Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.294/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_294/2009

Sentenza del 24 dicembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Gian Paolo Grassi,
ricorrenti,

contro

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
8. J.________,
9. K.________,
10. L.________,
11. M.________,
12. N.________,
13. O.________
14. P.________,
15. Q.________,
16. R.________,
17. S.________,
18. T.________,
tutti patrocinati dall'avv. Marco Alberto Guidicelli,
opponenti.

Oggetto
nullità di testamenti e di donazioni,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2009
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a I coniugi U.U.________ e V.U.________ hanno stipulato il 13 ottobre 1995
innanzi al notaio C.________ un contratto successorio in cui hanno annullato un
precedente contratto successorio del 1993 e si sono istituiti eredi universali.
Il superstite avrebbe ricevuto l'intero patrimonio coniugale e avrebbe potuto
disporre liberamente di ¼ per successione, mentre per gli altri ¾ era prevista
una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza in favore dei nipoti
A.________ (nipote del marito), D.________, E.________ e F.________ (nipoti
della moglie). I coniugi avevano inoltre previsto dei legati ai predetti nipoti
e ad altri beneficiari.
A.b Il 31 gennaio 1997 U.U.________ si è trasferito, in seguito al ricovero in
ospedale della moglie che è deceduta due giorni dopo, in una casa per anziani
di Agno. Con testamento dell'11 febbraio 1997 U.U.________ ha istituito il
nipote A.________ "erede unico di tutta la sostanza pervenutami in esclusiva
proprietà quale liquidazione del regime matrimoniale a seguito del decesso di
mia moglie". Il 21 luglio 1997 U.U.________ si è spostato in una casa per
anziani di Morbio Inferiore vicina al predetto nipote, al quale ha donato il 14
agosto seguente la sua abitazione di Agno. L'8 ottobre 1997 ha redatto un
testamento aggiuntivo in cui ha revocato a C.________ il mandato di esecutore
testamentario. Due giorni dopo ha poi firmato uno scritto in cui dichiarava di
donare al pronipote B.________ (figlio di A.________) averi bancari per
complessivi fr. 715'000.--. Il 27 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di Agno
ha sospeso provvisoriamente U.U________ dall'esercizio dei diritti civili e ne
ha chiesto l'inabilitazione all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.
U.U.________ è deceduto nel gennaio 1998.

B.
Il 31 marzo 1998 C.________, D.________, E.________, F.________ e i legatari
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,
M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,
S.________ e T.________ (opponenti) hanno convenuto in giudizio innanzi al
Pretore del distretto di Lugano A.________e B.________ (ricorrenti).
Il 1° giugno 2005, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha
annullato i due testamenti olografi del 1997 di U.U.________, ha accertato la
nullità delle donazioni del 14 agosto 1997 e del 10 ottobre 1997, e ha ordinato
- con la comminatoria dell'art. 292 CP - ad A.________e B.________ di
consegnare all'amministratore della successione determinate somme di denaro,
obbligazioni di cassa nonché i documenti relativi alla sostanza del defunto. Il
giudice di prime cure ha altresì invitato l'Ufficiale del registro fondiario a
iscrivere tre fondi (il mappale su cui sorge l'ex abitazione del defunto e due
particelle da esso scorporate) di Agno a nome della Comunione ereditaria fu
U.U.________, composta di A.________, D.________, E.________ e F.________.

C.
Con sentenza del 9 marzo 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, adita da A.________e B.________, ha riformato la sentenza
pretorile nel senso che delle disposizioni di ultima volontà è unicamente
annullato il "testamento aggiuntivo" dell'8 ottobre 1997 e che A.________ è
obbligato a consegnare all'amministratore della successione invece di fr.
105'000.-- unicamente fr. 14'006.25, mentre ha per il resto confermato il
giudizio di primo grado che aveva segnatamente annullato le due predette
donazioni. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che prima del mese di
luglio 1997 non si riscontravano nel de cuius quegli indizi che le hanno fatto
disconoscere con verosimiglianza preponderante la capacità cognitiva del
testatore e che rendono nulli gli atti compiuti dopo quella data.

D.
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2009 A.________ e B.________
chiedono al Tribunale federale, in via principale, di riformare la sentenza di
secondo grado nel senso che l'appello è accolto, la petizione respinta e che
sia fatto ordine all'Ufficiale del registro fondiario di cancellare
l'iscrizione provvisoria del diritto di proprietà sulle predette particelle di
Agno. In via subordinata domandano il rinvio dell'incarto all'autorità
inferiore per nuovo giudizio. I ricorrenti contestano l'incapacità di
discernimento ritenuta dai giudici cantonali per annullare le due donazioni e
il testamento aggiuntivo.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata
dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72
cpv. 1 LTF) con un valore di lite manifestamente superiore al limite di fr.
30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 46 cpv.
1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso inoltrato dalla parte
- parzialmente - soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di
principio ammissibile.

2.
2.1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti può
essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv.
1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II
249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii; 134 II 244 consid.
2.2). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid.
4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su
un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente
insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV
286 consid. 1.4). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi
l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche
(DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b). Con
riferimento particolare all'apprezzamento delle prove ed all'accertamento dei
fatti, visto l'ampio potere che esso riconosce in proposito alle autorità
cantonali, il Tribunale federale si mostra prudente: ammette una violazione
dell'art. 9 Cost. unicamente qualora il giudice non abbia manifestamente
compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso di
considerare un mezzo di prova pertinente senza serio motivo, infine se, sulla
base degli elementi fattuali raccolti, il giudice cantonale ha tratto delle
deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a
pag. 41, con rinvii). Spetta al ricorrente dimostrare con precisione, e per
ogni accertamento di fatto censurato, in quale modo, a suo avviso, le prove
assunte avrebbero dovuto essere valutate, e per quale ragione l'apprezzamento
da parte dell'autorità cantonale sia insostenibile (DTF 133 IV 286 consid. 1.4;
128 I 295 consid. 7a pag. 312; 125 I 492 consid. 1b pag. 495, con rinvii).

2.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e
può pertanto accogliere il ricorso per un motivo diverso da quelli invocati, ma
pure respingerlo con una motivazione diversa da quella adottata nella decisione
impugnata (DTF 134 III 102 consid. 1.1). Tuttavia in considerazione delle
esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, la cui mancata
ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid.
2.1), il Tribunale federale esamina in principio unicamente le censure
sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad
esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono
(più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 545 consid. 2.2). L'art. 42
cpv. 2 LTF prevede che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto.

2.3 In concreto la motivazione del - prolisso - ricorso è formalmente suddivisa
in una parte intitolata "FATTI" (pag. 3-13) e in un'altra denominata "DIRITTO"
(pag. 13-33). Nella prima parte, i ricorrenti non si limitano a riportare i
fatti indicati nella sentenza impugnata, ma completano tale fattispecie, senza
nemmeno pretendere che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale
federale di fondarsi su una fattispecie diversa da quella accertata dalla Corte
cantonale. La seconda parte è invece un coacervo di considerazioni attinenti al
diritto federale e di critiche concernenti l'apprezzamento delle prove
contenuto nel giudizio di appello. Il ricorso appare quindi in larga misura
inammissibile e verranno unicamente discusse quelle argomentazioni ricorsuali
che potrebbero essere rilevanti ai fini del presente giudizio e che possono
essere individuate in maniera attendibile.

3.
3.1 Giusta l'art. 18 CC gli atti di chi è incapace di discernimento non
producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla
legge. In virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC una disposizione a causa di morte
può essere giudizialmente annullata, se al momento in cui fu fatta il
disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC),
segnatamente perché privo della capacità di discernimento richiesta dall'art.
467 CC.
La capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità dell'atto
che dev'essere compiuto (DTF 124 III 5 consid. 4c/bb). Essa è presunta (art. 16
CC), motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare
tale affermazione. Per ovviare alle difficoltà probatorie che incontra la parte
che intende prevalersi dell'incapacità di discernimento in un determinato
momento del disponente deceduto, la giurisprudenza ha tuttavia previsto una
riduzione del grado della prova alla cosiddetta verosimiglianza preponderante
(sentenza 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2). Quando invece
l'esperienza generale della vita fa presumere con verosimiglianza
preponderante, ad esempio nel caso di una persona colpita da infermità mentale
dovuta all'età, il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento,
la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte
provare, pure con una verosimiglianza preponderante (sentenza 5A_204/2007 del
16 ottobre 2007 consid. 5.2), che il defunto ha preso le sue disposizioni in un
momento di lucidità (sentenza 5C.282/2006 del 2 luglio 2007 consid. 2.2; DTF
124 III 5 consid. 1b).

3.2 Nel caso in esame tali presupposti di diritto sono pacifici. I ricorrenti
ritengono tuttavia che in concreto - a differenza della fattispecie posta a
fondamento della DTF 124 III 5 - un'inversione della presunzione legale non è
giustificata, perché il de cuius avrebbe compiuto gli atti ritenuti inefficaci
dai Giudici cantonali in assoluta libertà e nella sua piena facoltà di
intendere e volere.

4.
L'esame della capacità di discernimento di una persona attiene sia
all'accertamento dei fatti, sia all'applicazione del diritto federale. Il
giudice di merito accerta lo stato mentale di una persona nel periodo
determinante, nonché il tipo e la portata di eventuali disturbi: constata in
particolare se e in che misura l'interessato era capace di valutare le
conseguenze del suo agire e di resistere a tentativi volti ad influenzare la
sua volontà. Concerne invece l'applicazione del diritto federale la questione
di sapere se, partendo dallo stato mentale rispettivamente dai disturbi
constatati, il giudice cantonale ha rettamente considerato data la capacità di
discernimento, nella misura in cui ciò dipende dal concetto medesimo di
capacità di discernimento, rispettivamente dall'esperienza generale della vita
o dalla verosimiglianza preponderante (sentenza 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004
consid. 3.2.2) richiesta per escludere tale capacità (DTF 124 III 5 consid. 4
pag. 13). La distinzione fra questioni di fatto e di diritto - non sempre
agevole nell'ambito in discussione - ha mantenuto anche con l'entrata in vigore
della LTF una primordiale importanza sia per quanto concerne le esigenze di
motivazione di un ricorso in materia civile, sia per quanto attiene al potere
d'esame del Tribunale federale (supra, consid. 2.1 e 2.2).

5.
5.1 Nella sentenza impugnata i Giudici d'appello hanno rovesciato dal mese di
luglio 1997 la presunzione della capacità di discernimento, per atti di
disposizione impegnativi come redigere un testamento ed effettuare donazioni
importanti, sulla base della generale esperienza di vita perché il de cuius,
pur non denotando disturbi nel comportamento quotidiano, soffriva di
depressione e di gravi problemi amnestici ed era influenzabile e vulnerabile
dalle persone che gli stavano vicino.

5.1.1 Con riferimento allo stato mentale del de cuius, che al momento delle
contestate disposizioni aveva 92 anni, la Corte cantonale ha ripreso il referto
13 gennaio 1998 allestito dalla dott. W.________ per l'autorità di vigilanza
sulle tutele e curatele per la procedura di inabilitazione da cui emerge che
l'interessato, pur non essendo affetto da infermità o debolezza mentale,
manifestava carenze intellettive e volitive, accusava una depressione maggiore
di media gravità, una grave sindrome amnestica e uno stato d'ansia. Egli
denotava inoltre disturbi della memoria, era disorientato nel tempo, incapace a
far di calcolo, facilmente influenzabile e molto dipendente dal nipote qui
ricorrente. Poiché in tale referto la perita ha precisato che il grave stato
depressivo era iniziato dopo il decesso della moglie nel febbraio 1997, mentre
"il peggioramento cognitivo si è reso evidente successivamente, ed in
particolare nel corso del mese di dicembre", la Corte cantonale ha approfondito
le condizioni psichiche dall'inizio della depressione nel mese di febbraio fino
all'ottobre 1997 prevalendosi dei seguenti elementi agli atti.
5.1.2 La Corte cantonale ha ritenuto che gravi turbe alla memoria del de cuius
emergono dalla deposizione del legale che aveva patrocinato il de cuius fra il
maggio e il luglio 1997, da cui risulta che in occasione di un colloquio
quest'ultimo ha stracciato un testamento da lui stesso redatto alcune settimane
prima, negando di averne scritto il contenuto. Anche il medico curante dott.
X.________ ha dichiarato di essere stato testimone di un episodio del genere,
pur non potendo specificare quale documento fosse stato stracciato. Pure i
membri della delegazione tutoria di Agno, che hanno sentito il disponente il 15
ottobre 1997, hanno riferito unanimemente che questi non si ricordava di aver
donato 2 mesi prima la sua abitazione al nipote e non pareva essere al corrente
della sua situazione finanziaria. Tale circostanza è pure stata confermata da
un legale presente all'incontro in qualità di possibile curatore. Inoltre,
anche l'impressione riportata da un altro partecipante all'incontro, secondo
cui l'anziano non era perfettamente lucido, trova, secondo gli accertamenti dei
giudici cantonali, riscontro nelle risposte a tratti incoerenti date da
quest'ultimo.
5.1.3 La sentenza impugnata menziona altresì che i certificati medici del 14
luglio 1997 e del 27 ottobre 1997 allestiti dal dott. X.________, che è stato
per 40 anni medico curante del defunto, e dal dott. Y.________, medico della
casa per anziani di Morbio inferiore, indicano che il de cuius era in grado di
intendere e volere e che i predetti medici hanno confermato tali attestazioni
con le loro testimonianze, in cui affermano pure di aver precedentemente
visitato l'interessato. La Corte cantonale ha tuttavia indicato che non risulta
che essi fossero a conoscenza del motivo per cui era stato loro chiesto
l'allestimento dei predetti certificati. Essa ha quindi ritenuto che le
attestazioni dei due dottori non significano che il de cuius fosse in grado di
gestire la sua sostanza. Infatti il defunto non denotava disturbi nel
comportamento quotidiano, e per tale motivo era parso lucido ai due medici
generalisti, ma soffriva di depressione e gravi problemi amnestici, come per
altro risulta dall'episodio, indirettamente confermato da uno di loro, in cui
ha stracciato il testamento.

I Giudici cantonali hanno pure considerato che la donazione immobiliare era
stata rogata da un notaio, ma non hanno ritenuto questo fatto decisivo per
riconoscere la capacità di discernimento del disponente. Il notaio si è infatti
basato sul certificato d'ordine generale del 14 luglio 1997 allestito dal dott.
X.________ senza sapere a cosa sarebbe servito. Inoltre, il medico e il notaio
ignoravano che il disponente aveva a quel tempo tali lacune di memoria da non
ricordare nemmeno un testamento da lui scritto poche settimane prima.
5.1.4 Infine la Corte cantonale ha accertato "un forte coinvolgimento" del
nipote negli interessi patrimoniali del defunto. Egli presenziava agli incontri
dello zio con terzi, aveva chiesto con il figlio al precedente patrocinatore
del de cuius in che modo trasferire discretamente i soldi di quest'ultimo dalla
banca in cui si trovavano. Anche chi si occupava della sostanza del disponente
in tale banca ha dichiarato di aver unicamente ancora incontrato quest'ultimo
in presenza del nipote, che aveva pure imposto la sua presenza durante
l'incontro con la delegazione tutoria.

5.2 Dal canto loro, i ricorrenti affermano che dall'istruttoria risulterebbe
che il de cuius abbia effettuato nella sua piena facoltà di intendere e volere
gli atti in discussione.
5.2.1 Secondo i ricorrenti la capacità di discernimento del de cuius
risulterebbe dalle cartelle mediche e dai certificati medici agli atti ed è
stata confermata dai dottori X.________ e Y.________ anche nelle loro
deposizioni. Inoltre pure la perita incaricata dall'autorità tutoria aveva
escluso che il de cuius fosse affetto da infermità o debolezza mentale. Sarebbe
poi noto che un notaio incontra, prima di rogare un atto, più volte le parti
per accertarsi della loro volontà e che qualora avesse avuto dubbi sulle
capacità cognitive del disponente non avrebbe prestato il proprio ufficio
nell'ambito della contestata donazione immobiliare.
5.2.2 I ricorrenti asseverano che neppure le deposizioni dell'ex patrocinatore
del de cuius, che ha unicamente cominciato a sollevare dubbi sulla capacità di
discernimento dopo che gli era stato revocato il mandato, e di un membro della
delegazione tutoria sarebbero idonee a confermare la tesi dell'incapacità di
discernimento, soprattutto se raffrontate ai certificati medici agli atti, alle
deposizioni dei medici curanti e alle cartelle cliniche. Segnatamente il fatto
che i membri della delegazione tutoria avessero la "sensazione" che il de cuius
non si ricordasse il 15 ottobre 1997 di aver donato la sua abitazione può
essere spiegato con il fatto di aver mantenuto l'usufrutto e aver quindi
conservato "la possibilità di disporre di fatto" del suo bene.
5.2.3 Sempre a mente dei ricorrenti, non vi sarebbero nemmeno prove che
dimostrano uno stato di eccessiva influenzabilità. Atteso che il de cuius aveva
vissuto come uno shock la visita della delegazione tutoria, la presenza del
nipote in quell'occasione era unicamente dovuta ad un atteggiamento protettivo
nei confronti dello zio.

5.3 Trattandosi di argomenti diretti contro la valutazione delle prove agli
atti e concernendo quindi gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza
impugnata, le predette censure devono essere vagliate alla luce delle esigenze
di motivazione di cui al consid. 2.1. Da questo profilo, il generico richiamo a
cartelle cliniche, il cui contenuto non risulta dalla sentenza impugnata, si
appalesa insufficiente. Anche il resto della critica ricorsuale appare in larga
misura appellatoria e quindi inammissibile. I ricorrenti perseverano
sull'attendibilità dei certificati medici agli atti, che sono stati valutati
dalla Corte cantonale, senza però nemmeno tentare di contestare che essi
fossero generici e non si riferivano ad atti di disposizione importanti come
quelli in discussione. Non è nemmeno di soccorso ai ricorrenti, per far
apparire arbitrario l'accertamento della Corte cantonale secondo cui il notaio
si era basato su uno dei summenzionati certificati medici ritenuti generici,
insistere sul fatto che la donazione immobiliare è stata oggetto di un atto
pubblico ed affermare apoditticamente che sarebbe noto che un notaio, prima di
allestire un rogito, incontra più volte le parti per accertare la loro volontà.
I ricorrenti nemmeno contestano che la "sensazione" di mancata lucidità del de
cuius espressa da un partecipante all'incontro con la delegazione tutoria
trovasse riscontro nelle risposte in parte incoerenti date dall'anziano. Non è
neppure sufficiente, per mettere in dubbio l'attendibilità della deposizione
rilasciata dall'ex patrocinatore del defunto, asseverare che i dubbi sulla
capacità di discernimento siano unicamente sorti dopo la revoca del mandato. In
definitiva, i ricorrenti si limitano a proporre una loro lettura delle
risultanze dell'istruttoria, ma non riescono a far apparire insostenibili gli
accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata.

Nemmeno laddove tentano di spiegare la loro vicinanza al de cuius, i ricorrenti
negano il coinvolgimento negli interessi patrimoniali del defunto ed un'assidua
presenza quando questi incontrava persone che avrebbero - pure - potuto
aiutarlo ad occuparsi del suo patrimonio. I ricorrenti non portano nemmeno
altri elementi che fanno apparire arbitraria la conclusione dei Giudici
cantonali, secondo cui il defunto, vittima di una depressione, si è legato
sempre più al nipote, trasferendosi nel luglio 1997 dalla casa per anziani
eretta di fronte a casa sua su un terreno da lui venduto al comune, in una casa
per anziani situata in un altro distretto e più vicina al familiare.

Da quanto precede discende quindi che, sulla base delle allegazioni ricorsuali,
alla Corte cantonale non può essere rimproverato di essere caduta nell'arbitrio
nell'accertamento dello stato mentale del de cuius.

6.
Poiché i ricorrenti non sostengono, conformemente alle esigenze di motivazione
dell'art. 42 cpv. 2 LTF, che, sulla base dei fatti accertati nella sentenza
impugnata, la Corte cantonale abbia violato il diritto federale, il ricorso
dev'essere respinto, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza, mentre non si giustifica assegnare
ripetibili agli opponenti, che non essendo stati invitati a determinarsi, non
sono incorsi in spese per la sede federale.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 dicembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti