Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.591/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_591/2009

Sentenza del 18 marzo 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliera Gianinazzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Kobler,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,
opponente.

Oggetto
scioglimento e liquidazione di società,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 19 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 9 novembre 2000 B.________ ha rilevato il 45 % della ditta individuale
X.________ di A.________, al prezzo di fr. 120'000.--.

Asserendo che dal novembre 2001 A.________ svolgeva un'attività concorrenziale
tramite la ditta Y.________, il 28 febbraio (recte: marzo) 2002 B.________ ha
disdetto il rapporto societario con effetto al successivo 10 ottobre 2002.

Dal 5 giugno 2002 egli ha a sua volta avviato una propria attività commerciale
tramite la ditta Z.________.

B.
Il 30 dicembre 2002 B.________ ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano onde ottenere il pagamento di fr. 204'456.20, oltre
interessi, quale liquidazione del rapporto societario a suo dire per finire
sciolto di comune accordo il 30 aprile 2002 e il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. 920224 dell'UE di Lugano. La somma
richiesta era così composta: fr. 120'000.--, a titolo di restituzione della
quota conferita; fr. 16'956.20, pari al 45 % dell'utile conseguito dalla ditta
al 30 aprile 2002 meno l'acconto di fr. 30'000.-- già incassato; fr. 45'000.--,
pari al 45 % del valore dell'inventario netto al 30 aprile 2002; fr. 22'500.--,
a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'attività concorrenziale di
Y.________ (poi ridotto a fr. 9'209.95).

Avversata la petizione, in via riconvenzionale A.________ ha chiesto la
condanna di B.________ alla restituzione dell'importo di fr. 30'000.-- da lui
indebitamente prelevato dai fondi societari e al versamento di fr. 7'573.90 a
titolo di risarcimento del danno cagionato dall'attività concorrenziale di
Z.________.

Statuendo il 7 aprile 2008 la Pretora ha respinto sia l'azione principale che
quella riconvenzionale. Premesso che fra le parti era venuta in essere una
società in nome collettivo che è stata concordemente sciolta tra maggio e
giugno 2002, la giudice di primo grado è giunta in definitiva alla conclusione
che nessuna di esse è riuscita a provare il buon fondamento e l'entità delle
sue pretese.

C.
Adita da entrambe le parti, con sentenza del 19 ottobre 2009 la II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di
A.________ e parzialmente accolto quello introdotto da B.________, riformando
la pronunzia di prima istanza nel senso della condanna di A.________ al
pagamento di fr. 61'438.65, oltre interessi.
La Corte cantonale ha innanzitutto stabilito che, nonostante l'avvenuto
scioglimento con effetto al 30 aprile 2002, la società in nome collettivo non è
entrata in liquidazione, siccome le parti ne hanno implicitamente accettato la
continuazione ad opera del solo A.________ (art. 579 CO). Ciò significa che a
B.________ spetta il 45 % del patrimonio sociale esistente al momento dello
scioglimento. Sulla base delle risultanze istruttorie i giudici della massima
istanza cantonale hanno stabilito che al 30 aprile 2002 la società disponeva di
liquidità per almeno fr. 103'197.06 e di merce per un valore di almeno fr.
100'000.--; in riforma del giudizio di primo grado hanno quindi riconosciuto a
B.________ fr. 16'438.65 (fr. 103'197.06 : 100 x 45 ./. fr. 30'000.-- già
percepiti) per la liquidità e fr. 45'000.-- per la merce, per un totale di fr.
61'438.65.

D.
Prevalendosi della violazione di varie disposizioni del diritto federale
disciplinanti lo scioglimento e la liquidazione della società in nome
collettivo, dell'art. 8 CC nonché della violazione del divieto dell'arbitrio
sancito dall'art. 9 Cost., il 24 novembre 2009 A.________ è insorto dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere la
modifica della predetta sentenza nel senso della reiezione integrale
dell'appello di B.________ e del parziale accoglimento del suo, con conseguente
condanna di controparte alla restituzione dell'importo indebitamente percepito
di fr. 30'000.--, rispettivamente del 55 % dello stesso, pari a fr. 16'500.--.

Con risposta del 28 gennaio 2010 B.________ ha proposto l'integrale reiezione
del gravame, mentre l'autorità cantonale non ha formulato osservazioni.

Diritto:

1.
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).

Le censure sollevate nel gravame, la cui ricevibilità dal punto di vista
formale non pone per il resto nessun problema, sono pertanto proponibili.

2.
Nonostante il richiamo ai disposti del diritto federale sullo scioglimento e
sulla liquidazione della società in nome collettivo (art. 545 segg. e art. 574
segg. CO) e sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 8 CC), gli
argomenti ricorsuali vertono interamente sull'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti operati dalla Corte cantonale, che il ricorrente
definisce arbitrari.

2.1 Giovi allora ricordare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio -
vietato dall'art. 9 Cost. - non si realizza già qualora la soluzione proposta
con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a
quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per
violazione del divieto dell'arbitrio solo se il giudice del merito ha emanato
un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche
nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 seg. con rinvii).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).

2.2 Spetta alla parte che se ne prevale, l'onere di sostanziare adeguatamente
la censura di arbitrio.

Il Tribunale federale esamina infatti la censura relativa alla violazione di
diritti fondamentali - inclusa la violazione del divieto dell'arbitrio
nell'applicazione del diritto cantonale rispettivamente nella valutazione delle
prove e dell'accertamento dei fatti - solo se la parte ricorrente l'ha
debitamente sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Nell'atto di ricorso è
necessario menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni
per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti
fondamentali, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in
maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere
appellatorio sono inammissibili. In particolare, il ricorrente che lamenta una
violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare
la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di
ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione
a quella dell'autorità cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con le
considerazioni contestate e indicare in maniera chiara e dettagliata per quale
motivo esse risultano arbitrarie (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

2.3 Se l'asserito accertamento arbitrario dei fatti - così come il suo influsso
sull'esito del giudizio (art. 97 cpv. 1 LTF) - non viene dimostrato, il
Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sui fatti così come
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta in primo luogo
l'accertamento secondo il quale le parti hanno sciolto il rapporto societario
con effetto al 30 aprile 2002.

3.1 Pur ammettendo che agli atti non vi è una prova diretta dell'esistenza di
un simile accordo, i giudici cantonali hanno ritenuto che vi sono vari indizi
concordanti in tal senso. A partire da quella data, infatti, l'opponente ha
cessato di lavorare nel negozio e il ricorrente lo ha invitato a non
ripresentarsi, giungendo a impedirgli l'accesso mediante la sostituzione dei
cilindri. L'avvenuto scioglimento della società al 30 aprile 2002 trova
conforto anche nel comportamento dello stesso ricorrente, il quale dapprima
nella propria contabilità ha dichiarato che l'opponente aveva abbandonato
l'attività dal 1° maggio 2002 e successivamente, davanti all'ispettorato
fiscale ha affermato che l'opponente aveva lasciato la ditta nell'aprile 2002.
Inoltre egli si è fatto rilasciare dalla banca due estratti conto relativi
all'attività di X.________: il primo fino al 30 aprile 2002, su cui ha apposto
l'aggiunta "con B.________", e il secondo dal 1° maggio 2002, con l'aggiunta
"B.________ ha abbandonato l'attività in società e ha avviato attività
concorrenziale".

3.2 A queste considerazioni il ricorrente contrappone diffusamente la propria
lettura del materiale probatorio, dal quale risulterebbe unicamente, a suo modo
di vedere, un disinteresse dell'opponente per l'attività della società dopo il
30 aprile 2002 rispettivamente una sua volontà unilaterale di recedere dal
rapporto societario ma non un accordo retroattivo sullo scioglimento della
società.

La censura è formulata in maniera appellatoria. A prescindere dalla questione
dell'ammissibilità degli argomenti ricorsuali sotto il profilo della
motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF), il ricorrente non è comunque in grado di
proporre nessun argomento suscettibile di far ritenere che l'autorità cantonale
sia incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove e abbia pronunciato un
giudizio manifestamente insostenibile, nel senso descritto al consid. 2.1.

3.3 La reiezione della censura relativa alla violazione del divieto
dell'arbitrio rende inconferente quella concernente la violazione dell'art. 8
CC.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, quando, sulla base dell'apprezzamento
delle prove, il giudice raggiunge il convincimento della veridicità del fatto
allegato, la questione della ripartizione dell'onore della prova non si pone
più e la censura fondata sulla violazione dell'art. 8 CC diviene senza oggetto
(DTF 134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241).

3.4 Anche la critica mossa contro l'applicazione delle norme sullo scioglimento
della società perde di consistenza, dato che, contrariamente a quanto preteso
nel gravame, il Tribunale d'appello non ha riconosciuto all'opponente la
facoltà di recedere unilateralmente dalla società.

4.
Le stesse considerazioni valgono per le obiezioni che il ricorrente muove
contro l'accertamento secondo il quale lo scioglimento della società non ne ha
comportato la liquidazione, perché le parti hanno implicitamente accettato
ch'egli continuasse da solo l'attività.

4.1 È vero che, una volta sciolta, in linea di principio la società semplice
(così come quella in nome collettivo) entra nella fase di liquidazione. Qualora
- come è il caso nella fattispecie - vi siano soltanto due soci, l'art. 579 CO
prevede tuttavia la possibilità che l'impresa venga continuata da uno solo di
essi, a patto ch'egli rimborsi all'altro quanto gli spetta nel patrimonio
sociale. In una simile evenienza la società non entra in liquidazione e il
patrimonio sociale passa in quello del socio che prosegue l'attività (DTF 101
Ib 456 consid. 2c pag. 460). I soci possono pattuire tale possibilità già nel
contratto societario oppure successivamente (DTF 75 I 273 pag. 274 seg.), anche
tacitamente. In concreto, come detto, i giudici cantonali hanno costatato il
realizzarsi di questa seconda eventualità.

4.2 Il ricorrente contesta l'esistenza di un simile accordo, ma ancora una
volta gli argomenti da lui addotti - appellatori - non fanno apparire
arbitraria la valutazione della Corte ticinese. A maggior ragione se si
considera il fatto ch'egli non nega di aver proseguito da solo l'attività della
società in nome collettivo, ritornando in pratica alla situazione in cui si
trovava prima di unirsi all'opponente, il quale non risulta aver formulato
alcuna obiezione al riguardo.

5.
Ammesso, dunque, che la società in nome collettivo costituita dalle parti è
stata sciolta per il 30 aprile 2002 e che la sua attività è stata continuata
dal solo ricorrente, i giudici ticinesi si sono chinati sulla questione di
sapere se l'istruttoria di causa ha permesso di stabilire quale fosse la
situazione patrimoniale della società a quel momento.

5.1 "Nonostante sia vero che il perito giudiziario, soprattutto in assenza di
documentazione contabile attendibile, non è stato in grado di rispondere ai
quesiti peritali volti a determinare l'utile sociale e il valore della società
a quella data" - hanno osservato i giudici d'appello - "ciò non significa [...]
che le richieste dell'attore debbano [...] essere semplicemente respinte,
essendo incontestabile che a quella data la società, oltre a non avere debiti
disponesse comunque di liquidità e di beni patrimoniali propri, che sarebbe
iniquo non considerare."

I giudici cantonali hanno quindi tenuto conto del fatto che nella sua
contabilità - "che pur essendo tenuta in modo discutibile è pur sempre stata
prodotta e considerata dall'autorità fiscale" - il ricorrente ha confermato che
al 30 aprile 2002 la società disponeva di liquidità (cassa-banca-posta) per
almeno fr. 73'197.06, da cui era già stato dedotto l'importo di fr. 30'000.--
prelevato dall'opponente. Essi hanno pure tenuto in considerazione la lista di
merce del valore di oltre fr. 100'000.-- versata agli atti dall'opponente, "che
a detta dei dipendenti della società corrispondeva all'inventario della merce
allora presente nel negozio.[...] Confermata la valenza e l'autenticità del
documento" - hanno concluso i giudici - non vi è motivo di mettere in
discussione gli importi ivi menzionati, che sono stati apposti originariamente
e non aggiunti in seguito." Sulla base di questi importi essi hanno per finire
calcolato il credito dell'opponente.

5.2 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta la valenza probatoria
della lista di merce prodotta dalla controparte, che i giudici hanno ritenuto
di poter considerare quale inventario ai fini della presente causa. In questo
documento, ch'egli afferma di non aver mai visto prima della procedura
giudiziaria, non è a suo modo di vedere riscontrabile nessun elemento atto a
determinare il valore degli oggetti confusamente elencati dall'opponente.

Gli argomenti che il ricorrente adduce per contrastare la valutazione operata
dai giudici ticinesi sono esposti in maniera chiara e articolata, ma non fanno
apparire l'apprezzamento probatorio effettuato nella sentenza impugnata
arbitrario nel senso descritto al consid. 2.1. Sia il teste C.________ sia il
teste D.________, che avevano lavorato presso il negozio all'epoca della
società in nome collettivo, in sede di audizione testimoniale hanno infatti
riconosciuto il documento prodotto dall'opponente e hanno confermato che si
trattava dell'elenco della merce contenuta nel negozio, che veniva aggiornato
dopo ogni vendita. Il teste E.________ ha inoltre riferito che in occasione di
una sua visita al negozio nell'estate del 2002 ha visto che le parti stavano
spuntando questa lista.

In simili circostanze, la decisione della Corte cantonale di riferirsi al
documento prodotto dalla controparte non può dirsi manifestamente
insostenibile.

5.3 Con riferimento all'importo di fr. 16'438.65 riconosciuto all'opponente a
titolo di liquidità, il ricorrente rimprovera invece ai giudici ticinesi di non
aver tenuto conto degli argomenti da lui addotti per ottenere la riduzione di
questa somma.

Ora, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che tali argomenti non
sono stati esaminati siccome motivati con un semplice richiamo a quanto esposto
nelle conclusioni di causa, in contrasto con quanto prescritto dal diritto
processuale, giusta il quale i motivi dell'appello, rispettivamente - per
analogia - delle osservazioni, vanno indicati in tale allegato e il rinvio ad
allegazioni espresse in altri atti non è ammissibile (cfr. art. 309 cpv. 2
lett. f e cpv. 5 CPC/TI).

Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta genericamente l'assunto
dell'ultima istanza cantonale ed espone ancora una volta i motivi di riduzione,
precisando di averli già allegati in sede di duplica. Egli non formula tuttavia
alcuna censura in merito all'applicazione arbitraria del diritto processuale
cantonale da parte del Tribunale d'appello, di modo che su questo punto il
ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carente motivazione (cfr.
consid. 2).

6.
Da tutto quanto esposto discende che la decisione della Corte ticinese di
riconoscere all'opponente fr. 61'438.65 (fr. 16'438.65 per la liquidità e fr.
45'000.-- per la merce) resiste alla censura di arbitrio e non lede il diritto
federale.

Il ricorso deve pertanto venire respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale vengono integralmente
poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'500.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 marzo 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi