Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.614/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_614/2009

Sentenza del 12 gennaio 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
L. Meyer, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Brenno Brunoni,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2009 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 6 luglio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta da B.________ al precetto esecutivo
fattole notificare da A.________ per l'incasso di fr. 521'069.60.

2.
Con sentenza 26 agosto 2009, in accoglimento di un rimedio di B.________, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
invece respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione e ha posto a carico di
A.________ le spese processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza. La
Corte di appello ha ritenuto - a differenza del primo giudice - che il
conteggio firmato dall'escussa il 12 gennaio 2009 in cui sono state riportate
nove fatture con il loro ammontare, il totale complessivo, l'acconto versato
nel mese di luglio 2008 e "il totale a debito in euro" di 341'100.-- non
costituisce un riconoscimento di debito che permette di rigettare
l'opposizione.

3.
A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del
16 settembre 2009, con cui ha chiesto di annullare la sentenza di appello, di
confermare la decisione pretorile e di porre le spese e le ripetibili di tutte
le istanze a carico di B.________. La ricorrente assevera che il predetto
conteggio costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.
Il 22 ottobre 2009 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di
ritenere privo d'oggetto il ricorso, perché B.________ ha ritirato
l'opposizione interposta al precetto esecutivo, ed ha allegato una copia della
dichiarazione di ritiro. Con scritto 26 ottobre 2009 le parti sono state
invitate a determinarsi sulla questione ed in particolare sulla ripartizione
delle spese e delle ripetibili. Il patrocinatore di B.________ nella sede
cantonale ha comunicato al Tribunale federale con lettera 27 ottobre 2009 di
non più difenderla, mentre la ricorrente ha ribadito la richiesta di porre le
spese e le ripetibili delle tre istanze a carico dell'opponente, ritenuta
acquiescente "ab initio". Il 27 novembre 2009 B.________ è stata invano
invitata personalmente dalla Presidente della Corte adita a determinarsi sullo
scritto 22 ottobre 2009 della ricorrente e sulla ripartizione delle spese e
delle ripetibili.

5.
Con il ritiro dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo,
la procedura con cui la ricorrente chiede il rigetto di tale opposizione è
divenuta priva d'oggetto.

6.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le
parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce
con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione
con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura
ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure
ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

6.1 Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter
essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata
dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere
la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un
importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi
risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125
consid. 2 con rinvii).

In concreto il menzionato conteggio, che menziona esplicitamente l'importo
"totale a debito euro" di 341.100.-- ed è firmato in calce dall'opponente,
appare essere una scrittura privata nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF che
permette di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Del resto anche
l'escussa, ritirando la propria opposizione, pare aver riconosciuto
l'infondatezza della stessa. Il ricorso avrebbe pertanto verosimilmente dovuto
essere accolto.

6.2 In queste circostanze le spese processuali e le ripetibili della sede
federale vanno poste a carico dell'opponente.

7.
Il ritiro dell'opposizione al precetto esecutivo da parte dell'escussa ha reso
l'intera controversia priva d'oggetto. Per tale motivo si giustifica annullare
la sentenza impugnata e rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo
giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili della sede cantonale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La controversia è dichiarata priva d'oggetto e la sentenza impugnata è
annullata.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
La causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e sulle
ripetibili della sede cantonale.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 gennaio 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti