Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.629/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_629/2009

Sentenza del 10 agosto 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Silvano Pianezzi,
opponente.

Oggetto
contratto di fornitura,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2009 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Il 17 settembre 2003 la A.________ SA ha convenuto davanti al Pretore di Lugano
la B.________ SA chiedendole il pagamento di fr. 107'012.30. Con le conclusioni
l'attrice ha ridotto questa somma a fr. 29'159.10, ma ha chiesto che la
convenuta fosse condannata a restituirle il banco completo e le insegne
pubblicitarie dell'esercizio pubblico che gestiva a Lugano. La convenuta ha
chiesto che la petizione fosse interamente respinta.
Il Pretore, con sentenza dell'8 agosto 2008, l'ha accolta parzialmente,
condannando la convenuta soltanto a restituire banco e insegne.

B.
Entrambe le parti sono insorte davanti al Tribunale di appello del Cantone
Ticino: l'attrice, con l'appello principale, ha chiesto che la convenuta fosse
condannata anche a versarle fr. 29'159.10, mentre la convenuta, in via adesiva,
ha ribadito che la petizione andava respinta interamente.
L'autorità cantonale si è pronunciata con sentenza del 14 ottobre 2009,
respingendo, nella misura in cui le ha reputate ammissibili, le appellazioni
principale e adesiva.

C.
Con atto datato 14 dicembre 2009 e intitolato "ricorso in materia civile (art.
72 ss. LTF) combinato (art. 119 LTF) con un ricorso in materia costituzionale
(art. 113 ss. LTF)" la parte attrice chiede in via principale che la sentenza
d'appello sia annullata e che la causa sia rinviata all'autorità cantonale per
nuovo giudizio; in via subordinata che la sentenza sia riformata e che la
convenuta, oltre a quanto stabilito dal Pretore, sia condannata a pagarle anche
fr. 29'159.10 più gli interessi.
Con risposta del 4 febbraio 2010 la convenuta si è limitata a rinviare alle
motivazioni delle due istanze cantonali e a proporre di dichiarare
irricevibili, subordinatamente di respingere i ricorsi. L'autorità cantonale ha
rinunciato a una presa di posizione.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 212 consid. 1 pag. 216 con rinvii).

1.1 Il ricorso è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
parzialmente soccombente davanti all'autorità cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a
LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa in materia civile
(art. 72 cpv. 1 LTF).

1.2 La causa ha carattere pecuniario. Il ricorso in materia civile è pertanto
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il valore è determinato dalle conclusioni rimaste
controverse davanti all'autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). La
ricorrente espone di non sapere con certezza se considerare soltanto la pretesa
principale d'appello oppure se possa addizionare quella fatta valere in via
adesiva dalla parte convenuta; dichiara pertanto, per prudenza, di agire sia
con ricorso in materia civile, sia con ricorso sussidiario in materia
costituzionale.
1.2.1 Il valore litigioso nel senso dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è
determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti
all'autorità cantonale (sentenza 5A_765/2008 del 29 giugno 2009 consid. 1.2.1 e
rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e
adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità
cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce
davanti al Tribunale federale (sentenza 5A_500/2009 del 19 novembre 2009
consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello adesivo sia riproposta
una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto -
trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF.
1.2.2 Con l'appello principale l'attrice ha chiesto il pagamento di fr.
29'159.10; la convenuta, con l'appello adesivo, ha contestato di dovere
restituire bancone e insegne per un valore che la sentenza impugnata ha
valutato fr. 14'452.--. Il valore minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF) è pertanto raggiunto.

1.3 Ne viene l'ammissibilità del rimedio ordinario, con esclusione del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

2.
Davanti alle istanze cantonali l'attrice ha sostenuto che la sua pretesa
andasse accolta già per il fatto che non era stata contestata regolarmente
dalla parte convenuta. La Corte ticinese ha costatato che l'attrice aveva
indicato al punto 5 della petizione "il calcolo alla base della sua domanda
creditoria" e che effettivamente la convenuta non aveva "esplicitamente
contestato né il quantum rivendicato dall'attrice né il calcolo alla base dello
stesso". Non ha tuttavia risolto la questione motivando come segue:
"Sia come sia, anche qualora si volesse ritenere insufficiente la contestazione
generica espressa dalla convenuta nella propria risposta e nella duplica, va
ricordato che non va confuso quello che è l'obbligo della controparte di
contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC),
con l'onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto
di cui all'art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono
essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare il ben
fondato e l'ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 17 all'art. 184). Occorre quindi confrontarsi con le censure
dell'appellante principale in merito alla dimostrazione della propria pretesa
(consid. 3)."
Chinandosi su quest'ultimo aspetto la Corte cantonale ha stabilito che
l'attrice non si è confrontata con l'argomentazione con la quale il Pretore gli
aveva rimproverato di non avere dimostrato l'ammontare della sua pretesa. Su
questo punto l'appello è di conseguenza stato giudicato irricevibile in forza
dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC.

3.
La ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha violato arbitrariamente gli
art. 78 cpv. 1, 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC.

3.1 L'art. 78 cpv. 1 CPC prevede che l'attore con la petizione e il convenuto
con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le
eccezioni e le motivazioni di diritto, fatta riserva di replica e duplica.
L'art. 170 cpv. 2 CPC stabilisce che i fatti non chiaramente contestati si
presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa. L'art. 184 cpv. 2 CPC
precisa che la prova è limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in cui i
fatti devono essere accertati d'ufficio dal giudice e con riserva delle
disposizioni concernenti la mancata comparsa personale o scritta di una parte.

3.2 La ricorrente spiega che queste norme non permettono di caricarle l'onere
della prova: in assenza di contestazioni valide della parte convenuta esse
impongono di considerare ammesso l'importo del suo credito. Precisa che il
contrasto tra la regola secondo cui i fatti devono essere addotti negli scritti
preliminari in forza dell'art. 78 cpv. 1 CPC e la riserva che pone l'art. 170
cpv. 2 per le risultanze di causa contrarie ai fatti non contestati può essere
risolto soltanto applicando quest'ultima riserva in via eccezionale, quando la
realtà diversa risulti in modo inequivocabile, pena la lesione del principio
attitatorio che regge la procedura civile ticinese. Nel suo caso, conclude la
ricorrente, non vi sono circostanze eccezionali simili, né l'autorità cantonale
se ne è prevalsa.

3.3 La lettera e il senso dell'art. 170 cpv. 2 CPC sono di per sé evidenti: i
fatti non contestati chiaramente valgono come ammessi, a meno che gli atti del
processo non provino fatti contrari. La ricorrente afferma con ragione che
questa norma va messa in relazione con l'art. 184 cpv. 2 CPC, che limita
l'assunzione delle prove ai fatti contestati. In altre parole, l'assenza di
contestazione (o l'ammissione) comportano la presunzione di fatto accertato,
che si sostituisce all'apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice
accerta normalmente i fatti. È questa una delle conseguenze riconosciute del
principio attitatorio (Verhandlungsgrundsatz; DTF 113 Ia 433 consid. 4, in
part. 4c; cfr. anche le sentenze 5P.325/2004 del 17 gennaio 2005, consid.
2.2.2, e 4C.90/2005 del 22 giugno 2005, consid. 2.1).

3.4 La tesi dell'autorità cantonale, secondo cui l'obbligo della parte
convenuta di contestare i fatti addotti dalla parte attrice non va confuso con
l'onere probatorio di colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza
di fatto da lui asserita - nel nostro caso ancora l'attrice - è pertanto errata
nel suo principio: il fatto non contestato è ammesso, accertato, e non
dev'essere più provato. Se la parte attrice dovesse sempre preoccuparsi di
provare le proprie allegazioni, a prescindere dal contenuto delle contestazioni
della parte convenuta, la presunzione istituita dall'art. 170 cpv. 2 CPC
rimarrebbe priva d'efficacia.
La seconda frase di questo disposto fa invero decadere la presunzione del fatto
accertato se emergono "contrarie risultanze di causa". Per motivare il proprio
giudizio l'autorità cantonale non ha tuttavia menzionato l'art. 170 cpv. 2 CPC,
né ha accertato fatti di quella natura, per cui non è necessario approfondirne
la portata (contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza 4P.50/2003
del 10 luglio 2003, consid. 2.5, recensita in COCCHI/TREZZINI, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato - Appendice 2000/2004, n. 9 ad
art. 170, e menzionata dalla ricorrente). È però certo che, qualunque essa sia,
non può implicare il ripristino pieno dell'onere della parte attrice di provare
i fatti sui quali fonda le proprie pretese, che sarebbe incompatibile con il
sistema attitatorio.

3.5 Si osservi che anche in forza dell'art. 150 cpv. 1 del codice di diritto
processuale svizzero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, il giudice
dovrà considerare veri i fatti ammessi dalle parti, a meno che "sussistano
notevoli dubbi" secondo l'art. 153 cpv. 2 (cfr. Messaggio del 28 giugno 2006
del Consiglio federale, FF 37/2006, n. 5.10.1 a pag. 6683, commento all'art.
148 del disegno di legge).

3.6 La Corte ticinese si è riferita anche all'art. 8 CC. La norma non è
tuttavia di rilievo in questo contesto. Essa definisce l'onere della prova
nelle pretese fondate sul diritto federale, con riserva di disposizioni
speciali, determina quale parte sopporta le conseguenze dell'assenza di prova
di un fatto e diviene pertanto inefficace quando un fatto è accertato
positivamente (DTF 130 III 591 consid. 5.4 pag. 602; 129 III 18 consid. 2.6
pag. 24); poco importa se per mezzo dell'apprezzamento delle prove oppure della
presunzione citata.

3.7 Nella sentenza 5P.205/1995 dell'11 luglio 1995 il Tribunale federale aveva
giudicato sostenibile la prassi ticinese concernente l'art. 184 cpv. 2 CPC qui
in discussione. Ciò era però avvenuto senza approfondimento: il tema era stato
affrontato succintamente dopo che il ricorso di diritto pubblico era stato
ritenuto principalmente inammissibile per motivazione insufficiente (consid. 2)
e che l'esame di merito dell'applicazione dell'art. 170 cpv. 2 CPC, già di per
sé abbondanziale, aveva portato a costatare (sotto il profilo dell'arbitrio)
che la contestazione delle pretese litigiose era avvenuta correttamente
(consid. 3).
Inoltre, come annotano con pertinenza COCCHI e TREZZINI, che recensiscono anche
questa sentenza (Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
2000, n. 16 ad art. 184), la motivazione considerava più che altro la
preclusione che interviene in forza dell'art. 169 CPC quando la parte convenuta
non introduce l'atto di risposta; essa non è in contraddizione con quanto
esposto sopra, giacché l'art. 184 cpv. 2 CPC menziona espressamente il caso
dell'art. 169 CPC tra le eccezioni alla regola secondo cui l'assunzione delle
prove è limitata ai fatti contestati.

3.8 La censura d'arbitrio è pertanto fondata: la sentenza impugnata poggia su
di un'applicazione arbitraria degli art. 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC. In
particolare è insostenibile nella misura in cui esige dall'attrice la prova
anche di fatti che, non essendo stati contestati dalla convenuta, sono presunti
ammessi e accertati.
È opportuno precisare che dare i fatti per accertati non significa ancora
ammettere la domanda. L'accoglimento di una pretesa presuppone che siano
adempiuti i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda.
È questo il significato che potrebbe avere la regola enunciata dall'autorità
cantonale per la quale l'art. 184 cpv. 2 CPC non esonera le parti dall'obbligo
di dimostrare il ben fondato (non l'ammontare) delle proprie pretese.

4.
Per l'esito della causa diviene pertanto determinante stabilire se davanti al
Pretore la convenuta avesse o no contestato i fatti - cifre e calcoli - posti a
fondamento della pretesa litigiosa. L'attrice sostiene di no e ritiene che la
questione sia retta dal diritto federale, per analogia con l'obbligo che l'art.
8 CC, oppure un precetto di diritto federale non scritto, impongono alla parte
attrice. A suo dire il convenuto deve specificare le proprie contestazioni in
modo tale da permettergli se del caso di precisare e provare meglio la propria
pretesa.

4.1 È giusto che il diritto federale stabilisce in quale misura debbano essere
sostanziati i fatti posti a fondamento di una pretesa affinché possano essere
sussunti nel diritto materiale (sulla questione si veda DTF 127 III 365 consid.
2b pag. 368 e rif.).
La ricorrente sbaglia invece laddove afferma che le medesime regole devono
valere per la parte che contesta un'allegazione dell'altra. L'onere della
contestazione si situa in effetti a cavallo del diritto di procedura cantonale
e del diritto materiale federale. Di principio è il diritto cantonale che ne
definisce le esigenze, ma lo può fare solo entro i limiti posti dall'art. 8 CC,
ovvero senza sovvertire le conseguenze dell'onere probatorio dedotte da questa
norma. Chi contesta una pretesa deve pertanto motivare soltanto in modo tale da
permettere all'altra parte di capire quali fatti sono contestati e di fornire
quindi le prove delle quali porta l'onere. A dipendenza delle circostanze
specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto
che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui
incombe l'onere di provare, potrebbero tutt'al più giustificarsi in una
situazione di bisogno, di Beweisnot (DTF 117 II 113 consid. 2, 115 II 1 consid.
4; cfr. anche le sentenze 5A_710/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 2.3.1;
5P.391/2006 del 18 dicembre 2006, consid. 3.2, e 4P.255/2004 del 17 marzo 2005,
consid. 4.2).

4.2 L'adempimento dell'onere di contestazione dipende quindi prioritariamente
dal diritto cantonale. Il Tribunale federale si è chinato sulle disposizioni
vigenti della procedura ticinese nella già citata sentenza 4P.50/2003 del 10
luglio 2003, consid. 2. In questo caso non può farlo, perché la Corte d'appello
ha lasciato la questione indecisa. La sua sentenza va di conseguenza annullata
e la causa le va rinviata affinché effettui tale esame: dovrà stabilire se le
contestazioni della convenuta rispettano i requisiti posti dalla procedura
civile ticinese - segnatamente dagli art. 78 e 170 CPC citati dalla ricorrente
- interpretata alla luce della giurisprudenza federale riassunta sopra, e
trarne le debite conseguenze quanto all'accertamento dei fatti litigiosi.

5.
L'accoglimento del ricorso per i motivi che precedono rende superfluo l'esame
delle altre censure proposte dalla ricorrente.
Gli oneri processuali seguono la regola ordinaria della soccombenza (art. 66
cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); poco importa che la convenuta abbia concluso per
l'inammissibilità o la reiezione del gravame senza motivare autonomamente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Il ricorso in materia civile è accolto: la sentenza impugnata è annullata e la
causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente, la
quale rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede
federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 agosto 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni