Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.143/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_143/2009

Sentenza del 1° maggio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
opponente, rappresentata dalla Solim Immobiliare SA, via E. Bossi 6, 6900
Lugano e patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.

Oggetto
contributi per spese comuni,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che, nell'ambito di una causa incoata dalla Comunione dei comproprietari del
Condominio B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di
Lugano ha assegnato il 24 novembre 2008 al convenuto un ultimo termine di 10
giorni per presentare la risposta alla petizione;
che il 15 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile un rimedio di A.________, perché diretto
contro un'ordinanza inappellabile giusta il Codice di procedura civile
ticinese;
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha aggiunto che il termine di 10
giorni è prescritto dalla legge processuale cantonale e che l'eccezione di
perenzione processuale dev'essere fatta valere innanzi al giudice di primo
grado;
che con ricorso del 24 febbraio 2009 A.________ ha impugnato la sentenza
cantonale, postulando la reiezione della petizione per intervenuta perenzione;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente
ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente si lamenta della giustizia ticinese e si dilunga - in
larga misura in modo incomprensibile - sull'iter della causa, ma omette di
censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui
l'ordinanza pretorile è inappellabile;
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela
inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura
semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza
risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione
abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Losanna, 1° maggio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti