Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.295/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_295/2009

Sentenza del 23 dicembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
L. Meyer, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
1. Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR
idée suisse),
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
patrocinati dall'avv. Luigi Mattei,
ricorrenti,

contro

1. E.________,
2. F.________,
3. G.________,
4. H.________,
patrocinati dall'avv. Vittorio Mariotti,
opponenti.

Oggetto
protezione della personalità,

ricorso contro l'ordinanza emanata il 27 marzo 2009
dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.

Fatti:

A.
Il 15 febbraio 2007 E.________, F.________, G.________ e H.________ (opponenti)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse),
A.________, B.________, C.________ e D.________ (ricorrenti) con un'azione
tendente all'accertamento di un'illecita lesione della personalità avvenuta
mediante la realizzazione e la messa in onda di una trasmissione televisiva.
Nella petizione essi hanno pure chiesto la pubblicazione e la divulgazione
televisiva del dispositivo della sentenza che accerta tale lesione, nonché il
pagamento di un torto morale di fr. 160'000.-- e di un risarcimento danni di
fr. 1'152'000.--.

Con ordinanza sulle prove del 27 marzo 2009 il Pretore ha fra l'altro ammesso
al dispositivo n. 1 l'edizione dai convenuti di tutto il materiale raccolto per
il montaggio del servizio televisivo contestato con l'ispezione di tale
materiale e ha fissato loro pure un termine scadente al 15 maggio 2009 "per
produrre - se possibile - tutto il materiale raccolto per il montaggio del
servizio" (dispositivo n. 3).

B.
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2009 i convenuti qui ricorrenti
chiedono al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di
annullare le summenzionate due disposizioni del Pretore. Essi si prevalgono di
una violazione del segreto redazionale (art. 17 cpv. 3 Cost. e 10 CEDU) e
ritengono la prova ordinata inutile.

La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 25 maggio 2009, conferito
effetto sospensivo al ricorso.

Con risposta del 26 ottobre 2009 gli opponenti propongono la reiezione del
ricorso. Essi indicano che il segreto di redazione non è assoluto, ma devono
essere ponderati gli interessi in gioco, e negano che in concreto la decisione
impugnata causi un danno irreparabile, perché i nominativi delle persone
intervistate non verrebbero divulgati pubblicamente, ma unicamente comunicati
agli avvocati della presente causa, che sottostanno al segreto professionale, e
al giudice, che è legato al segreto d'ufficio. Affermano inoltre che la mancata
produzione delle prove richieste violerebbe il loro diritto di essere sentiti e
ribadiscono di essere in primo luogo interessati al contenuto delle
informazioni per dimostrare l'unilateralità del servizio. Asseverano pure che
qualora essi non potessero provare "un accanimento e una denigrazione mediatici
nei loro confronti" sarebbero pure lesi gli art. 10 (libertà personale) e 13
(diritto alla sfera personale) della Costituzione federale.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 430 consid. 1).

1.1 La decisione impugnata, riguardante una domanda di edizione da una parte
fondata sull'art. 213a CPC/TI, è un'ordinanza inappellabile (art. 95 CPC/TI).
Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione di ultima istanza. Non nuoce
che il Pretore non sia un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 2 e 130 cpv.
2 LTF) e che i ricorrenti gli abbiano chiesto di riconsiderare la sua
decisione.

1.2 La contestata ordinanza è una decisione incidentale notificata
separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione,
unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Un tale pregiudizio
dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente
eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una
decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con
rinvii).
L'obbligo di divulgare un segreto - con una lesione definitiva della sfera
privata - è idoneo a causare un danno irreparabile all'interessato (sentenza
5A_612/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 5.2; sentenza 4P.335/2006 del 27
febbraio 2007 consid. 1.2.4). Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dagli
opponenti, il fatto che il giudice sia legato al segreto d'ufficio e gli
avvocati al segreto professionale non basta per escludere l'esistenza di un
pregiudizio irreparabile nell'eventualità in cui i ricorrenti debbano fornire
il materiale richiesto. Il segreto redazionale è violato dal momento in cui
devono essere portate a conoscenza di terzi informazioni da esso protette. Poco
importa che questi terzi non siano autorizzati o non abbiano intenzione di a
loro volta divulgarle.

1.3 Atteso che anche gli altri presupposti formali previsti dalla LTF sono in
concreto adempiuti, il presente ricorso in materia civile è ammissibile.

2.
Prima di esaminare le censure ricorsuali giova rilevare che il Pretore ha
fondato la propria decisione sulle norme del Codice di procedura civile
ticinese concernenti l'edizione di documenti da una parte e che nemmeno gli
opponenti affermano che la loro richiesta sia basata su una norma del diritto
materiale. La decisione impugnata, che ordina l'edizione di tutto il materiale
raccolto per il montaggio del servizio incriminato, pare inoltre raggiungere
un'estensione tale da dover essere considerata un'inammissibile indagine ad
explorandum ("fishing expedition"), in contraddizione con i principi del
diritto processuale, in virtù dei quali l'obbligo di produzione può unicamente
concernere documenti destinati a provare fatti conosciuti ed allegati dalla
parte richiedente.

Si può inoltre osservare che nel Codice di procedura civile ticinese
attualmente vigente e nel Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
il cui testo è definitivo ma non ancora in vigore, l'obbligo di collaborare e
di produrre mezzi di prova di una parte non è sottoposto alle medesime
condizioni di quello di un terzo. Ciononostante, l'adottanda legge federale
prevede per i depositari di segreti protetti dalla legge, indipendentemente
dalla loro qualità di terzi o parti, la possibilità di rifiutarsi di cooperare
se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su
quello all'accertamento della verità (art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC).

3.
I ricorrenti affermano che la decisione di edizione viola il segreto
redazionale e il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, garantiti
dagli art. 17 cpv. 3 Cost. e 10 CEDU. Essi sostengono che in base alla
giurisprudenza solo circostanze eccezionali possono giustificare un obbligo di
rivelazione. Del resto, anche l'art. 10 della legge federale sulla protezione
dei dati prevederebbe una protezione assoluta del segreto redazionale.

4.
4.1 L'art. 17 Cost. garantisce la libertà dei media e il suo cpv. 3 è dedicato
alla garanzia del segreto redazionale. Il Tribunale federale ha già avuto modo
di indicare che, qualora non dovesse esistere una protezione delle fonti, ai
mass media risulterebbe più difficile ottenere le informazioni che permettono
loro di svolgere quella funzione di controllo indispensabile in uno Stato
democratico (DTF 132 I 181 consid. 2.1).
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dalla libertà di espressione
garantita dall'art. 10 n. 1 CEDU la libertà di stampa e un diritto alla
protezione delle fonti giornalistiche (sentenza Goodwin contro Regno unito del
27 marzo 1996, Recueil CourEDH 1996-II pag. 483 § 27 e 28; DTF 132 I 181
consid. 2.1). Essa ritiene che, alla luce dell'importanza fondamentale
rivestita dalla protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa
in una società democratica e dell'effetto negativo sull'esercizio di questa
libertà che un ordine di divulgazione rischia di produrre, un tale ordine può
unicamente conciliarsi con l'art. 10 CEDU se sussiste un dettame preponderante
d'interesse pubblico (sentenza Goodwin, § 39). Per dimostrare la necessità di
una rivelazione dell'identità di una fonte, la Corte non reputa di per sé
sufficiente che la parte richiedente alleghi che, in assenza di un ordine di
divulgazione, ella non potrà esercitare un diritto sgorgante dalla legge né
evitare il danno risultante dalla violazione della legge. Nel caso concreto,
essa ha ritenuto che l'interesse di una impresa tendente ad impedire una
diffusione per una via diversa dalla stampa di informazioni confidenziali
risultanti dal furto di un suo documento, ad ottenere un risarcimento danni e a
smascherare un impiegato sleale non prevale sull'interesse pubblico capitale
costituito dalla protezione della fonte di un giornalista (sentenza Goodwin §
45).

4.2 Nella fattispecie in esame è pacifico, a giusta ragione (v. MÜLLER/
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 446), che anche la
televisione gode della libertà dei media e può invocare una violazione della
menzionata norma convenzionale. Non è neppure contestato che l'incriminata
domanda di edizione tocchi le predette garanzie.

4.3 Come tutte le garanzie fondamentali anche il segreto redazionale può essere
sottoposto a limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost. queste sono ammissibili, se
poggiano su una base legale e sono nell'interesse pubblico e proporzionali (DTF
132 I 181 consid. 2.1). Anche l'art. 10 n. 2 CEDU prevede che l'esercizio delle
libertà garantite dal n. 1 di tale articolo può essere sottoposto a determinate
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e
costituenti misure necessarie in una società democratica per la sicurezza
nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di
informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del
potere giudiziario (v. sul concetto di "necessità" per una restrizione della
libertà di stampa la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Dupuis
e altri contro Francia del 7 giugno 2007 § 36).

4.4 Il Codice di procedura cantonale in concreto applicabile si limita a
prevedere il diritto di ogni parte di richiedere dall'altra la produzione dei
documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento
dei fatti di causa (art. 206 CPC/TI). Una siffatta domanda di edizione viene
decisa dal giudice contemporaneamente all'ordinanza sulle prove (art. 207 CPC/
TI). Nel caso di inadempienza, il giudice tiene per vero il fatto che si
trattava di provare. La legge processuale ticinese non prevede tuttavia alcuna
limitazione per quanto riguarda le persone chiamate a produrre documenti. Ciò
significa che l'obbligo di edizione delle parti previsto dal Codice di
procedura civile ticinese dev'essere interpretato in modo conforme alla
Costituzione e all'art. 10 CEDU, norma direttamente applicabile: una parte non
deve quindi in linea di principio produrre quegli atti che sono protetti dal
segreto redazionale, rispettivamente dalla protezione delle fonti
giornalistiche. Come già osservato (supra, consid. 3.1), vista la particolare
importanza di quest'ultima garanzia, una sua limitazione entra unicamente in
linea di conto in casi eccezionali (cfr. DTF 123 IV 236 consid. 8a-a/cc pag.
247 seg.).
4.4.1 In concreto l'ordinanza impugnata, che prevede l'edizione, l'ispezione e
la produzione di tutto il materiale raccolto dai ricorrenti per il montaggio
del servizio televisivo incriminato senza esclusione alcuna, è idonea a violare
non solo il segreto di redazione, ma pure il diritto alla protezione delle
fonti giornalistiche. È vero, come rilevato dagli opponenti, che tali garanzie
limitano le prove che possono essere assunte. Tuttavia, il diritto di una parte
all'assunzione di prove non è illimitato (cfr. ad esempio supra consid. 2).
Limitandosi ad eccepire la lesione dei propri diritti procedurali, gli attori
qui opponenti non spiegano - né è ravvisabile - perché nel caso concreto il
loro diritto di prendere conoscenza della documentazione nelle mani dei
ricorrenti debba prevalere sulla protezione del segreto di redazione e delle
fonti. Inconcludente si rivela infatti l'argomentazione degli opponenti,
contenuta nella risposta al ricorso, secondo cui una reiezione della domanda di
edizione violerebbe il loro diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
Cost.) e la loro sfera personale (art. 13 cpv. 1 Cost.). In queste circostanze,
visto che non è possibile affermare la presenza di un caso eccezionale ai sensi
della giurisprudenza citata (supra consid. 4.4 in fine), devono nella
fattispecie in esame essere protetti i diritti dei ricorrenti.
4.4.2 Giova poi aggiungere che sebbene la legge processuale applicabile non
preveda alcuna sanzione penale in caso di inadempienza dell'obbligo di
edizione, la conseguenza di ritenere per vera la circostanza che si intendeva
provare può avere delle gravi conseguenze per i mass media e portare ad un
inammissibile effetto dissuasivo sulla loro libertà di stampa (v. sul "chilling
effect" di una condanna pecuniaria la sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo Tønsbergsblad e Haukom c. Norvegia del 1° marzo 2007 § 102). Nel caso
di specie, se il fatto che gli opponenti desiderano provare con la domanda di
edizione dovesse rilevarsi determinante per la causa e contribuire
all'accoglimento delle domande di petizione, i ricorrenti rischiano -
indipendentemente dall'esattezza dell'affermazione degli attori e sulla base
della sola presunzione legale - di essere condannati a pagare un elevato
importo a titolo di risarcimento danni e torto morale per non aver voluto
svelare il segreto di redazione e le fonti giornalistiche.
4.4.3 Si può infine osservare che se invece, contrariamente all'ipotesi appena
descritta, il fatto che gli opponenti intendono provare con la contestata
domanda di edizione dovesse essere irrilevante ai fini della causa, l'ingerenza
nelle garanzie in discussione sarebbe del tutto inutile e quindi in ogni caso
ingiustificata.

5.
Da quanto precede segue che il ricorso si rivela fondato e va accolto. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che è
annullata sia l'ammissione dell'edizione da parte dei ricorrenti di tutto il
materiale raccolto per il montaggio del servizio televisivo e la sua ispezione
previsti al dispositivo n. 1, sia il termine fissato per la produzione di tale
materiale al dispositivo n. 3.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico degli opponenti in
solido, i quali rifonderanno ai ricorrenti, pure con vincolo di solidarietà,
complessivi fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città.

Losanna, 23 dicembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti