Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.236/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_236/2009

Sentenza del 5 ottobre 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
ricorrente,

contro

Massa fallimentare fu B.________, rappresentata dall'avv. Peter G. Theile,
e patrocinata dall'avv. Stefano Caldoro,
opponente.

Oggetto
Riconoscimento di una procedura di insolvenza tedesca,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2009 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________, con ultimo domicilio a Coblenza (Germania), è deceduto il 4 luglio
2006 nel Cantone Zurigo, lasciando una figlia e un figlio. Poiché la sorella ha
rinunciato all'eredità, A.________, domiciliato a Lugano, è l'erede universale
del padre. Con sentenza 4 gennaio 2007 l'Amtsgericht di Coblenza ha aperto una
procedura di insolvenza nei confronti della massa ereditaria fu B.________, ha
nominato un amministratore (Insolvenzverwalter) e ha proibito agli eredi e ai
loro rappresentanti di disporre degli attivi successori per la durata della
procedura.

B.
Il 20 febbraio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha accolto la domanda dell'amministratore tedesco di
riconoscimento in Svizzera della procedura di insolvenza, ha trasmesso gli atti
all'Ufficio dei fallimenti di Lugano affinché proceda alla liquidazione in via
sommaria dei beni che erano del defunto alla data del suo decesso e che sono
tuttora in Svizzera. La Camera ha ritenuto che l'art. 166 LDIP è pure
applicabile ai casi in cui si tratta di riconoscere un decreto tedesco di
liquidazione in via di fallimento di una successione oberata da debiti, anche
quando, come nella fattispecie, vi è un erede che non ha rinunciato
all'eredità. Essa ha poi considerato che l'istante ha reso verosimile, come
richiesto dall'art. 167 LDIP, l'esistenza di beni della massa nel circondario
del giudice adito.

C.
Con ricorso in materia civile del 3 aprile 2009 A.________ chiede - previo
conferimento dell'effetto sospensivo - in via principale che l'istanza di
delibazione sia respinta. In via subordinata postula l'annullamento della
decisione cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo
giudizio. Lamenta un accertamento arbitrario dei fatti da parte della Corte
cantonale, perché dagli atti non emergerebbero beni in Ticino: l'unico
documento versatovi sarebbe inconcludente, perché è un'attestazione anonima e
di alcuni mesi antecedente alla morte del de cuius. Afferma pure che la
sentenza cantonale svuoterebbe di ogni significato l'art. 167 LDIP e
permetterebbe, in violazione di tale articolo, dei "fallimenti esplorativi".

Con decreto del 5 maggio 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile ha
accolto la domanda di misure d'urgenza nel senso che per la durata della
procedura innanzi al Tribunale federale non possono essere adottate misure di
esecuzione forzata.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'ultima
istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) e concerne la competenza dell'autorità
adita a riconoscere una procedura di insolvenza tedesca. Essa può quindi essere
attaccata con un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e lett. b n.
1 LTF) indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF;
sentenza 5A_768/2008 del 17 giugno 2009 consid. 1.2, destinata a
pubblicazione). Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) è quindi in linea
di principio ammissibile.

2.
2.1 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di
diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale
censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - come già sotto l'egida
dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in
che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti può essere censurato
unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF);
quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249
consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto
(art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto
d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua
violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini
qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639).

2.2 Con ricorso in materia civile il ricorrente può far valere la violazione
del diritto svizzero rispettivamente estero ai sensi degli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è
limitato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalla motivazione
dell'istanza inferiore. Può pertanto accogliere il gravame per un motivo
diverso da quelli invocati, ma pure respingerlo con una motivazione diversa da
quella adottata nella decisione impugnata (DTF 134 III 102 consid. 1.1). In
considerazione delle esigenze di motivazione esposte all'art. 42 cpv. 1 e 2
LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (DTF
133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.), il Tribunale federale esamina tuttavia di
principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece
un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche
possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid.
1.4.1, 545 consid. 2.2).

3.
3.1
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha ritenuto data la propria competenza nonostante il fatto che
dall'attestazione patrimoniale prodotta dall'istante e rilasciata dall'agenzia
di Lugano di una banca svizzera non risulta chi fosse il titolare della
relazione. L'autorità cantonale ha ritenuto che, sebbene il qui ricorrente
contesti che il de cuius fosse il titolare di tale conto, egli non avrebbe
escluso di essere lui stesso l'attuale titolare del conto né di averlo estinto
dopo il decesso del padre, quando è divenuto erede universale di quest'ultimo.
Sempre a mente dei giudici cantonali, il fatto che il qui ricorrente non abbia
rinunciato all'eredità e si opponga al riconoscimento in Svizzera del decreto
d'insolvenza estero deporrebbe per l'esistenza di attivi successori in Ticino o
per l'uso del predetto conto da parte dell'erede per effettuare pagamenti che
non concernevano la successione. La Corte cantonale ha quindi considerato che,
nel caso in cui la relazione bancaria di cui all'estratto patrimoniale dovesse
ancora esistere, i crediti nei confronti della predetta agenzia sarebbero
localizzati - anche - presso di questa a Lugano, mentre qualora il qui
ricorrente avesse prelevato gli attivi, prevalendosi nei confronti della banca
della sua qualità di erede universale, la pretesa di restituzione della massa
sarebbe da localizzare al suo domicilio in Ticino.

3.2 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essersi esclusivamente
fondata su allegazioni non provate della parte istante e rileva che l'unico
documento versato agli atti dall'opponente è un'attestazione bancaria priva del
nominativo del titolare della relazione e risalente ad alcuni mesi prima della
morte del padre. Egli afferma altresì che il fatto di non aver rinunciato
all'eredità e di opporsi al riconoscimento in Svizzera della procedura
d'insolvenza tedesca non permette di "supplire alla totale mancanza di elementi
probatori atti a rendere verosimile l'esistenza di averi di pertinenza della
massa in Ticino". Ritiene pure che la Corte cantonale abbia svuotato di
qualsiasi significato il requisito dell'esistenza di beni appartenenti alla
massa previsto dalla LDIP, aprendo la via a "fallimenti esplorativi".

3.3 Giusta l'art. 167 cpv. 1 LDIP l'istanza di riconoscimento del decreto
straniero di fallimento dev'essere proposta al tribunale competente del luogo
di situazione dei beni in Svizzera. È sufficiente che l'istante renda
verosimile che dei diritti patrimoniali del fallito siano localizzati nel
circondario del Tribunale adito (sentenza 5A_768/2008 del 17 giugno 2009
consid. 4.2, destinata a pubblicazione). In effetti si potrà unicamente sapere
se il fallito è veramente titolare di siffatti beni una volta che è stato
compilato l'inventario dopo l'ingiunzione edittale ai terzi debitori e ai terzi
detentori di beni di annunciarsi (Pierre-Robert Gilliéron, Les dispositions de
la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite
internationale, 1991, pag. 73). Un interesse a far riconoscere una decisione di
fallimento straniera può addirittura sussistere quando alcun bene patrimoniale
si trova in Svizzera e ciò per poter, ad esempio, intentare un'azione
revocatoria in questo paese (Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), pag. 108).

Nella fattispecie la motivazione della Corte cantonale sulla - mancata -
contestazione della titolarità del conto e sull'opposizione del ricorrente al
riconoscimento della decisione estera può anche apparire opinabile. Occorre
però rilevare che la sentenza impugnata indica che l'amministratore estero ha
prodotto un estratto patrimoniale rilasciato dall'agenzia di Lugano di una
grande banca elvetica e che dagli atti risulta pure che innanzi all'autorità
inferiore il qui ricorrente non aveva nemmeno contestato l'affermazione del qui
opponente, secondo cui tale estratto gli era stato consegnato dalla figlia del
de cuius. È esatto che esso non contiene alcun nominativo, ma si limita ad
indicare nella rubrica del nome una sigla e delle cifre. Tuttavia il fatto che
l'amministratore estero abbia potuto produrre tale documento, che non
attribuisce chiaramente la titolarità della relazione ad una persona diversa
dal defunto, è sufficiente a questo stadio della procedura per rendere
verosimile che vi fossero, o vi fossero stati fino a pochi mesi prima del
decesso del padre del ricorrente, consistenti beni patrimoniali di pertinenza
del defunto nell'agenzia luganese della banca che ha rilasciato l'estratto. Ne
segue che, seppure per motivi diversi da quelli indicati nella sentenza
impugnata (supra consid. 2.2), e ricordata la possibilità di eventualmente
introdurre un'azione revocatoria o di restituzione contro l'unico erede, la
Corte cantonale non ha violato la norma in discussione.

4.
Da quanto precede risulta pure che il ricorrente non può nemmeno essere seguito
laddove rimprovera alla Corte cantonale di aver violato l'art. 167 cpv. 3 LDIP,
perché possono essere situati in Svizzera unicamente crediti sicuri e non anche
quelli "potenziali o presunti verso un erede". Infatti, come osservato, l'art.
167 LDIP presuppone unicamente una verosimiglianza. In queste circostanze non
entra in linea di conto limitare l'applicazione della norma in discussione "a
crediti certi" come postulato dal ricorrente.

5.
Ne segue che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente
rifonderà inoltre all'opponente ripetibili per la procedura attinente alla
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Lugano.

Losanna, 5 ottobre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti