II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.143/2009
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_143/2009 Sentenza del 1° maggio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Comunione dei comproprietari del Condominio B.________, opponente, rappresentata dalla Solim Immobiliare SA, via E. Bossi 6, 6900 Lugano e patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola. Oggetto contributi per spese comuni, ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, nell'ambito di una causa incoata dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha assegnato il 24 novembre 2008 al convenuto un ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta alla petizione; che il 15 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un rimedio di A.________, perché diretto contro un'ordinanza inappellabile giusta il Codice di procedura civile ticinese; che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha aggiunto che il termine di 10 giorni è prescritto dalla legge processuale cantonale e che l'eccezione di perenzione processuale dev'essere fatta valere innanzi al giudice di primo grado; che con ricorso del 24 febbraio 2009 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, postulando la reiezione della petizione per intervenuta perenzione; che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; che infatti il ricorrente si lamenta della giustizia ticinese e si dilunga - in larga misura in modo incomprensibile - sull'iter della causa, ma omette di censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui l'ordinanza pretorile è inappellabile; che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 1° maggio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti