Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.241/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_241/2009

Sentenza del 24 settembre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
ricorrente,

contro

Comunione ereditaria fu B.________, composta di:
C.________,
D.________,
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna,
E.________,
opponenti.

Oggetto
Rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel dicembre 2000 la A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr.
528'853.--, oltre interessi, indicando quale titolo di credito nel precetto
esecutivo "riconoscimento di debito di cui alla promissory note del 14 luglio
1997/esecuzione a convalida del sequestro n. 777673". A convalida del predetto
sequestro la procedente ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale civile di
Biella l'escussa. Quest'ultima è deceduta nel settembre 2002 e le sono
succedute le figlie C.________, D.________ e E.________.

B.
Con istanza 5 maggio 2008 la A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di
Lugano il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al predetto precetto
esecutivo, fondandosi su una sentenza 23 aprile 2008 del Tribunale di Biella
con cui l'escussa, e per essa le figlie, sono state condannate a pagare, pro
quota, Euro 350'000.37, oltre interessi e spese. All'udienza 11 settembre 2008
D.________, C.________ e E.________ hanno eccepito che tale sentenza era
unicamente stata prodotta in fotocopia e che essa non sarebbe definitiva,
perché è stata impugnata da E.________. Con giudizio 15 settembre 2008 il
Giudice di prime cure ha respinto l'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione, perché essa è basata su una sentenza estera presentata in
fotocopia, non dichiarata conforme all'originale e priva dell'attestazione di
esecutività.

C.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Canton Ticino
ha - con sentenza 25 febbraio 2009 - respinto un gravame della A.________. La
Corte cantonale ha ritenuto che non erano dati i presupposti per produrre in
sede di appello la sentenza estera munita del timbro di conformità
all'originale. Essa ha poi considerato che in virtù della Convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (RS 0.275.11; Convenzione di Lugano; CL), la parte
che chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza deve produrre una
spedizione che riunisce tutte le condizioni per provare la sua autenticità,
cosa che la procedente non ha fatto, limitandosi ad esibire una fotocopia della
sentenza italiana priva del timbro di conformità.

D.
Con ricorso in materia civile 6 aprile 2009 la A.________ domanda - previo
conferimento dell'effetto sospensivo - in via principale l'annullamento della
decisione di appello con il rinvio della causa alla prima istanza per nuova
decisione. In via subordinata postula la pronuncia del rigetto definitivo
dell'opposizione. La ricorrente lamenta un eccesso di formalismo e una
violazione della CL perché le istanze cantonali non le hanno permesso di
produrre la sentenza munita del timbro originale, che ne certifica
l'autenticità, e perché le controparti non hanno mai sostenuto che la fotocopia
nell'incarto non fosse identica all'originale.

Con decreto del 4 maggio 2009, dopo aver ricevuto le osservazioni di
E.________, la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al
ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto definitivo
dell'opposizione e concernente l'esecuzione di una decisione estera,
costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141
consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone
Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa con un valore di lite manifestamente
superiore al minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
per un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e b n. 1 LTF). Il
presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di
diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale
censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - come già sotto l'egida
dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in
che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti può essere censurato
unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF);
quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249
consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini
qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639).

2.
2.1 La ricorrente riconosce di aver allegato all'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione innanzi al Pretore una fotocopia non autenticata della
decisione italiana su cui ha fondato la sua domanda. Essa sostiene però,
invocando autorevole dottrina, che i documenti previsti agli art. 46-47 CL
possono essere sostituiti da altre prove e afferma che la Convenzione di Lugano
avrebbe per scopo di rendere l'esecuzione più facile e non più difficile
rispetto al diritto interno, che richiederebbe una semplice fotocopia. Atteso
che le opponenti non avrebbero mai insinuato che la fotocopia acclusa
all'istanza non fosse conforme all'originale e che esse hanno inoltrato un atto
di appello che riportava una meticolosa narrazione della procedura che ha
portato all'emanazione della sentenza italiana, ritiene il giudizio in
questione ben noto alle parti e l'eccezione della mera presentazione di una
fotocopia una cavillazione.

2.2 L'art. 46 cpv. 1 CL prevede che la parte che invoca il riconoscimento o
chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre una spedizione che presenti
tutte le formalità necessarie alla sua autenticità. Ciò significa che una
semplice fotocopia della decisione di cui si chiede l'esecuzione non è
sufficiente (GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n.
3 ad art. 53 Regolamento (CE) 44/2001; LAJOS VÉKás, in European Commentaries on
Private International Law, Brussels | Regulation, 2007, n. 1 ad art. 53
Regolamento (CE) 44/2001; Georg Naegeli, in Kommentar zum
Lugano-Uebereinkommen, 2008, n. 7 ad art. 46 CL). Sebbene dalla lettera stessa
della Convenzione emerga che occorre produrre, per quanto concerne la sentenza
di cui si chiede l'esecuzione, i documenti elencati segnatamente nell'art. 46
cpv. 1 CL (v. sulla necessità di una loro presentazione anche la relazione
JENARD, GU 1979, C59/1 pag. 50), la dottrina citata nel ricorso non ritiene
indispensabile la produzione di tali documenti ed ammette anche l'uso di altri
mezzi di prova, quali ad esempio testimoni: essa pare tuttavia giustificare
questa possibilità con la perdita del documento in questione e l'impossibilità
di procurarsi un nuovo esemplare (GEIMER/SCHUTZE, op. cit., n. 2 segg. ad art.
53 e n. 2 segg. ad art. 55 Regolamento (CE) 44/2001 con il rinvio a GEIMER,
Internationales Zivilprozessrechts, 5a ed. 2005, n. 1704). Ora tale eventualità
non si verifica nella fattispecie, atteso che la ricorrente medesima afferma di
aver versato agli atti innanzi alla seconda istanza cantonale una fotocopia
della decisione estera munita di un'attestazione originale di conformità. La
ricorrente non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che, non tacciando
espressamente di falso il documento esibito, l'eccezione sollevata dalle
opponenti sarebbe un mero cavillo: non spetta infatti alla parte escussa
dimostrare che il documento prodotto non è la sentenza di cui viene chiesta
l'esecuzione, ma è compito della parte procedente produrre una "spedizione che
presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità".

2.3 Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte
cantonale non ha violato la Convenzione di Lugano per aver ritenuto
insufficiente ai fini dell'exequatur l'esibizione di una semplice fotocopia
della decisione straniera. Rimane quindi da esaminare se i giudici cantonali
potevano ritenere tardiva e quindi irrilevante l'effettiva produzione della
sentenza estera in forma autentica.

3.
Giusta l'art. 33 cpv. 1 CL le modalità di deposito dell'istanza di esecuzione
sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. Ciò significa che
vige il principio generale secondo cui trovano di regola applicazione le norme
processuali nazionali che rispettano le prescrizioni essenziali della
Convenzione (sentenza della CGCE del 14 marzo 1999 C-275/94 van der Linden,
Racc. 1996 I-1393 punto 17). In Svizzera è quindi il diritto processuale
cantonale che determina fino a quando possono essere inoltrati i documenti
dell'art. 46 cpv. 1 CL (Georg Naegeli, op. cit., prima degli art. 46-49 CL, n.
11; Yves DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1997, vol. II, n. 3791 segg.).

3.1 Il patrocinatore della ricorrente afferma di non aver realizzato durante
l'udienza svoltasi innanzi al Pretore di aver allegato - a seguito di un errore
di cancelleria - all'istanza di rigetto dell'opposizione unicamente una
fotocopia della sentenza italiana priva dell'attestazione originale di
conformità e di esecutività, sottoforma di stampiglia. Egli indica di essersi
accorto dello sbaglio solo dopo la duplica delle escusse e che il tentativo di
inoltrare il documento corretto dapprima con una triplica e poi con un'istanza
di produzione successiva è stato respinto dal giudice di prime cure. Ritiene
violati gli art. 88-89 CPC ticinese, il principio della proporzionalità (art. 5
cpv. 2 Cost.) e il divieto di un eccesso di formalismo.
In concreto l'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente fondata su una
fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente
tenti di dimostrare che l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale
sia manifestamente inesatto ai sensi dell'art. 97 LTF (v. sulle esigenze di una
siffatta censura supra consid. 1.2). Dalla sentenza di appello risulta
unicamente che il Pretore ha indicato di aver respinto - in applicazione di
quanto previsto dall'art. 20 cpv. 2 della Legge ticinese di applicazione alla
LEF (LALEF) - la richiesta di produzione della sentenza dichiarata conforme,
quando l'udienza - in cui le parti si erano già espresse in due occasioni sulla
nota fotocopia - era già terminata. L'appena menzionata norma del diritto
cantonale prevede che le parti devono produrre all'udienza, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non sono già
stati prodotti con l'istanza. Ora, la ricorrente non spiega in alcun modo
perché l'applicazione di questo disposto di procedura, peraltro nemmeno
menzionato nel gravame, violerebbe la costituzione. Nemmeno il richiamo
all'art. 48 CL è di soccorso alla ricorrente: tale norma convenzionale, il cui
tenore letterale non si riferisce al primo capoverso dell'art. 46 CL - che qui
interessa -, si limita infatti a conferire al giudice la facoltà di fissare un
termine per la produzione dei documenti menzionati agli art. 46 cpv. 2 e 47
cpv. 2 CL. Si può del resto rilevare, con riferimento alla pretesa gravità
della sanzione legata alla mancata tempestiva produzione di una spedizione ai
sensi dell'art. 46 cpv. 1 CL, che la ricorrente potrà ripresentare una nuova
istanza corredata dei necessari documenti (cfr. DTF 127 III 186 consid. 4 pag.
190; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrechts, 8a ed. 2005, n. 9 ad art.
40 Regolamento (CE) 44/2001, PETER F. SCHLOSSER, EU-Zivilprozessrecht, 3a ed.
2009, n. 2 ad art. 55 Regolamento (CE) 44/2001). Ne segue che la censura, nella
ridotta misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondata e dev'essere
respinta.

3.2 La ricorrente muove analoghi rimproveri al Tribunale di appello, che non ha
dichiarato ricevibile l'esibizione in sede di ricorso della sentenza provvista
della stampiglia originale del Tribunale di Biella. Afferma che la nuova prassi
dell'autorità di appello, ispirata all'art. 99 LTF, sarebbe incompatibile con
la CL.

Nella fattispecie la ricorrente dimentica che la Corte di appello ha in primo
luogo richiamato l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, applicabile in virtù
del rinvio contenuto nell'art. 25 LALEF, che esclude la facoltà di produrre
nuove prove in sede di appello. Il Tribunale di appello si è unicamente
ispirato all'art. 99 LTF per stabilire una deroga giurisprudenziale, dettata da
motivi di economia processuale, al predetto divieto di nova. Ora, non
occupandosi in alcun modo della predetta norma del CPC, la ricorrente nemmeno
tenta di dimostrare che la sua applicazione sarebbe incostituzionale. Per il
resto, limitandosi ad apoditticamente sostenere che l'applicazione per analogia
dell'art. 99 LTF sarebbe contraria alla CL ed al protocollo n. 2, essa
dimentica che è il diritto cantonale che determina fino a che momento possono
essere presentati documenti (supra consid. 3 in fine). Ne segue che pure questa
censura risulta infondata nella ridotta misura in cui è ammissibile.

4.
Da quanto precede discende che, nella misura in cui risulta ammissibile, il
ricorso si appalesa infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili per la sede
federale, poiché le opponenti non sono incorse in spese per questa procedura.
Non è infatti stata chiesta una risposta al ricorso e le osservazioni alla
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sono state inoltrate - senza
l'ausilio di un avvocato - dall'unica opponente non patrocinata.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti