Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.363/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_363/2009

Sentenza del 29 luglio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, patrocinata dall'avv.
Stefano Pizzola,
opponente.

Oggetto
annullamento di deliberazioni assembleari,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2009 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare
deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del
Condominio B.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare
contributi condominiali dal 1999 al 2002;
che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni;
che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino
tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che in seguito ad una sentenza del Tribunale federale la I Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha deciso il 14 ottobre 2008
quest'ultima domanda, respingendola;
che con sentenza 15 dicembre 2008 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro tale giudizio;
che con sentenza 23 marzo 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello per mancato pagamento
dell'anticipo spese richiesto, atteso che in ogni caso il termine assegnato era
scaduto il 13 febbraio 2009;
che con ricorso 23 maggio 2009 al Tribunale federale A.________ ha impugnato
quest'ultima sentenza;
che con decreto del 12 giugno 2009 la Presidente della II Corte di diritto
civile ha respinto, per carenza di probabilità di successo del ricorso, la
domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente il 10 giugno 2009;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che inoltre il rimedio si rivela pure abusivo;
che infatti, contrariamente a quanto affermato nel gravame, la Corte cantonale
ha esaminato la domanda di assistenza giudiziaria e che non risulta esservi
stata alcuna domanda di restituzione del termine nella procedura cantonale,
atteso che quella prodotta con il ricorso in materia civile reca una data (23
aprile 2009) posteriore alla sentenza impugnata ed è indirizzata a questo
Tribunale;
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile;
che con scritto 30 giugno 2009 il ricorrente ha - implicitamente - chiesto una
riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla,
del decreto 12 giugno 2009 sulla domanda di assistenza giudiziaria;
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF il Presidente della Corte decide
in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza
risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione
abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti