Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.262/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_262/2009

Sentenza del 19 agosto 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Simone Creazzo,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio,
opponente.

Oggetto
protezione del figlio,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 marzo 2009 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dopo il divorzio dei genitori, C.________ è stata affidata - con il fratello e
la sorella - alla madre B.________. Nel 2006 quest'ultima ha manifestato
l'intenzione di trasferirsi con i figli nel Canton Friborgo. Per impedire tale
trasloco, il padre A.________ si è nel marzo 2006 dapprima rivolto con successo
alla Commissione tutoria regionale (CTR) 5 e ha poi incoato il 24 aprile
successivo una causa contro l'ex moglie innanzi al Pretore di Lugano per
ottenere l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'autorità parentale.

B.
B.a Il 25 aprile 2006 C.________ è stata ricoverata nell'ospedale regionale di
Lugano, dove il 4 maggio 2006 si è tenuto un incontro alla presenza dei medici
curanti, dei genitori, nonché del presidente e del membro permanente della CTR
5, durante il quale è stato deciso di prolungare la degenza in tale ospedale
fino all'11 maggio 2006 e poi collocare l'interessata nel Centro di pronta
accoglienza e osservazione (PAO) di Mendrisio. Con risoluzione intimata il 15
maggio 2006, la CTR 5 ha formalizzato la situazione, stabilendo segnatamente il
periodo di collocamento in due settimane e sospendendo le relazioni personali
con i genitori. Il 23 maggio seguente l'autorità tutoria ha prolungato il
collocamento presso il PAO fino al 10 giugno 2006.
B.b Il 29 marzo 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha respinto
un ricorso 24 maggio 2006 con cui A.________ ha chiesto di annullare la
decisione 15 maggio 2006 della CTR 5, perché emanata da un'autorità
incompetente.

C.
A.________ è insorto al Tribunale di appello del Cantone Ticino contro la
decisione dell'autorità di vigilanza, chiedendo di accertare la nullità della
risoluzione della CTR, subordinatamente di annullarla. Con sentenza 18 marzo
2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
riformato la decisione impugnata nel senso che "il ricorso del 24 maggio 2006
inoltrato da A.________ è dichiarato senza interesse giuridico". I Giudici
d'appello hanno indicato che la misura adottata dall'autorità tutoria è
terminata da anni (e segnatamente pochi giorni dopo l'inoltro del ricorso
all'autorità di vigilanza) e che non sono dati i presupposti che consentono di
derogare al requisito di un interesse concreto ed attuale. Essi hanno pure
ritenuto che non sussistono le condizioni che permetterebbero di accertare,
qualora ne fossero dati gli estremi, la pretesa nullità della risoluzione della
CTR nell'ambito di un rimedio giuridico privo di ogni interesse concreto ed
attuale. La Corte cantonale ha poi considerato che si giustifica porre gli
oneri processuali e le ripetibili a carico dell'appellante sia con riferimento
alla procedura innanzi all'autorità di vigilanza, perché se non fosse divenuto
privo d'interesse il ricorso avrebbe dovuto essere respinto, sia per quanto
concerne l'appello, che si rivelava senza interesse fin dall'inizio.

D.
Con ricorso in materia civile del 17 aprile 2009 A.________ postula che la
decisione 4 maggio 2006, intimata il 15 maggio 2006, della CTR 5 sia dichiarata
nulla. In via subordinata domanda che essa venga annullata. Il ricorrente
contesta la competenza della CTR a emanare la decisione 4/15 maggio 2006,
atteso che egli aveva in precedenza adito il Pretore, e denuncia una sua
composizione irregolare, perché essa non avrebbe deliberato al completo.
Lamenta altresì una violazione degli art. 6 e 8 CEDU. Afferma poi che sarebbe
pure stato giustificato rinunciare al requisito di un interesse pratico ed
attuale, perché in caso contrario, le decisioni di breve durata non potrebbero
più essere controllate da autorità superiori.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 134 III 115 consid. 1, 379 consid. 1, 426 consid. 1).

Giova innanzi tutto osservare che, per quanto attiene all'ammissibilità del
presente ricorso, il suo estensore si limita ad indicare di essere munito di
regolare procura, che la decisione impugnata soggiace al ricorso in materia
civile senza riguardo al valore di causa e che il termine ricorsuale di 30
giorni è rispettato.

2.
Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti può
essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv.
1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II
249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art.
106 cpv. 2 LTF), come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG le cui
esigenze restano in questo ambito determinanti (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133
III 638 consid. 2 pag. 639).

In concreto la Corte cantonale ha accertato che il qui ricorrente aveva, nel
proprio rimedio all'autorità di vigilanza, riconosciuto che egli non si
opponeva "al provvedimento in quanto tale", ma che egli proponeva il gravame
per avere chiarezza in merito alla competenza del Pretore e quella
dell'autorità tutoria. Nel proprio ricorso in materia civile il ricorrente non
censura questo accertamento di fatto, sul quale il Tribunale federale fonderà
quindi la sua sentenza. Nella fattispecie altrettanto pacifico si rivela il
fatto che il provvedimento aveva preso fine nell'estate 2006.

3.
Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF ha diritto di interporre ricorso in materia
civile chi ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica della decisione impugnata. Per costante giurisprudenza l'inoltro di un
rimedio di diritto presuppone di regola un interesse giuridico pratico ed
attuale; non possono per contro essere sollevati quesiti giuridici puramente
teorici e privi di una qualsiasi rilevanza pratica (sentenza 5A_229/2007 del 31
agosto 2007 consid. 2; cfr. anche DTF 120 Ia 258 consid. 1).
Come osservato (supra, consid. 2 cpv. 2) il ricorrente non era contrario al
contenuto del provvedimento della CTR concernente la figlia maggiore, ma ha
iniziato la procedura ricorsuale sfociata nella presente sentenza perché
riteneva e ritiene tuttora che l'autorità tutoria non avesse la competenza di
emanarlo. Ricordato che è pure incontestato che il predetto provvedimento ha
preso fine alcuni anni or sono, il presente ricorso tende solo,
inammissibilmente, a sottoporre al Tribunale federale la questione, nelle
concrete circostanze puramente accademica, della delimitazione della competenza
fra autorità tutoria e Pretore per emanare un provvedimento di cui - in base ai
vincolanti accertamenti della sentenza impugnata (supra consid. 2 cpv. 1) - il
ricorrente medesimo ha sostanzialmente condiviso il contenuto.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile, facendo
difetto il diritto di ricorso di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata a
produrre una risposta, non è incorsa in spese per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 agosto 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti