II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.392/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_392/2009 Sentenza del 2 luglio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro 1. B.________, patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 2. C.________, rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, 3. D.________, patrocinato dall'avv. Roberta Soldati, 4. Commissione tutoria regionale 1, opponenti. Oggetto diritto di visita della zia, ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________; che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino; che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese; che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia"; che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 luglio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti