Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.570/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_570/2009

Sentenza del 26 marzo 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
1. A.________ SA,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Naef, via Nassa 21,
opponente.

Oggetto
concordato ordinario,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2009 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Il 28 novembre 2007 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
concesso alla A.________ SA una moratoria concordataria, in seguito prorogata
fino al 31 marzo 2009, e ha nominato un commissario. Dopo aver ricevuto la
relazione di quest'ultimo, il Pretore ha indetto per il 30 marzo 2009
un'udienza di discussione, durante la quale il creditore C.________ si è
opposto all'omologazione del concordato. Il 13 maggio 2009 ha tenuto
un'ulteriore udienza, in cui il rappresentante del commissario ha confermato di
essere stato avvisato dalla Pretura sulla necessità di prestare ulteriori
garanzie e di aver informato il consiglio di amministrazione della A.________
SA, quello della D.________ SA - società che si era impegnata a garantire la
continuazione dell'azienda - e F.________, quale rappresentante degli
investitori. In seguito alla richiesta, formulata durante tale udienza dai
rappresentanti della D.________ SA E.________ e F.________, tendente
all'assegnazione di un termine scadente l'8 giugno 2009 per incrementare le
garanzie, il Pretore ha chiesto al commissario di prendere posizione su questa
domanda entro 24 ore. Con fax del medesimo giorno il commissario ha comunicato
che non sussisterebbero validi motivi per concedere la postulata proroga,
atteso che "questa esigenza di fornire adeguate garanzie è nota ai
summenzionati investitori ormai da tempo immemore, ma è stata purtroppo
sistematicamente disattesa". Il Pretore ha respinto l'istanza di omologazione
del concordato con sentenza 14 maggio 2009, perché non ha ritenuto adempiuto il
requisito della garanzia dell'esecuzione del concordato previsto dall'art. 306
cpv. 2 LEF.

B.
Con sentenza del 4 agosto 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, dopo averli congiunti, gli
appelli inoltrati dalla A.________ SA e dal creditore B.________. La Corte di
appello ha ritenuto che l'importo totale da garantire non era coperto e che il
giudice di primo grado non era incorso in un formalismo eccessivo, emanando la
sua sentenza solo 24 ore dopo l'udienza in cui vi è stata una richiesta di
concessione di ulteriore tempo per aumentare le garanzie.

C.
La A.________ SA e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso in
materia civile del 4 settembre 2009 e postulano, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al rimedio, l'annullamento della sentenza di appello e
l'accoglimento dell'istanza di omologazione del concordato. I ricorrenti
affermano che la Corte cantonale avrebbe negato a torto il formalismo eccessivo
del giudice di prime cure nell'emanare la sua decisione un giorno dopo una
richiesta tendente all'ottenimento di un ulteriore termine per aumentare le
garanzie e sostengono che la sentenza impugnata violerebbe pure l'art. 305 cpv.
3 LEF, perché in realtà i crediti da garantire ammonterebbero a fr.
4'108'346.-- e sarebbero garantiti da fr. 4'136'500.-- .

Con decreto del 25 settembre 2009 la Presidente della Corte adita ha conferito
effetto sospensivo al ricorso.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Le decisioni del giudice del concordato sono suscettive di un ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal loro valore
di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF)
gravame diretto contro una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) è pertanto in linea di principio
ammissibile.

1.2 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti può
essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv.
1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II
249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii; 134 II 244 consid.
2.2). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid.
4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su
un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV
286 consid. 1.4).

2.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Non soddisfa tale esigenza di
motivazione la semplice affermazione ricorsuale, priva di qualsiasi
spiegazione, secondo cui la decisione impugnata violerebbe pure l'art. 315 LEF.

3.
3.1 La Corte cantonale ha ritenuto infondata la lamentela secondo cui il
giudice di prima istanza avrebbe dato prova di un formalismo eccessivo
nell'emanare la sua sentenza solo 24 ore dopo che la D.________ SA e gli
investitori E.________ e F.________ avevano chiesto all'udienza del 13 maggio
2009 più tempo per prestare le garanzie richieste, perché la legge impone
celerità al giudice e perché l'esigenza di fornire adeguate garanzie era già
nota da tempo. L'autorità di seconda istanza ha in particolare rilevato che gli
appellanti non avevano contestato di essere venuti a conoscenza della necessità
di versare adeguate garanzie con un preavviso sufficiente e che il Pretore
aveva fissato la predetta udienza un mese e mezzo dopo quella principale della
fine di marzo, concedendo così ulteriore tempo alla debitrice per sanare le
insufficienze della proposta concordataria.

3.2 Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe violato l'art. 2 CC per
aver interpretato in modo troppo rigoroso gli art. 304 cpv. 2 LEF e 20 cpv. 6
della legge ticinese di applicazione della LEF (LALEF) e aver contravvenuto al
principio della buona fede processuale. Tali norme, che sanciscono il principio
della celerità, impedirebbero unicamente di dar seguito ad operazioni
incompatibili con le esigenze della procedura sommaria, fra le quali non
rientrerebbe però la proroga richiesta. Assegnando al commissario un termine
per esprimersi, il Pretore avrebbe quindi dimostrato di voler approfondire e
valutare la richiesta, ciò che non avrebbe invece fatto perché l'ha lasciata
inevasa. Quest'ultima circostanza avrebbe inoltre comportato una lesione del
diritto di essere sentito della società ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.),
garanzia costituzionale che include il diritto a ricevere una decisione
motivata. I ricorrenti sostengono infine che per questo motivo, il fatto che
essi abbiano da tempo saputo di dover fornire ulteriori garanzie sarebbe
irrilevante.

3.3 Occorre innanzi tutto ricordare che con il presente ricorso in materia
civile può unicamente essere impugnata la decisione dell'ultima istanza
cantonale (art. 75 cpv. 1 LEF). Ne segue che l'argomentazione ricorsuale
attinente alla pretesa violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. da parte del
giudice di prime cure si rivela di primo acchito inammissibile, perché non è
stata sollevata nell'appello e quindi non è nemmeno stata trattata dalla Corte
cantonale. L'inammissibile critica della decisione del giudice di primo grado è
inoltre pure fondata su un'affermazione (la mancata possibilità del commissario
di esprimersi sulla domanda) in contraddizione con l'accertamento della Corte
cantonale secondo cui il commissario ha trasmesso per fax il suo preavviso
negativo al Pretore un giorno prima dell'emanazione della sentenza. Per il
resto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il fatto che essi
conoscessero da tempo la necessità di fornire - maggiori - garanzie è un
elemento rilevante per permettere alla Corte cantonale di ritenere che il
Pretore non ha applicato in modo troppo rigoroso la LEF e la sua legge di
applicazione cantonale quando ha infine deciso la domanda di omologazione del
concordato, senza accordare ulteriori proroghe. Giova inoltre rilevare che i
ricorrenti nemmeno contestano l'osservazione della Corte cantonale, secondo
cui, fissando per metà maggio una nuova udienza, il Pretore aveva concesso
un'ulteriore possibilità di fornire le garanzie richieste. L'argomentazione
ricorsuale si rivela pertanto, nella ridotta misura in cui si appalesa
ammissibile, infondata.

4.
4.1 La Corte cantonale ha pure considerato che, anche qualora si volessero
accogliere le censure degli appellanti ed escludere dalle pretese da garantire
il credito contestato di fr. 1'816'540.-- di una specificata banca ed
aggiungere alle garanzie prestate quella della D.________ SA di fr.
1'100'000.--, l'importo da garantire di fr. 4'108'346.-- (fabbisogno accertato
dal Pretore di fr. 4'290'000.-- decurtato del dividendo del 10 % riconosciuto
alla predetta banca) non sarebbe comunque interamente coperto dalle garanzie
prestate ammontanti a fr. 3'993'500.-- (fr. 2'893'500.-- di garanzie
riconosciute dal primo giudice a cui vengono aggiunti i menzionati fr.
1'100'000.--).

4.2 I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 305 cpv. 3 LEF e
ribadiscono che l'importo da garantire sarebbe di fr. 4'108'346.--. Essi
sostengono poi che le garanzie ammonterebbero a complessivi fr. 4'136'500.--,
perché aggiungono all'importo ritenuto dal Pretore non solo la garanzia di fr.
1'100'000.-- della D.________ SA, ma pure l'importo di fr. 143'000.--,
attinente alle spese di concordato, che E.________ e F.________ si sarebbero
impegnati a garantire, poiché sono intervenuti a titolo di garanti solidali con
la D.________ SA di tutti gli oneri a decorrere dal 16 ottobre 2008.

4.3 In concreto l'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente basata su
circostanze (gli impegni assunti da E.________ e F.________ per le spese di
concordato) che non risultano dalla sentenza impugnata, senza che i ricorrenti
abbiano preteso che l'autorità cantonale abbia accertato in modo manifestamente
inesatto o incompleto i fatti (v. sulle esigenze di motivazione di una siffatta
censura, supra consid.1.2). A prescindere da quanto precede e a titolo
abbondanziale giova rilevare - qualora si volesse seguire l'argomentazione
ricorsuale - che non si vede come sarebbe possibile - come invece fatto dai
ricorrenti - aggiungere alle garanzie per il concordato ipotizzate dalla Corte
cantonale ancora fr. 143'000.--, atteso che la D.________ SA aveva garantito
fr. 1'100'000.-- e E.________ e F.________ si sarebbero dichiarati debitori
solidali dell'impegno assunto da tale società, ovvero pure essi fino a
concorrenza di fr. 1'100'000.--.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella ridotta misura in
cui risulta ammissibile, infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili
all'opponente, che non si è determinato sulla domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo e non è stato invitato a produrre una risposta al
ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti