Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.389/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_389/2009

Sentenza del 7 agosto 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________ e B.A.________, rappresentati dalla madre D.A.________, e
patrocinati dall'avv. Marco Perucchi,
ricorrente,

contro

C.A.________,
opponente.

Oggetto
modifica di sentenza di divorzio; contributi
alimentari per i figli,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 5 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A.A.________, e B.A.________ sono i figli di C.A.________ e D.A.________.
Sciogliendo per divorzio il matrimonio contratto il 6 gennaio 1990 dai coniugi
A.________, il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha -
con sentenza del 25 febbraio 2005 - omologato una convenzione sugli effetti
accessori che prevedeva l'obbligo del padre di versare per ogni figlio, oltre
agli assegni familiari, contributi alimentari mensili di fr. 750.-- fino al
dodicesimo compleanno e poi di fr. 830.-- fino alla maggiore età o al termine
della formazione scolastica o professionale.

2.
Con sentenza 25 luglio 2007 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la
petizione 27 aprile 2006 con cui C.A.________ aveva convenuto in giudizio i
figli A.A.________ e B.A.________ con un'azione tendente alla riduzione del
loro contributo alimentare mensile a fr. 420.-- ciascuno.

3.
C.A.________ ha impugnato l'appena menzionata sentenza con un appello del 10
agosto 2007, che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino
non ha notificato alle controparti. Il 5 maggio 2009 i giudici di appello
hanno, in accoglimento del predetto gravame, ridotto il contributo alimentare
mensile a fr. 405.-- per A.A.________ e a fr. 320.-- per B.A.________ dal 27
aprile 2006 al 13 luglio 2006, a fr. 290.-- rispettivamente a fr. 235.-- dal 14
luglio 2006 al 18 maggio 2007 e a fr. 270.-- per ciascun figlio dal 19 maggio
2007 in poi.

4.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale
del 5 giugno 2009 A.A.________ e B.A.________ postulano l'annullamento della
sentenza di appello e domandano di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti.

Con risposta del 14 luglio 2009 C.A.________, dopo aver illustrato le proprie
difficoltà finanziarie, chiede al Tribunale federale di prendere una decisione
che "sia giusta", mentre la Corte cantonale ha comunicato di non aver
osservazioni da formulare e si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni
contenute nella sentenza impugnata.

5.
I ricorrenti sono insorti contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata
dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72
cpv. 1 LTF). Atteso che il valore di lite (art. 51 cpv. 4 LTF) supera il minimo
previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF)
ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Così stando le
cose, non vi è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF), che si rivela inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag.
552).

6.
6.1 I ricorrenti ritengono violato il loro diritto di essere sentiti garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nonché l'art. 142 cpv. 2 lett. c CPC ticinese quale
norma di diritto cantonale che concretizza tale garanzia costituzionale, perché
l'appello del padre non è loro stato notificato e non è loro stata data la
possibilità di prendere posizione su tale rimedio, nonostante il fatto che
questo sia stato accolto dai giudici di appello, che hanno notevolmente ridotto
i contributi di mantenimento.

6.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce alle parti il diritto di essere sentite.
Una violazione di questo diritto di natura formale porta all'accoglimento del
ricorso e all'annullamento della decisione impugnata. Il diritto di essere
sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli
elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti
sulla sua situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid. 5.3).

6.3 In concreto dalla sentenza impugnata, con cui sono stati ridotti i
contributi alimentari per i figli in parziale accoglimento di un appello del
padre, risulta esplicitamente che i giudici cantonali non hanno notificato il
ricorso cantonale ai convenuti e non hanno dato loro la possibilità di
esprimersi sul rimedio, che fra l'altro contiene pure fatti e documenti nuovi
ritenuti ricevibili dall'autorità inferiore. Così facendo, la Corte cantonale
ha violato il diritto di essere sentito dei qui ricorrenti. Tale fatto
giustifica l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte cantonale dovrà
quindi, prima di emanare una nuova decisione, notificare l'appello ai
ricorrenti e garantir loro il diritto di essere sentiti.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale
si appalesa inammissibile, mentre quello in materia civile, che si rivela
fondato, va accolto. Atteso che nella fattispecie la violazione del diritto di
essere sentito dei ricorrenti è dovuto a un grave errore procedurale
dell'ultima istanza cantonale commesso senza colpa alcuna dell'opponente e che
questi non ha chiesto nella sede federale la reiezione del ricorso, le
ripetibili in favore dei ricorrenti vanno poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, il quale non dovrà però pagare spese giudiziarie (art. 66 cpv.
4 LTF). Così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria dei
ricorrenti è divenuta priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è accolto e la decisione impugnata è annullata. La
causa è rinviata alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai
ricorrenti complessivi fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 agosto 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti