II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.22/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_22/2009 Sentenza del 26 febbraio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A._________, ricorrente, contro I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano. Oggetto esame psichiatrico (misure di protezione), ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello proposto da quest'ultimo; che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato); che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale; che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele; che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 febbraio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti