Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.65/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_65/2009

Sentenza del 17 febbraio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

B. SA, ora
C.________,
patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
opponente.

Oggetto
responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore; nesso di causalità
naturale,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 17 dicembre 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 novembre 1999 A.________ (1965) è stato coinvolto in un incidente
stradale la cui responsabilità è interamente ascrivibile a D.________,
assicurata presso B. SA, ora C.________ (di seguito: Assicurazione).

Dopo il sinistro egli non è più stato in grado di lavorare e dal 1° novembre
2000 percepisce una rendita intera d'invalidità.

B.
Il 17 settembre 2004 A.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Lugano, onde ottenere dall'Assicurazione il pagamento di complessivi fr.
638'960.--, oltre interessi, così composti: fr. 628'610.-- a titolo di perdita
di guadagno; fr. 350.--, a titolo di rimborso per il telefono cellulare andato
distrutto; fr. 10'000.-- a titolo di indennità per torto morale.

L'Assicurazione si è opposta alla petizione richiamandosi in particolare alla
sentenza emanata il 5 settembre 2001 dal Tribunale federale delle
assicurazioni, che ha confermato in ultima istanza la decisione 15 marzo 2000
dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/
Suva) di negare a A.________ il diritto a prestazioni assicurative dopo il 13
marzo 2000, non essendovi (più) una relazione di causalità naturale fra
l'incidente stradale e i disturbi alla salute da lui ancora accusati.

La tesi difensiva dell'Assicurazione non ha trovato alcun seguito presso il
Segretario assessore della pretura adita, il quale, statuendo il 31 ottobre
2007, ha ammesso l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra
la collisione e l'insorgere dei problemi di salute di A.________, che hanno
condotto alla sua totale inabilità lavorativa. Tenuto conto del fatto che il
suo stato patologico preesistente ha contribuito ad aggravare il danno
(predisposizione costituzionale), il giudice ha comunque diminuito del 75 % il
risarcimento concessogli, accogliendo per finire la petizione limitatamente a
fr. 154'133.10, oltre interessi, pari a fr. 149'133.10 quale perdita di
guadagno (attuale, futura e connessa alla riduzione delle rendite di vecchiaia)
e fr. 5'000.-- per torto morale.

C.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, che con sentenza del 17 dicembre 2008 ha riformato il giudizio di primo
grado e ridotto a fr. 5'000.-- l'importo a carico dell'Assicurazione, non
avendo essa contestato in sede di appello la somma riconosciuta dal Segretario
assessore quale indennità per torto morale.

In breve, la massima istanza cantonale è giunta alla conclusione che A.________
non è riuscito a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra
il sinistro del 29 novembre 1999 e i problemi di salute successivi al 14 marzo
2000. Donde la reiezione delle sue pretese.

D.
Prevalendosi della violazione del diritto federale, il 2 febbraio 2009
A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile volto a ottenere la modifica della predetta decisione nel senso della
reiezione dell'appello e, di conseguenza, della conferma della pronunzia
pretorile.

L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio da lui presentata
contestualmente all'impugnativa è stata accolta con decreto del 3 luglio 2009.

Nella risposta del 14 settembre 2009 l'Assicurazione ha proposto di respingere
il gravame, mentre l'autorità cantonale non si è determinata.

Diritto:

1.
1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso risulta ricevibile.

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF).

Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalle
considerazioni dell'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF
134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241). Tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina comunque di regola solo le censure sollevate (DTF
134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.).

Le censure concernenti la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni
di diritto cantonale e intercantonale vengono invece esaminate solamente se
sollevate e motivate conformemente ai dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134
II 244 consid. 2.2).

1.3 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, in linea di principio il
Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sui fatti così come
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata o completarlo solo se è stato violato il diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Spetta alla parte che intende prevalersi di una
fattispecie diversa da quella constatata nella sentenza criticata esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Giusta l'art. 58 cpv. 1 LCStr "se, con un veicolo a motore che è in esercizio,
è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno
materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni". In virtù
dell'art. 8 CC, la vittima di un incidente stradale, che presenta una richiesta
di risarcimento danni nei confronti del detentore del veicolo a motore
rispettivamente della sua assicurazione civile, è dunque tenuta a dimostrare il
danno e l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato fra questo e
l'utilizzo del veicolo a motore (DTF 107 II 269 consid. 1b pag. 272).

3.
Nella fattispecie, la controversia verte unicamente sulla questione
dell'esistenza del nesso di causalità naturale fra la collisione e il danno
alla salute patito dal ricorrente, che ha condotto alla sua totale incapacità
lavorativa.

3.1 In prima istanza, l'esistenza del nesso causale naturale tra l'incidente
del 29 novembre 1999 e i problemi di salute del qui ricorrente è stata ammessa
senza esitazioni.

Secondo gli accertamenti del perito giudiziario, infatti, - si legge nella
sentenza del 31 ottobre 2007, al consid. 9.1 - "la collisione del 29 novembre
1999 ha funto da elemento scatenante per i danni alla salute dell'attore che, a
partire da quello stesso giorno, hanno comportato la sua inabilità lavorativa.
Il trauma cranico e la distorsione cervicale causati dall'incidente hanno, in
poco tempo (3 mesi), condotto [...] allo sviluppo di una mialgia [...]. In
altre parole, senza tale evento, i danni non sarebbero subentrati, perlomeno
nei tempi concreti in cui si sono verificati". L'esperto ha inoltre accertato
che "tale nesso sussiste tutt'oggi".

3.2 Il Tribunale d'appello ha deciso diversamente.

Disattesa la richiesta dell'Assicurazione di riconoscere effetto vincolante
alla sentenza emanata il 5 settembre 2001 dal Tribunale federale delle
assicurazioni, che aveva concluso per l'assenza di un nesso di causalità
naturale fra l'infortunio e i problemi di salute del ricorrente a contare dal
14 marzo 2000, i giudici della massima Corte ticinese hanno concesso a
quest'ultimo la possibilità di "tentare di provare il contrario nella causa
civile di risarcimento". Essi sono comunque poi giunti alla conclusione che la
perizia giudiziaria non ha dimostrato "l'esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l'incidente e gli attuali problemi di salute dell'attore oltre il
14 marzo 2000", indi per cui hanno deciso "a sfavore di quest'ultimo,
pacificamente gravato dall'onere della prova (art. 8 CC)".

4.
Nell'allegato inoltrato al Tribunale federale il ricorrente rimprovera alla
Corte cantonale di non aver tenuto nella debita considerazione le differenze
esistenti fra il diritto della responsabilità civile e il diritto delle
assicurazioni sociali ed espone le ragioni per le quali la perizia giudiziaria
attesta con il grado dell'alta verosimiglianza l'esistenza di un nesso di
causalità tra l'incidente del 1999 e i suoi attuali problemi di salute.
Conclude il proprio scritto chiedendo la conferma della pronunzia pretorile,
che ha considerato la predisposizione costituzionale nell'ambito della
commisurazione del risarcimento (44 CO), in una misura per lui accettabile.
Le critiche ricorsuali sono giustificate.

5.
5.1 La definizione del nesso di causalità naturale nel diritto della
responsabilità civile è identica a quella nel diritto delle assicurazioni
sociali. Vi è causalità naturale (relazione di causa-effetto) quando un
determinato evento costituisce la conditio sine qua non per il realizzarsi di
un certo risultato. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si
possa ammettere che senza l'evento in questione il danno non si sarebbe
verificato, rispettivamente si sarebbe verificato in un altro modo o in un
altro tempo; non occorre per contro che tale evento sia la sola causa del
danno. L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto.
Qualora non sia possibile fornirne la prova certa, basta che la parte gravata
dall'onere probatorio lo dimostri con il grado della verosimiglianza
preponderante (cfr., per la responsabilità civile, DTF 133 III 462 consid.
4.4.2 pag. 470 con rinvii, e, per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 129
V 177 consid. 3.1 pag. 181 con rinvii).

5.2 Il nesso di causalità naturale fra l'incidente e l'insorgere del danno alla
salute patito dalla vittima, che ne comporta l'incapacità lavorativa, è il
primo presupposto che dev'essere realizzato sia per poter ammettere la
responsabilità civile del detentore del veicolo a motore (haftungsbegründender
Kausalzusammenhang; cfr. consid. 2) sia per poter ammettere il diritto della
vittima alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni
(leistungsbegründender Kausalzusammenhang; cfr. Markus Schmid, Natürliche und
adäquate Kausalität im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, pag. 183-208 in particolare
pag. 190 seg.).

Nella fattispecie in esame, come rilevato nel ricorso, l'esistenza del nesso di
causalità naturale fra la collisione del 29 novembre 1999 e l'insorgere del
danno alla salute del ricorrente, che a partire da quel giorno è divenuto
totalmente inabile al lavoro, è stata ammessa sia dal giudice di primo grado
(cfr. consid. 3.1) sia dalla Suva, che gli ha fornito le prestazioni previste
dalla legge fino al 13 marzo 2000.

5.3 Dato che l'erogazione delle prestazioni previste dalla LAINF presuppone
l'esistenza del nesso causale con l'infortunio, l'assicurazione contro gli
infortuni è legittimata a riesaminare in ogni momento la relazione di
causa-effetto fra l'infortunio e i disturbi della salute che affliggono
l'assicurato (Susanne Leuzinger-Naef, Der Wegfall der Unfallkausalität, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 11-33, in particolare pag. 22-23).
L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le
prestazioni cessa se l'infortunio non costituisce (più) la causa naturale (e
adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica se lo stato di
salute dell'interessato è paragonabile a quello esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che, prima o poi, secondo
l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio stesso
(status quo sine). Al contrario, fintantoché lo status quo sine vel ante non è
ristabilito, l'assicuratore infortuni è chiamato ad assumere il trattamento
anche dello stato patologico preesistente nella misura in cui quest'ultimo è
stato causato o aggravato dall'infortunio (sentenza U 122/2002 del 28 maggio
2004 consid. 4.2.1, in RtiD 2004 II pag. 196 segg.).

Sulla scorta di questi principi, nel caso in rassegna la Suva, a partire dal 14
marzo 2000 ha cessato ogni prestazione a favore dell'assicurato, qui
ricorrente, le turbe da lui lamentate non essendo più riconducibili
all'incidente del 29 novembre 1999 bensì ai problemi di salute ch'egli aveva
già precedentemente (cfr. sentenza U 94/2001 del 5 settembre 2001).

5.4 Il Tribunale d'appello sembra aver voluto applicare questi principi anche
nell'ambito della responsabilità civile, laddove ha imposto al ricorrente di
dimostrare che il nesso causale naturale fra l'incidente e i suoi problemi di
salute continua a sussistere anche dopo il 14 marzo 2000. A torto.

Nel diritto della responsabilità civile è sufficiente che il nesso di causalità
naturale fra il sinistro e il danno sussista al momento del sinistro. In
concreto, il perito giudiziario ha accertato che la collisione del 29 novembre
1999 ha funto da elemento scatenante per i danni alla salute del ricorrente,
che a partire da quello stesso giorno è divenuto completamente e
definitivamente inabile al lavoro. Questo basta per ammettere l'esistenza del
nesso causale naturale fra l'evento dannoso e l'insorgere del danno (cfr.
consid. 5.1; sentenza 4A_45/2009 del 25 marzo 2009 consid. 2.3.1).

5.5 Ciò non significa che lo stato patologico preesistente della vittima non
venga tenuto in nessun conto nel diritto della responsabilità civile.

Come rettamente considerato nella pronunzia pretorile, lo stato patologico
preesistente della vittima viene preso in considerazione nel quadro della
determinazione del danno (art. 42 CO) o della commisurazione del risarcimento
(art. 44 CO), se ha contribuito all'insorgere del danno o ad aggravarlo
(cosiddetta predisposizione costituzionale; cfr. sentenza 4C.49/2007 del 28
agosto 2007 consid. 5.1 in RtiD 2008 I pag. 1038 segg. con rinvii). In
concreto, posto che - stando a quanto emerso dalla perizia giudiziaria - lo
stato di debolezza del ricorrente preesistente all'incidente ha contribuito,
insieme alla collisione stessa, a favorire il processo degenerativo che ha
portato ai suoi attuali problemi di salute - senza che sia stato tuttavia
possibile stabilire, con un grado di verosimiglianza preponderante, se e quando
il ricorrente avrebbe presentato una sintomatologia analoga anche in assenza
dell'infortunio - il giudice di prima istanza ha ridotto del 75 % il
risarcimento concesso al ricorrente (art. 44 CO).

Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata - in maniera vincolante per
il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - le conclusioni del giudice di
primo grado a questo riguardo non sono state contestate così come non risulta
essere stato criticato il calcolo del danno.

5.6 In conclusione, nella misura in cui ha imposto al ricorrente di dimostrare
l'esistenza del nesso causale naturale fra l'infortunio e i suoi problemi di
salute dopo il 14 marzo 2000, la Corte cantonale ha violato i principi che
vigono nel diritto della responsabilità civile in materia di nesso causale
naturale.

E in assenza di contestazioni in merito alla determinazione del risarcimento
effettuata in prima istanza, può essere accolta la richiesta del ricorrente di
confermare tale giudizio.

6.
Il ricorso in materia civile viene pertanto accolto e la sentenza impugnata
modificata nel senso che l'appello dell'Assicurazione viene respinto e, di
conseguenza, viene confermata la pronunzia pretorile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la sentenza emanata il 17 dicembre 2008 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e modificata come segue:
I. L'appello 22 novembre 2007 di C.________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'750.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'800.--
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
4'500.-- per ripetibili di appello.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente, la
quale rifonderà al ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi