Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.325/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_325/2009

Sentenza del 22 giugno 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, in qualità di Giudice unica,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________,
B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.________ SA,
rappresentata dal suo Recovery Management,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Stato di riparto,

ricorso contro la decisione emanata il 27 aprile 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito dell'esecuzioni in via di realizzazione del pegno promosse dalla
C.________ SA nei confronti di B.A.________ e del lic. iur. A.A.________, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
respinto con sentenza 27 aprile 2009, dopo averli congiunti, i rimedi inoltrati
dagli escussi contro lo stato di riparto concernente la realizzazione della
loro casa.

2.
Con ricorso in materia civile del 10 maggio 2009 B.A.________ e A.A.________
postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'accoglimento del loro
rimedio e l'annullamento della sentenza impugnata. Essi chiedono altresì che
"la decisione 27 aprile 2009 è ritornata alla CEF per una nuova sentenza dopo
che ai ricorrenti sarà stata data la possibilità di esaminare il verbale
d'incanto e dopo che alle loro legittime perplessità, circa lo svolgimento
dell'incanto, saranno date risposte concrete". I ricorrenti domandano pure di
essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3.
Con decreto del 14 maggio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per
carenza di possibilità di esito favorevole del gravame, sia la domanda di
assistenza giudiziaria dei ricorrenti sia la richiesta di conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso.

4.
I rimedi di diritto al Tribunale federale devono contenere le conclusioni delle
parti (art. 42 cpv. 1 LTF). Poiché il ricorso in materia civile è un rimedio di
diritto di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), il ricorrente - pena
l'inammissibilità dell'impugnativa - non può limitarsi a domandare
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità
cantonale per nuova decisione, ma deve prendere delle conclusioni sul merito
del litigio (DTF 133 III 489 consid. 3.1); sussiste un'eccezione a tale
principio se il Tribunale federale, nell'eventualità di un accoglimento del
ricorso, non sarebbe in grado di statuire sul merito della vertenza, ma
dovrebbe in ogni caso rinviare la causa all'autorità inferiore (DTF 134 III 379
consid. 1.3).

In concreto nemmeno i ricorrenti - a giusta ragione - sostengono che si tratta
di una lite che non potrebbe essere decisa nel merito dal Tribunale federale.
Ciononostante, con le loro conclusioni, essi non indicano in che modo il
Tribunale federale dovrebbe modificare lo stato di riparto, pur menzionando nei
motivi poste in relazione con quest'ultimo. I ricorrenti omettono pure di
prendere chiare conclusioni con riferimento al verbale d'incanto. Tale modo di
procedere conduce all'inammissibilità del rimedio esperito.

5.
A prescindere da quanto precede, giova rilevare che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF
nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
viola il diritto.

I ricorrenti non indicano perché far dipendere - come pare per altro evidente -
la consultazione degli atti dell'Ufficio da una richiesta a quest'ultimo
violerebbe l'art. 8a LEF e non contestano la constatazione dell'autorità di
vigilanza secondo cui essi non hanno né allegato né dimostrato di aver chiesto
all'Ufficio esecuzione di poter consultare il verbale dell'incanto. Ne segue
che il rimedio è pure insufficientemente motivato su questo punto.

6.
A titolo del tutto abbondanziale si può ancora aggiungere che - contrariamente
a quanto sembrano pensare i ricorrenti - una consultazione o consegna del
verbale d'incanto non fa nemmeno decorrere un nuovo termine per l'impugnazione
dell'aggiudicazione sulla base di motivi di cui essi erano già venuti a
conoscenza in altro modo (art. 132a cpv. 2 LEF).

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente
inammissibile e come tale può essere deciso nella procedura semplificata del
giudice unico (art. 108 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a produrre osservazioni.

per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 22 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:

Escher Piatti