Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.17/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_17/2009

Sentenza del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato
provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole
quale rappresentante B.________;
che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto
finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante;
che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha
respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima
non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non
ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto
procedere all'approvazione;
che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con
sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di A.________ per
carenza di un'adeguata motivazione;
che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di
indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato
davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la
decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale;
che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto
l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento
del suo appello;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti
di motivazione;
che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre
un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente
procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto
finanziario e del rapporto morale 2006;
che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico
della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente
nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento
e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame
e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza";
che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema
dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non
risultano affatto da una lettura dell'appello;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti