione dall'autorità fiscale. Infatti, le "domande" alla fine
del gravame si limitano alla richiesta di reiezione dell'istanza di edizione
nei suoi confronti e nella prima pagina del rimedio la ricorrente precisa che
il ricorso è diretto contro il "dispositivo no. 4, seconda frase". Anche nella
motivazione dell'impugnativa la ricorrente menziona - con riferimento alla
ricevibilità del presente ricorso - unicamente le decisioni di edizione da una
parte (pag. 3 n. 7) e a pagina 7 discute le "Condizioni dell'edizione di
documenti dalla controparte", citando solo l'art. 206 CPC/TI, norma che si
riferisce alle domande di una parte di edizione di documenti dall'altra. Invano
si cerca nel ricorso un qualsiasi indizio della volontà della ricorrente di
pure impugnare il richiamo dall'Ufficio di tassazione di Locarno delle
decisioni di tassazione e delle relative dichiarazioni. Ciò significa che anche
qualora il presente gravame dovesse rivelarsi fondato ed essere accolto,
l'incontestato richiamo da parte dell'Ufficio di tassazione dei documenti pure
chiesti alla ricorrente rimarrebbe in vigore. Non è quindi ravvisabile, né
viene spiegato nel ricorso, come invece si imponeva in queste circostanze,
quale sarebbe l'interesse - giuridicamente protetto - all'annullamento della
sola decisione di edizione dalla ricorrente delle notifiche di tassazione.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
facendo difetto il requisito di un interesse nel senso dell'art. 76 cpv. 1
lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a
determinarsi sul ricorso e non è così incorso in spese per la procedura
federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna.

Losanna, 1° luglio 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti