Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.492/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_492/2009

Sentenza del 24 settembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

B.________,
rappresentata dalla madre C.________ e patrocinata dall'avv. Brenno
Canevascini,
opponente.

Oggetto
effetto sospensivo (azione di mantenimento, misure cautelari),

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale
contro le decisioni emanate il 25 giugno 2009 e l'8 luglio 2009 dal Presidente
della I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 5 giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ridotto
- in via cautelare e con effetto 1° gennaio 2009 - da fr. 1'050.-- a fr. 700.--
il contributo alimentare mensile (assegni familiari non compresi) dovuto da
A.________ alla figlia B.________, nata nel 2004, durante l'azione di
mantenimento incoata da quest'ultima.

B.
B.________ è insorta contro tale decisione con appello 15 giugno 2009,
postulando altresì la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
B.a Il 25 giugno 2009 il Presidente della I Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto quest'ultima richiesta nel
senso che in pendenza di appello il contributo alimentare provvisionale dovuto
dal padre dell'attrice è di fr. 1'000.--, assegni familiari non compresi. Il
Presidente della Camera ha indicato che la decisione impugnata contiene un
evidente errore di calcolo: il Pretore ha accertato un reddito netto mensile di
A.________ di fr. 3'600.-- e un suo fabbisogno minimo di fr. 2'100.--, motivo
per cui la sua disponibilità mensile è di fr. 1'500.-- e non di fr. 1'250.--
come invece indicato nel decreto pretorile. Per questo motivo, dedotto il
contributo alimentare di fr. 500.-- dovuto all'altra figlia nata nel gennaio
2009, il convenuto risulta essere in grado di versare mensilmente all'attrice,
in base al decreto cautelare impugnato, fr. 1'000.-- e non solo fr. 700.--.
B.b Con decreto 8 luglio 2009 il Presidente della predetta Camera ha respinto
una richiesta di A.________ tendente alla revoca dell'effetto sospensivo
parziale accordato all'appello. Egli ha ribadito che l'unico errore manifesto è
quello riscontrato nel decreto pretorile.

C.
A.________ è insorto al Tribunale federale il 27 luglio 2009, presentando due
rimedi di diritto in un'unica memoria. In via principale postula che il suo
ricorso in materia civile sia accolto, la decisione 25 giugno 2009 riformata
nel senso che la domanda di effetto sospensivo sia respinta e la decisione
dell'8 luglio 2009 modificata nel senso che la richiesta di revoca dell'effetto
sospensivo parziale sia accolta. In via subordinata domanda l'accoglimento del
suo ricorso sussidiario in materia costituzionale e ripropone le predette
domande di modifica delle due decisioni cantonali. Chiede altresì di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A sostegno del ricorso in
materia civile adduce che il contributo di mantenimento previsto dalla
decisione sul conferimento dell'effetto sospensivo violerebbe gli art. 276 e
285 cpv. 1 CC, perché non lascerebbe al debitore il minimo esistenziale
previsto dal diritto esecutivo, mentre motiva il ricorso sussidiario in materia
costituzionale con una violazione dell'art. 9 Cost.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 134 III 115 consid. 1, 379 consid. 1, 426 consid. 1).

1.1 La decisione impugnata, riguardante il conferimento dell'effetto sospensivo
a un appello contro una decisione cautelare, è una decisione incidentale
notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di
ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale
pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere
ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante
l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188
consid. 2.1, con rinvii).

In concreto il pregiudizio di natura giuridica appare dato. In base alle
allegazioni ricorsuali la decisione impugnata non lascerebbe al ricorrente il
suo minimo vitale per la durata della procedura di appello. A tale proposito è
opportuno ricordare che qualora dovesse essere avviata una procedura di
esecuzione forzata per l'incasso dei contributi di mantenimento, l'escusso non
potrebbe pretendere dall'Ufficiale di esecuzione che il suo minimo vitale ai
sensi dell'art. 93 LEF non venga intaccato (DTF 135 III 66 consid. 3; 123 III
332 consid. 2). Inoltre, in caso di mancato pagamento degli alimenti fissati
giudizialmente, il ricorrente rischierebbe di incorrere in una procedura penale
per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP). Ora, anche una
decisione finale favorevole al ricorrente, che confermerebbe il giudizio
pretorile, non riuscirebbe a completamente ovviare a tali pregiudizi.

1.2 Una decisione incidentale come quella in discussione può essere impugnata
sia con un ricorso in materia civile sia, qualora i presupposti di quest'ultimo
non siano dati, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto
di ricorso, le cause concernenti i contributi per il mantenimento dei figli
sono di natura pecuniaria (DTF 116 II 493). Ne segue che pure la presente
procedura è di natura pecuniaria. Ora, giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. c LTF in
caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, il valore
litigioso è determinato dalle conclusioni che sono controverse dinanzi
all'autorità competente nel merito. Trattandosi di contributi alimentari
fissati per una durata incerta (art. 51 cpv. 4 LTF), il valore di lite previsto
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF appare dato, motivo per cui è aperta la via del
ricorso in materia civile e il ricorso sussidiario in materia costituzionale si
rivela di primo acchito inammissibile.

2.
Ricordato che la decisione impugnata dev'essere considerata una decisione
cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF (sentenza 4A_452/2008 del 6 novembre 2008
consid. 1), anche in un ricorso in materia civile il ricorrente può unicamente
prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale
esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638
consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente
ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che -
conformemente alle esigenze di motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b
OG, tutt'ora valide nel campo di applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF - il
ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi
della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).

2.1 In concreto nella parte dedicata al ricorso in materia civile il ricorrente
non invoca alcun diritto costituzionale, ma si limita a sostenere che la
decisione di conferire un effetto sospensivo limitato all'appello
dell'opponente violerebbe gli art. 276 e 285 CC. Tale argomentazione si rivela
inammissibile, perché non attiene alla violazione di diritti costituzionali.

2.2 Nella parte riservata al ricorso sussidiario in materia costituzionale il
ricorrente invoca una violazione dell'art. 9 Cost. Ora in casi come quello in
esame in cui il ricorrente solleva i due menzionati rimedi, perché ignora che
in un ricorso in materia civile può pure essere fatta valere la violazione di
norme costituzionali, le censure contenute nell'inammissibile ricorso
sussidiario vengono esaminate nel rimedio ammissibile (sentenza 5A_363/2007 del
29 maggio 2008 consid. 1.1; sentenza 4A_480/2007 del 27 maggio 2008 consid.
1.3).

3.
Il ricorrente afferma che il Presidente della I Camera civile sarebbe caduto
nell'arbitrio per aver ritenuto che il giudice di primo grado abbia commesso un
errore di calcolo. A mente del ricorrente il decreto pretorile conterrebbe
invece un errore nell'indicazione del suo fabbisogno. Questo non ammonterebbe a
soli fr. 2'100.--, ma sarebbe di fr. 2'400.--, poiché il Pretore avrebbe
calcolato il nuovo fabbisogno riducendo le spese d'alloggio di fr. 150.--
rispetto al precedente decreto cautelare che prevedeva un fabbisogno di fr.
2'550.--. Per tale motivo assevera che il contributo di fr. 700.-- concesso dal
Pretore all'opponente era esatto (reddito di fr. 3'600.-- da cui devono essere
dedotti il fabbisogno di fr. 2'400.-- e gli alimenti per l'altra figlia di fr.
500.--).

Nella fattispecie il ricorrente non contesta che la motivazione del decreto
impugnato contenga uno sbaglio, ma ritiene che questo sia un errore di
scrittura. Egli ha però omesso di chiederne la correzione al giudice che lo
avrebbe commesso (art. 339 CPC ticinese). Il preteso errore di scrittura non
può nemmeno essere desunto dal decreto impugnato. In queste circostanze, pure
ricordata la natura di mera apparenza della decisione sul conferimento
dell'effetto sospensivo, non è possibile ritenere che l'interpretazione data
dal Presidente della I Camera civile al considerando litigioso sia arbitraria,
e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il
sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209
consid. 2.1 con rinvii). La censura si rivela pertanto infondata.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale
è inammissibile e che il ricorso in materia civile si rivela, in quanto
ammissibile, infondato. Atteso che l'impugnativa si appalesava fin dall'inizio
priva di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria del
ricorrente dev'essere respinta, indipendentemente dal sussistere di una -
pretesa - indigenza (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono
quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi e non è così
incorsa in spese per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti