Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.360/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_360/2009

Sentenza del 25 giugno 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, 6716 Acquarossa,
opponente.

Oggetto
avviso d'incanto,

ricorso contro la decisione emanata il 4 maggio 2009 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Riferendosi alla pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino degli
avvisi d'incanto ("bando") di 4 fondi di sua proprietà, A.________ è insorta
con un ricorso per denegata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF) del 15 aprile 2009
dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, lamentandosi di non aver ricevuto
un elenco oneri impugnabile. Essa ha espressamente richiamato i tre capoversi
dell'art. 140 LEF e ha chiesto che l'Ufficio di esecuzione emani "una decisione
idoneo [recte: suscettiva] di ricorso secondo l'art. 140 LEF (con perizia non
più vecchia di un anno, un elenco di tutti pegni gravanti sui fondi...)".

2.
Con sentenza 4 maggio 2009 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
indicando che l'elenco oneri non può essere allestito e tanto meno comunicato
prima della scadenza del termine delle insinuazioni, che in concreto scadeva il
20 aprile 2009 e cioè 5 giorni dopo l'introduzione del rimedio dell'escussa.

3.
Con ricorso del 25 maggio 2009 A.________ chiede al Tribunale federale, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, di ordinare all'Ufficio di inviarle una
stima recente, non più vecchia di un anno, con una decisione suscettiva di
ricorso. Indica che l'Ufficio si sarebbe basato sulle stime allestite negli
anni 2005/2006, che sarebbero troppo basse. Afferma che l'art. 140 LEF le
conferirebbe, in qualità di debitrice, il diritto di ricevere prima della
pubblicazione degli avvisi d'incanto le stime dei fondi, che non possono essere
così vecchie da non più corrispondere ai valori attuali.

La Presidente della Corte adita ha conferito, nella misura in cui la domanda
non è divenuta privo d'oggetto perché l'Ufficio aveva già annullato i previsti
incanti, effetto sospensivo al ricorso con decreto 11 giugno 2009.

4.
Il 18 giugno 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha evaso, quale autorità di vigilanza, una segnalazione
della qui ricorrente nel senso che ha ordinato all'Ufficio, "a scanso di
equivoci", di far allestire nuove perizie - o far aggiornare quelle esistenti -
prima di nuovamente pubblicare le aste.

5.
Giova innanzi tutto rilevare che con la predetta decisione del 18 giugno 2009,
il ricorso in materia civile al Tribunale federale pare essere divenuto senza
oggetto per quanto attiene all'esistenza di una stima recente dei fondi da
realizzare.

Con riferimento alla decisione impugnata occorre invece osservare che
nell'ambito della realizzazione di fondi nelle esecuzioni in via di
pignoramento e in quelle di realizzazione del pegno (v. il rinvio contenuto
nell'art. 156 cpv. 1 LEF), l'avviso di incanto ("bando") viene pubblicato
almeno un mese prima dell'asta (art. 138 cpv. 1 LEF). Il bando deve contenere
l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli interessati di insinuare
all'Ufficio di esecuzione entro 20 giorni le loro pretese sul fondo (art. 138
cpv. 2 n. 3 LEF). Decorso tale termine e prima dell'incanto, l'Ufficiale
constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e
all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (art. 140 cpv.
1 LEF) ed allestisce l'elenco oneri in modo che possa essere depositato
contemporaneamente alle condizioni d'incanto (art. 33 del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi; RS 281.42;
RFF), che devono essere esposte presso l'Ufficio di esecuzione almeno 10 giorni
prima dell'asta (art. 134 cpv. 2 LEF). L'elenco oneri viene comunicato ai
creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati
e al debitore, assegnando loro il termine di 10 giorni per impugnare
l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa (art. 140
cpv. 2 LEF; art. 37 cpv. 1 e 2 RFF), permettendo così se del caso di iniziare
la cosiddetta procedura di appuramento dell'elenco oneri. Giusta gli art. 140
cpv. 3 LEF e 44 RFF, una volta terminata tale procedura l'Ufficiale dovrà
stabilire se il valore del fondo ha subito modificazioni, segnatamente in
seguito ad eliminazione di aggravi, e comunicare la stima agli interessati.

Ne segue che - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - le operazioni
contemplate dall'art. 140 LEF sono posteriori alla pubblicazione degli
impugnati avvisi d'incanto. Inoltre, a giusta ragione la ricorrente non
contesta che il suo rimedio all'autorità cantonale sia anteriore alla scadenza
del termine per le insinuazioni. Così stando le cose, l'autorità di vigilanza
non ha violato il diritto respingendo il rimedio della ricorrente, fondato su
un asserito diniego di giustizia dell'Ufficio per non aver - ancora - inviato
l'elenco oneri con la stima dei fondi alla debitrice.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto
privo d'oggetto, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 25 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti