Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.340/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_340/2009

Sentenza del 29 luglio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA, patrocinata dall'avv. dott., Carlo Postizzi,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 6901 Lugano.

Oggetto
comunicazione della domanda di vendita,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2009 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Considerando:
che La B.________SA procede con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno
nei confronti di A.________;
che con sentenza 23 marzo 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso dell'escusso diretto contro la comunicazione della domanda
di vendita, perché gli argomenti fatti valere nel rimedio (inadempienza degli
obblighi contrattuali da parte della creditrice procedente e detenzione
illecita delle cartelle ipotecarie poste a fondamento dell'esecuzione) sono da
proporre nella via giudiziaria;
che A.________ ha impugnato tale decisione con ricorso 12 maggio 2009 in cui
chiede pure implicitamente di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che con decreto del 19 maggio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto,
per carenza di probabilità di esito favorevole del gravame, la domanda di
assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente non spiega per quale motivo l'autorità di vigilanza
sarebbe stata competente ad esaminare gli argomenti sollevati in sede cantonale
e avrebbe quindi violato il diritto;
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile;
che con scritto 30 giugno 2009 il ricorrente ha - implicitamente - chiesto una
riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla,
del decreto 19 maggio 2009 sulla domanda di assistenza giudiziaria;
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF il Presidente della Corte decide
in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza
risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione
abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti