Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.50/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_50/2009

Sentenza del 27 marzo 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, L. Meyer, Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,

contro

Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, Engadinerstrasse 24, 7002
Coira.

Oggetto
moratoria concordataria,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2008 dalla Commissione del
Tribunale cantonale dei Grigioni.

Fatti:

A.
A.a La A.________SA ha chiesto il 28 aprile 2008 la concessione di una
moratoria concordataria di sei mesi alla Commissione del Tribunale distrettuale
Moesa, che il 9 maggio 2008 ha respinto l'istanza.
A.b Con sentenza 25 giugno 2008 la Commissione del Tribunale cantonale dei
Grigioni ha annullato la predetta decisione, ha concesso alla A.________SA una
moratoria provvisoria di due mesi ai sensi dell'art. 293 cpv. 3 LEF e ha
rinviato la causa alla Commissione del Tribunale distrettuale per la nomina di
un commissario provvisorio e per decisione sulla moratoria definitiva.
A.c Il 14 luglio 2008 la Commissione del Tribunale distrettuale ha nominato un
commissario provvisorio, gli ha assegnato un termine scadente il 27 agosto 2008
per la presentazione del rapporto e ha convocato le parti per l'udienza
principale del 3 settembre 2008. In tale data essa ha poi respinto l'istanza di
moratoria concordataria.

B.
Con sentenza 1° dicembre 2008 (notificata il 4 dicembre 2008) la Commissione
del Tribunale cantonale ha respinto un ricorso della A.________SA e ha
confermato la decisione di primo grado.

C.
Con ricorso in materia civile, datato 20 gennaio 2009 e consegnato alla posta
tale giorno, la A.________SA chiede la modifica della sentenza cantonale nel
senso di essere posta al beneficio di una moratoria concordataria di 6 mesi.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 134 III 115 consid. 1).

1.1 La ricorrente afferma, come peraltro confermato dal Tribunale cantonale dei
Grigioni, di aver ricevuto la sentenza impugnata il 5 dicembre 2008 e ritiene
che il suo ricorso, consegnato alla posta il 20 gennaio 2009, sia tempestivo in
seguito alla sospensione dei termini prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF
fra il 18 dicembre e il 2 gennaio incluso. Sennonché le ferie giudiziarie
invocate dalla ricorrente non sono applicabili ai procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF). La
nozione di misure provvisionali ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a
quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (DTF 134 III 667 consid. 1.3).
Decisivo per stabilire se si tratta di una decisione finale di diritto
materiale, che il Tribunale federale può esaminare liberamente (art. 95 LTF), o
di una misura cautelare, contro cui può unicamente essere fatta valere la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF), non è tanto la procedura in
cui è stata emanata la pronunzia attaccata; determinante è piuttosto se una
questione di diritto viene decisa in modo definitivo sulla base di un esame
completo in fatto e diritto che acquisisce forza di cosa giudicata, senza
riservare la decisione in una procedura principale (DTF 133 III 589 consid. 1).

1.2 Una moratoria concordataria può unicamente essere concessa se vi sono
possibilità di giungere a un concordato (art. 294 cpv. 2 LEF) e serve a prepare
quest'ultimo (HANS ULRICH HARDMEIER, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 1 ad art.
295 LEF; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
2008 8a ed., § 54 n. 27). La sua durata è limitata a un periodo da 4 a 6 mesi
(art. 295 cpv. 1 LEF), che può essere prorogato su domanda del commissario fino
a 12 mesi e, in casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art.
295 cpv. 4 LEF). Giusta l'art. 297 LEF, essa ha per effetto il divieto di
promuovere o proseguire esecuzioni contro il debitore (ad eccezione dei casi
previsti dal cpv. 2), la sospensione dei termini di prescrizione e perenzione
(cpv. 1) e del corso degli interessi dei crediti non garantiti da pegno (cpv.
3), nonché l'applicabilità delle regole del fallimento sulla compensazione
(cpv. 4). Con la moratoria concordataria il diritto di disporre del debitore,
che può in linea di principio continuare la sua attività sotto la vigilanza del
commissario (art. 298 cpv. 1 LEF), non viene soppresso, ma unicamente limitato
(per i negozi giuridici che necessitano per legge dell'autorizzazione del
giudice del concordato v. l'art. 298 cpv. 2 LEF). Se non viene revocata (v. sui
motivi di revoca gli art. 298 cpv. 3 e 295 cpv. 5 LEF) prima, la moratoria
decade automaticamente trascorso il periodo per cui è stata pronunciata (DTF
130 III 380 consid. 3.3).

1.3 Questi elementi, in particolare il suo carattere temporaneo che regola una
situazione giuridica in attesa di un disciplinamento definitivo in una
decisione ulteriore (v. per questa definizione il Messaggio del 28 febbraio
2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale,
FF 2001 3892 n. 4.1.4.2), caratterizzano la moratoria concordataria come una
misura cautelare. Anche il suo effetto, in gran parte di differimento, la fanno
apparire un procedimento di cui all'art. 46 cpv. 2 LTF. Con la moratoria
concordataria non viene nemmeno decisa in modo definitivo una questione di
diritto materiale e, alla stregua delle misure cautelari emanate nel corso di
un processo civile, essa presuppone una prognosi favorevole sulle possibilità
di successo della domanda principale, in casu di concordato. Così stando le
cose, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini ricorsuali
non erano sospesi dalle ferie giudiziarie natalizie e il rimedio, consegnato
alla posta ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF,
si appalesa tardivo e quindi inammissibile.

2.
Visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 2 LTF), vanno a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente e alla Commissione del Tribunale cantonale dei
Grigioni.

Losanna, 27 marzo 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti