Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.519/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_519/2009

Sentenza del 12 aprile 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Molino,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2009 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
La B.________ SA ha fatto spiccare un precetto esecutivo 13 ottobre 2008 nei
confronti di A.________ per l'incasso di fr. 1'543'100.-- oltre interessi.
Quale titolo di credito ha segnatamente indicato un documento denominato
"Transfer shares del 10.6.2008 (pari al controvalore di Eur 1'000'000.-- al
cambio di 1 Eur = 1.54310 CHF al 10 ottobre 2008)". A.________ ha fatto
opposizione al precetto esecutivo.

B.
Il Pretore del distretto di Lugano ha - con sentenza 5 maggio 2009 - respinto
la domanda di rigetto dell'opposizione presentata dal creditore procedente. Il
giudice di prime cure ha reputato pretestuosa la domanda di estromissione delle
traduzioni in italiano che la B.________ha prodotto unicamente in sede di
contraddittorio e ha ritenuto che la documentazione agli atti costituiva di per
sé un riconoscimento di debito, ma ha nondimeno respinto l'istanza, perché il
tasso di cambio valido al 10 giugno 2008 non era stato documentato e non
avrebbe potuto essere considerato un fatto notorio.

C.
Con sentenza 10 luglio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello della
B.________e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da
A.________ limitatamente a fr. 1'517'500.--. La Corte cantonale ha confermato
che la documentazione prodotta dall'istante costituisce un titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione e ha indicato che in base alla recente
giurisprudenza del Tribunale federale il tasso di conversione in moneta
svizzera del credito in valuta estera posto in esecuzione dev'essere
considerato un fatto notorio. I giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che la
domanda di esecuzione risaliva a venerdì 10 ottobre 2008, visto che il precetto
esecutivo è stato spiccato lunedì 13 ottobre 2008, e hanno applicato il tasso
di cambio Euro/CHF di 1,5175 risultante dal sito www.fxtop.com per tale data
all'importo di Euro 1'000'000.-- preteso dal creditore procedente.

D.
Con ricorso in materia civile del 7 agosto 2009 A.________ chiede al Tribunale
federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma
della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia completamente respinto.
Narrati e completati i fatti, il ricorrente lamenta una violazione degli art.
29 Cost., 8 CC, 82 cpv. 1 LEF e 21 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione
della LEF (LALEF). Sostiene che nella fattispecie mancherebbe un qualsiasi
riscontro oggettivo in merito al momento in cui dev'essere effettuata la
conversione in franchi svizzeri del credito posto in esecuzione, atteso che il
creditore non ha provato che il 10 ottobre 2008 corrisponde alla data della
domanda di esecuzione. Il ricorrente afferma altresì che i documenti in inglese
dovrebbero essere esclusi dall'incarto, perché la loro traduzione è unicamente
stata prodotta all'udienza di contraddittorio, circostanza che gli avrebbe
impedito una verifica e di "organizzare adeguatamente la propria difesa".

Con decreto dell'8 settembre 2009 la Presidente della Corte adita ha conferito
effetto sospensivo al rimedio.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione, costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF
(DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima
istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa con un valore di
lite manifestamente superiore al minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF). Il presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di
diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale
censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in
modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata,
in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti può essere censurato
unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF);
quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249
consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (DTF
134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i
diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va
espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II
244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639).

2.
2.1 La Corte cantonale ha richiamato la DTF 135 III 88 e, cambiando la sua
giurisprudenza, ha ritenuto che il tasso di conversione della moneta estera
dev'essere considerato un fatto notorio. Essa ha quindi convertito il credito
utilizzando il tasso risultante dal sito www.fxtop.com per il 10 ottobre 2008,
data indicata dal creditore procedente nella sua istanza di rigetto
dell'opposizione e che i Giudici cantonali hanno ritenuto essere quella della
domanda di esecuzione, atteso che l'Ufficio di esecuzione ha spiccato il
precetto esecutivo lunedì 13 ottobre 2008.

2.2 Il ricorrente lamenta che il creditore procedente non avrebbe né affermato
né provato che la domanda di esecuzione risalga effettivamente al 10 ottobre
2008 e non a qualche giorno prima o a sabato 11 ottobre 2008. Per tale motivo
ritiene la decisione impugnata lesiva degli art. 8 CC e 82 LEF.

2.3 La conversione dell'ammontare del credito in valuta legale svizzera di cui
all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF si effettua al corso delle divise del giorno della
domanda di esecuzione e il tasso di cambio è un fatto notorio che non deve
essere provato dal creditore (DTF 135 III 88 consid. 4.1). In concreto il
ricorrente non contesta quanto precede, ma critica l'accertamento della data
determinante per la conversione effettuata dalla Corte cantonale, con
un'argomentazione che si rivela nel caso in esame del tutto pretestuosa, atteso
che il tasso di venerdì 10 ottobre 2008 era il più basso della settimana, che
il tasso di sabato e di domenica corrisponde a quello di venerdì e che lunedì
13 ottobre 2008 il tasso di conversione era nuovamente più alto di quello
utilizzato dalla Corte cantonale (v. oltre al sito www.fxtop.com pure quello
ufficiale della Banca centrale europea http://sdw.ecb.europa.eu). Ne segue che,
anche qualora l'accertamento della Corte cantonale fosse errato e la domanda di
esecuzione non sia di venerdì 10 ottobre 2008, ma risalga a qualche giorno
prima o addirittura al giorno in cui è stato emesso il precetto esecutivo, il
ricorrente non sarebbe affatto gravato da tale errore. In queste circostanze la
censura si rivela inammissibile (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).

3.
3.1 Il ricorrente cita l'art. 21 cpv. 2 LALEF e lamenta una violazione
dell'art. 29 Cost. e dell'art. 82 LEF, perché il creditore procedente ha
prodotto la traduzione dei documenti in lingua inglese unicamente all'udienza
innanzi al Pretore. Afferma che tale fatto non gli avrebbe permesso di
organizzare la propria difesa e avrebbe dovuto comportare il rinvio
dell'udienza (che non poteva essere accordato in ragione del principio della
celerità) o l'estromissione dei documenti tradotti dagli atti. Sempre a mente
del ricorrente se tali documenti fossero stati esclusi dall'incarto vi
sarebbero unicamente rimasti il precetto esecutivo e la procura, che da soli
non permettono di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione.

3.2 Tale argomentazione si rivela inammissibile, perché non è diretta contro la
decisione dell'ultima istanza cantonale, ma riguarda la procedura innanzi al
Pretore (art. 75 cpv. 1 LTF). La lamentata impossibilità di "organizzare
adeguatamente la propria difesa" con l'asserita violazione del diritto di
essere sentito sarebbe infatti intervenuta innanzi al giudice di primo grado e
il ricorrente ha omesso di invocarla nella sua risposta all'appello, motivo per
cui il supremo Tribunale cantonale non ha trattato la questione. È vero che il
qui ricorrente non aveva potuto impugnare la sentenza pretorile, perché era
risultato vincente innanzi a tale giudice. Con le determinazioni a un rimedio
la parte convenuta in ricorso deve però sollevare quegli argomenti che,
nonostante la fondatezza delle censure ricorsuali sollevate, impongono
all'autorità di ricorso di non accogliere le conclusioni avversarie (sentenza
5P.348/1991 del 7 maggio 1992 consid. 4).

A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto sussidiario giova rilevare
che il creditore procedente ha agito in modo conforme all'art. 20 cpv. 2 LALEF:
tale norma recita che all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per
iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. Il
ricorrente, che cita l'art. 21 LALEF, non spende invece una parola per
dimostrare che questa norma non possa essere applicata a una procedura di
rigetto dell'opposizione come quella in esame o sia stata applicata in modo
arbitrario, motivo per cui il rimedio si rivela anche insufficientemente
motivato.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a
pronunciarsi sul ricorso e la cui opposizione alla domanda di effetto
sospensivo è rimasta senza successo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti