Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.447/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_447/2009

Sentenza del 26 novembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale penale del Cantone
Ticino, Palazzo di giustizia,
opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano, 6900 Lugano.

Oggetto
attestato di carenza di beni,

ricorso contro la decisione emanata il 12 giugno 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei
confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il 13
marzo 2009 un nuovo attestato di carenza di beni per fr. 3'479.60. L'Ufficio ha
ritenuto impignorabile il reddito dell'escussa, perché ha accertato entrate di
fr. 5'049.-- e ha calcolato il suo fabbisogno in fr. 5'078.-- (minimo di base
fr. 1'250.--, figli minorenni fr. 500.--, pigione fr. 1'460.--, cassa malati
fr. 668.--, pasti fuori domicilio fr. 500.--, trasferte fr. 300.--, vestiario
fr. 100.-- e spese mediche fr. 300.--).

2.
Con sentenza 12 giugno 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un
ricorso del creditore procedente, ha annullato il menzionato attestato di
carenza di beni e ha ordinato all'Ufficio di pignorare la parte del salario
dell'escussa che eccede il suo minimo d'esistenza determinato in fr. 4'908.--
fino al 30 settembre 2009 e in fr. 4'618.-- dopo tale data. L'autorità di
vigilanza ha modificato il calcolo del fabbisogno esistenziale effettuato
dall'Ufficio con riferimento alle spese di abitazione e alle spese mediche.

2.1 L'autorità di vigilanza ha accertato in fr. 1'590.-- il canone di locazione
che l'escussa deve corrispondere per l'appartamento di 3½ locali in cui vive
con due figlie maggiorenni, delle quali la maggiore è parrucchiera
indipendente, mentre la minore è studentessa. I giudici cantonali non hanno
ritenuto - contrariamente all'Ufficio - che la figlia parrucchiera debba
partecipare alle spese di alloggio alla stregua di un coniuge, ma hanno
reputato che ella dovrebbe assumersi un terzo di tali spese. Essi hanno però
constatato che il suo reddito è insufficiente per coprire queste spese e che
non sussiste alcun obbligo di mantenimento della madre. Per questo motivo hanno
incluso nel minimo vitale dell'escussa l'intera pigione fino alla prima
possibilità di disdetta del contratto di locazione, e cioè fino al 30 settembre
2009, per poi computare nel fabbisogno una pigione di fr. 1'300.--, considerata
conforme all'uso locale per un appartamento di 2½ locali per 2 persone.

2.2 L'autorità di vigilanza ha invece da subito defalcato il minimo vitale di
fr. 300.--, importo che l'escussa si era impegnata a rimborsare mensilmente al
suo datore di lavoro per l'anticipo di fr. 7'000.--, pagati ad una clinica
privata di Zurigo in vista di un'operazione ai piedi. Dopo aver rilevato che
parrebbe sorprendente che la cassa malati dell'escussa rimborsi unicamente
parte delle spese di degenza, ma non quelle propriamente mediche, ha ritenuto
che la questione non merita maggiore disamina, perché fanno unicamente parte
del minimo d'esistenza dell'art. 93 LEF quelle spese assolutamente
indispensabili al sostentamento del debitore e che fra queste non rientrano
quelle di cura - non coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria - in un
istituto fuori Cantone scelto dall'escusso, se un trattamento analogo potrebbe
avvenire in un ospedale in Ticino con una partecipazione maggiore
dell'assicurazione contro le malattie. L'autorità di vigilanza ha reputato che
la debitrice non aveva dimostrato che ciò non fosse possibile e che qualora
dovessero effettivamente sussistere ragioni di ordine medico per effettuare
l'intervento nella clinica di Zurigo, ella potrebbe far valere la protezione
tariffale integrale giusta gli art. 41 e 44 LAMal.

3.
A.________ è insorta al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso
del 29 giugno 2009. Dei motivi si dirà nei considerandi che seguono.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.
4.1 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti al Tribunale federale devono essere
redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova.

Nella fattispecie la ricorrente non formula conclusioni. Dalla lettura del
ricorso emerge tuttavia che ella non condivide le modifiche effettuate
dall'autorità di vigilanza al suo minimo vitale e vorrebbe rivedere confermato
il provvedimento dell'Ufficio, motivo per cui si può, anche in assenza di
esplicite conclusioni, ritenere soddisfatto l'art. 42 cpv. 1 LTF.

4.2 Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto
impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Inoltre il Tribunale federale
fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò
significa che - come già sotto l'egida dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG
- il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei
considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati
diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii).
L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera
manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione
corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36
consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti
fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente
sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid.
2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639).

Alla luce dei descritti requisiti di motivazione emerge immediatamente
l'inammissibilità della serie di domande retoriche formulate dalla ricorrente
nel suo gravame.

5.
Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia.

5.1 Con riferimento alla prima posta modificata dall'autorità di vigilanza, la
ricorrente fa valere che un appartamento di 2½ locali sarebbe troppo piccolo
per 3 persone e che non ritiene giusto che per permetterle di estinguere il
debito nei confronti del Tribunale di appello la figlia maggiore debba essere a
carico dell'assistenza sociale. Afferma pure di aver sottoscritto un contratto
di locazione di 5 anni e di avere un cane, motivo per cui dovrebbe trovare un
locatore che accetti animali. Indica altresì di aver subito il 12 giugno 2009
un intervento al piede, che le impedirebbe di muoversi - e quindi di cercare un
appartamento - per 4-6 settimane.

Giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente non contesta in quanto tale
l'adeguatezza della pigione ritenuta nella decisione impugnata, né di non avere
alcun obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiore, né che
questa non sia in grado di pagare la sua quota parte della pigione. Così stando
le cose, l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto, ritenendo che nel
minimo esistenziale dell'escussa possano unicamente essere computati, a partire
dal momento in cui l'appartamento di 3½ locali può essere lasciato, i costi di
un appartamento per due persone. La ricorrente afferma invero di essersi
vincolata per 5 anni; sennonché dal contratto di locazione agli atti risulta
che dal 2007 il rapporto di locazione può essere disdetto per la scadenza 30
settembre, come ritenuto dall'autorità di vigilanza. Infine, nemmeno le
difficoltà - in larga misura provvisorie - sollevate in relazione alla ricerca
di un appartamento fanno apparire la decisione impugnata contraria al diritto:
esse appaiono del tutto sormontabili, ricordato segnatamente che l'escussa può
farsi aiutare dalla figlia minore che continuerà ad abitare con lei.

5.2 La ricorrente assevera di essere stata costretta a scegliere la clinica di
Zurigo, perché in Ticino non ci sarebbero cliniche e medici all'altezza e a mo'
di dimostrazione di tale circostanza afferma che nella clinica in cui è stata
"si parlava solo italiano". L'operazione sarebbe unicamente stata resa
possibile dal mutuo accordatole dal suo datore di lavoro, che ella si è
impegnata a restituire in rate mensili di fr. 300.--.

Con la predetta argomentazione, che si limita in sostanza a riportare la
propria opinione sulla qualità delle cure mediche dispensate in Ticino, la
ricorrente non allega in alcun modo che le spese sostenute a Zurigo siano state
assolutamente necessarie a causa dell'impossibilità di far eseguire
l'intervento nel suo Cantone di domicilio e nemmeno si confronta con
l'argomentazione dell'autorità di vigilanza, secondo cui qualora vi fosse
veramente stata un'indicazione medica per far effettuare l'intervento fuori
Cantone, lo stesso verrebbe preso a carico della cassa malati. La censura si
rivela pertanto inammissibile.

6.
La ricorrente lamenta pure di non essere stata sentita e di aver chiesto "il
rinvio" perché non poteva essere presente alla data fissata. Ora, la ricorrente
risulta aver formulato osservazioni al ricorso del creditore fondato sull'art.
17 cpv. 2 LEF. Ne segue che la doglianza si appalesa del tutto infondata.

7.
Infine, chiedendo di avere pazienza e asseverando la propria volontà di saldare
i debiti, la ricorrente pare ignorare che quando viene adito con una domanda di
continuazione dell'esecuzione, l'Ufficio deve darvi seguito e non può
semplicemente accordare una moratoria alla debitrice.

8.
In conclusione, da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella
ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 26 novembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti