II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.25/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_25/2009 Decreto dell'11 febbraio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Fondazione B.________, opponente. Oggetto fallimento, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 12 dicembre 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il fallimento di A.________; che quest'ultimo ha impugnato tale decisione con ricorso in materia civile dell'8 gennaio 2009; che con scritto 9 febbraio 2009 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, all'Ufficio cantonale del registro di commercio e all'Ufficio del registro fondiario del distretto di Vallemaggia. Losanna, 11 febbraio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti