Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.403/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_403/2009

Sentenza dell'11 novembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.

Oggetto
incanto di un pegno immobiliare,

ricorso contro la decisione emanata il 27 maggio 2009 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa da
B.________SA nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Blenio ha spedito a quest'ultimo tramite posta A e pubblicato sul Foglio
Ufficiale del Cantone Ticino del 27 marzo 2009 l'avviso d'incanto ("bando")
recante la medesima data e concernente un fondo di proprietà dell'escusso. Nel
menzionato bando veniva indicato che il valore di stima peritale del fondo è
stabilito in fr. 490'820.--.

2.
Con sentenza 27 maggio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto due
gravami dell'escusso concernenti la menzionata esecuzione. Per quanto qui
interessa, l'autorità di vigilanza ha indicato che la richiesta di una nuova
stima deve avvenire nel termine di dieci giorni dal momento in cui il
richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima peritale; se tale valore
è menzionato nell'avviso d'incanto, quest'ultimo vale pure quale comunicazione
della stima (art. 30 cpv. 1 RFF). Essa ha quindi ritenuto che l'escusso ha
avuto conoscenza del valore di stima con la pubblicazione dell'avviso d'incanto
sul Foglio Ufficiale, motivo per cui il ricorso del 27 aprile 2009 è tardivo.

3.
A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile
dell'8 giugno 2009 redatto in tedesco con cui postula, previo conferimento
dell'effetto sospensivo, che gli venga riconosciuto il diritto ad una nuova
stima peritale. Il ricorrente afferma, dopo aver esaminato il valore di stima
di cui ha avuto conoscenza il 27 marzo 2009 dall'avviso d'incanto, di aver
chiesto in una lettera del 22 aprile 2009 un'esemplare della perizia fatta
allestire dall'Ufficio per determinare tale valore e una seconda stima peritale
ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Il richiesto esemplare gli è stato inviato il
24 aprile 2009, data a partire dalla quale, secondo il ricorrente, comincerebbe
a decorrere il termine di cui agli art. 17 cpv. 2 LEF e 9 cpv. 2 RFF: per tale
motivo ritiene tempestivo il suo ricorso del 27 aprile 2009 all'autorità di
vigilanza. Sostiene inoltre, richiamando gli art. 32 cpv. 2 e 63 LEF, di aver
in ogni caso rispettato il termine per chiedere una seconda stima, atteso che
la lettera 22 aprile 2009 avrebbe già contenuto tale domanda.

La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con
decreto del 29 giugno 2009.

4.
Giusta l'art. 99 cpv. 2 RFF, se non è già inserita nel bando a stregua
dell'articolo 29 RFF, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la
realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro
il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una
nuova stima per mezzo di periti a mente dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Quest'ultima
norma prevede che ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso di 10
giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere
all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. In virtù dell'art.
63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini.
Tuttavia il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che
viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo
giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo dei 3 giorni non si tiene conto
dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come
festivi.

4.1 In concreto è pacifico che il bando conteneva il valore di stima del fondo
da realizzare e nell'impugnativa in esame lo stesso ricorrente riconosce
esplicitamente di aver preso conoscenza del valore di stima il 27 marzo 2009
dall'avviso d'incanto. Il termine per chiedere una seconda stima ha quindi
iniziato a decorrere da tale data. Infatti, determinante per il decorso del
termine in discussione è il momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza
della stima (cioè dell'importo risultante dalle operazioni di stima), e non -
come pare invece credere il ricorrente - il momento in cui gli viene trasmesso
un esemplare della perizia utilizzata dall'Ufficio per stimare il fondo da
realizzare.

4.2 Il ricorrente afferma poi che la richiesta di una seconda stima sarebbe in
ogni caso tempestiva in ragione delle ferie esecutive e del fatto che egli
l'avrebbe già formulata nella lettera del 22 aprile 2009 in cui chiedeva
all'Ufficiale di inviargli un'esemplare della perizia fatta allestire
precedentemente. Sennonché questa circostanza non risulta dagli accertamenti di
fatto della sentenza impugnata su cui si fonda il Tribunale federale per la
propria sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF). Tale richiesta non emerge -
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - nemmeno dal predetto scritto
inviato all'Ufficiale, atteso che la frase "vorrei avere un parere in più della
mia opinione personale sul valore della mia casa" - citata nel gravame - era
riferita alla richiesta tendente all'ottenimento di una copia della perizia che
si trovava nell'incartamento dell'Ufficio. In altre parole, dalla lettura
dell'intera lettera scaturisce che il "parere in più" era quello
dell'architetto che ha allestito la perizia su cui si era fondato l'Ufficiale.

Accertato che la lettera 22 aprile 2009 non contiene una richiesta di nuova
perizia, anche qualora si volesse ritenere - come fatto dal ricorrente -
applicabili alla presente fattispecie le ferie esecutive, una domanda di nuova
stima contenuta nel ricorso del 27 aprile 2009 risulta nondimeno tardiva,
atteso che le ferie esecutive pasquali sono terminate il 19 aprile 2009.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale
dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv.
1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili all'opponente, che non è
stato invitato a produrre una risposta al ricorso e che si era limitato a
rimettersi al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne la richiesta
di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 11 novembre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti