II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.121/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_121/2009 Sentenza del 25 febbraio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, c/o clinica X.________, ricorrente, contro Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 6900 Lugano. Oggetto privazione della libertà a scopo d'assistenza, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 10 dicembre 2008 A.________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica X.________; che con scritto 13 gennaio 2009 indirizzato alla predetta clinica A.________ ha chiesto un riesame della situazione, ricordando di essere stata internata contro la sua volontà; che la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, a cui la clinica aveva trasmesso il predetto scritto, lo ha considerato un ricorso contro il mantenimento del ricovero e lo ha respinto con decisione 23 gennaio 2009; che con sentenza 16 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un rimedio di A.________, ha annullato la decisione della predetta Commissione e ha rinviato gli atti alla clinica X.________ affinché si pronunci con decisione formale sulla domanda di riesame; che con ricorso 18 febbraio 2009 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di impugnare la predetta sentenza; che la sentenza impugnata si limita a rinviare gli atti alla prima istanza, motivo per cui è una decisione incidentale che non causa un danno irreparabile alla ricorrente, poiché ella potrà - qualora dovesse ricevere una decisione negativa - riproporre le sue censure (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.3.1); che la ricorrente nemmeno sostiene e tanto meno dimostra che l' accoglimento del suo ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2); che in queste circostanze, non essendo dati i presupposti per impugnare una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che non si prelevano spese giudiziarie; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 25 febbraio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti