II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.17/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_17/2009 Sentenza del 24 febbraio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole quale rappresentante B.________; che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante; che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione; che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di A.________ per carenza di un'adeguata motivazione; che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale; che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006; che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza"; che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non risultano affatto da una lettura dell'appello; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 febbraio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti