Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.22/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_22/2009

Sentenza del 26 febbraio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A._________,
ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano.

Oggetto
esame psichiatrico (misure di protezione),

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da
A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello
proposto da quest'ultimo;
che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione
riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare
l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al
Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione
incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato);
che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto,
per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di
assistenza giudiziaria contenuta nel gravame;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di
vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente
Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele;
che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti
al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 26 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti