Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.449/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_449/2009/fuf

Sentenza del 3 luglio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Clinica X.________,
opponente.

Oggetto
privazione della libertà a scopo d'assistenza,

ricorso contro la decisione emanata il 10 giugno 2009
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza 10 giugno 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
ha, in accoglimento di un ricorso di A. ________, annullato sia la decisione 20
maggio 2009 della Commissione giuridica in materia di assistenza
sociopsichiatrica, sia la decisione 5 maggio 2009 con cui un medico ha ordinato
il collocamento coattivo d'urgenza della ricorrente presso la Clinica
Psichiatrica Cantonale e ha trasmesso gli atti al direttore del Settore del
Sopraceneri per definire lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del
suo consenso al ricovero in un'unità terapeutica riabilitativa o adottando una
decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo;
che con scritto del 30 giugno 2009 A. ________ ha comunicato al Tribunale
federale di ricorrere contro la predetta sentenza del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106
cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali
e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il rimedio, privo di una qualsiasi motivazione comprensibile in
relazione con la decisione impugnata, non soddisfa le esigenze poste dai
predetti articoli a un ricorso al Tribunale federale;
che il gravame si rivela pertanto inammissibile e può essere deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché
alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.

Losanna, 3 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti