Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.556/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_556/2009

Sentenza del 3 maggio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, giudice supplente,
Cancelliera Gianinazzi.

Partecipanti al procedimento
A.B.________ e C.B.________,
patrocinati dall'avv. Roberto Badaracco,
ricorrenti,

contro

D.F.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Sauvain,
opponente.

Oggetto
atto di donazione immobiliare, requisiti di forma,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 2 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.
Fatti:

A.
Con atto pubblico del 25 gennaio 2002 i coniugi D.F.________ e E.F.________
hanno donato la part. xxx RFD di Stabio alla figlia C.B.________, la quale ha
concesso loro un diritto di abitazione sull'appartamento sito al piano terreno
dello stabile che sorge su tale fondo. II trapasso di proprietà è stato
iscritto nel registro fondiario, non invece il diritto di abitazione. Con un
secondo contratto del 10 aprile 2002 C.B.________ ha donato la quota di un
mezzo del fondo al marito A.B.________.

Fra D.F.________ d'un lato e C.B.________ e A.B.________ dall'altro sono
successivamente sorte insanabili divergenze in merito all'uso dell'appartamento
oggetto del diritto d'abitazione - nel quale D.F.________ intendeva continuare
a esercitare la sua professione di massaggiatrice - nonché del giardino e della
piscina. Donde la presente causa.

B.
Adducendo l'errore essenziale quanto alla convinzione di poter continuare a
svolgere l'attività di massaggiatrice e a usufruire di piscina e giardino, il
24 gennaio 2003 D.F.________ ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di
Mendrisio Nord la figlia C.B.________ e il genero A.B.________, chiedendo che
le due donazioni fossero annullate e che le venisse restituita la sua quota di
comproprietà di un mezzo del fondo, con conseguente rettifica dell'iscrizione
nel registro fondiario. Essa ha inoltre posto in dubbio, nei termini che si
dirà, la validità formale del contratto con cui aveva donato il fondo alla
figlia.

Dopo aver fatto annotare in via cautelare nel registro fondiario il blocco
della quota di comproprietà litigiosa, con sentenza del 24 luglio 2007 il
Pretore ha respinto la petizione.

C.
Statuendo il 2 ottobre 2009 la II Camera Civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha accolto l'impugnativa di D.F.________. In riforma della
pronunzia di primo grado ha quindi ordinato all'Ufficio dei registri di
Mendrisio di cancellare C.B.________ quale proprietaria della quota A di 1/2
della part. xxx RFD di Stabio e di iscrivere D.F.________.

D.
Il 4 novembre 2009 C.B.________ e A.B.________ sono insorti dinanzi al
Tribunale federale con un "ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale", fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio -
garantito dall'art. 9 Cost. - nell'interpretazione e nell'applicazione del
diritto cantonale, volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame, la modifica della predetta sentenza nel senso della reiezione
dell'appello e, di conseguenza, della conferma del giudizio di primo grado.

L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta il 7 dicembre
2009.

Nella risposta dell'11 dicembre 2009 D.F.________ ha proposto di respingere
l'impugnativa nella misura in cui fosse ricevibile, mentre l'autorità cantonale
ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 212 consid. 1).

1.1 Il ricorso in materia civile è stato presentato tempestivamente (art. 100
cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett.
a LFT) ed è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) il cui valore litigioso, secondo gli accertamenti
della sentenza impugnata (cfr. consid. 8), è superiore a fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF): esso è pertanto ammissibile.

1.2 La proponibilità del rimedio ordinario comporta l'inammissibilità del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), che i ricorrenti
presentano d'altronde senza spiegazioni particolari.

1.3 Nella parte iniziale del loro allegato i ricorrenti riassumono
correttamente le esigenze di motivazione poste alle censure di violazione del
diritto federale e cantonale nonché le regole concernenti la cognizione
differente del Tribunale federale in tale ambito.

Ci si può dunque qui limitare a confermare che, per le violazioni del diritto
federale, che il Tribunale federale esamina d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF),
vige l'obbligo minimo di allegazione e motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF,
mentre quando è in discussione l'applicazione del diritto cantonale,
censurabile soltanto dal profilo dell'arbitrio secondo l'art. 9 Cost. (DTF 133
III 462 consid. 2.3 pag. 466), è necessaria una motivazione specifica e precisa
(art. 106 cpv. 2 LTF). Nell'atto di ricorso è segnatamente necessario
menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le
quali si ritiene che la decisione impugnata abbia violato disposizioni di
diritto cantonale, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in
maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere
appellatorio sono inammissibili (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246, 349
consid. 3).

1.4 Giovi inoltre ricordare che, affinché una decisione sia tacciata
d'arbitrio, non basta che una soluzione diversa o persino preferibile sia
immaginabile; occorre che la decisione sia - e ciò non solo nella sua
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in palese
contraddizione con la situazione reale, non sorretta da ragioni oggettive e
lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro oppure in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3
pag. 4 con rinvii).

2.
In breve, nella sentenza impugnata iI Tribunale di appello, posto che la
donante (qui opponente) è cieca, ha accertato la nullità della donazione del 25
gennaio 2002 per il motivo che all'atto pubblico non hanno partecipato i due
testimoni che il diritto cantonale prescrive in una simile evenienza.

3.
Con una prima censura i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di aver
commesso "un palese ed inammissibile arbitrio", non avendo l'opponente mai
eccepito la nullità dell'atto pubblico per vizio formale. Omettendo di
esaminare il merito della lite e, in particolare, il tema dell'errore
essenziale, i giudici ticinesi avrebbero leso anche il loro obbligo "di
motivazione e di trattazione delle questioni giuridiche fondamentali",
limitando "in maniera inammissibile i legittimi diritti dei ricorrenti".

3.1 A ciò l'opponente obietta, con ragione, che l'atto di ricorso non menziona
alcuna norma specifica del diritto di procedura ticinese che precluderebbe al
giudice la facoltà di esaminare d'ufficio la nullità dell'atto, ciò che rende
la censura inammissibile per carente motivazione (cfr. consid. 1.3).

3.2 Essa sarebbe comunque manifestamente infondata, poiché l'opponente risulta
aver allegato già nella petizione (n. 10) che l'atto pubblico di donazione si
era svolto senza l'intervento dei testimoni e perciò in violazione dell'art. 40
della legge ticinese sul notariato; essa aveva poi ribadito tale argomento sia
nella replica (n. 10) sia nelle conclusioni (n. 8.4). Poco importa che in sede
di appello avesse fatto sua la tesi del Pretore, secondo cui il vizio formale
non comportava la nullità dell'atto, dal momento che i ricorrenti non spiegano
quale disposizione del diritto cantonale impedirebbe al giudice, in presenza
delle allegazioni di cui si è detto, di pronunciare d'ufficio la nullità.

3.3 È d'altra parte evidente che la nullità formale del contratto di donazione
ha reso superfluo l'esame dell'errore essenziale nel quale l'opponente asseriva
di essere incorsa.

4.
Venendo al merito del giudizio criticato, appare necessario elencare
preliminarmente le disposizioni topiche della Legge sul notariato [del Canton
Ticino] del 23 febbraio 1983 (LN/TI; RL 3.2.2.1):
"Art. 38
1Gli atti pubblici tra i vivi devono essere pubblicati alla contemporanea
presenza del notaio, delle parti che si obbligano e, dove la legge lo richieda,
dei testimoni e dell'interprete.

2La pubblicazione concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene
alternativamente o mediante lettura a chiara ed alta voce da parte del notaio o
mediante lettura personale delle parti. Se le parti comparenti non comprendono
la lingua italiana la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.

Art. 40 cpv. 1
Se un comparente è cieco, i testimoni dovranno espressamente attestare che il
cieco, dopo udita la lettura dell'atto, ha dichiarato loro ed al notaio che
l'atto riflette la sua precisa volontà, firmando in sua vece.

Art. 41 cpv. 1
Tanto le parti quanto i testimoni, l'interprete ed il notaio sottoscrivono
l'atto originale.

Art. 64
Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da
altre leggi, sono nulli;
[...]
3. Gli atti fatti contro il disposto degli art. 38, 39, 41, 42 cifra 1, 47 e 59
cifre 1, 2 e 3."

5.
5.1 La Corte d'appello ha iniziato il proprio giudizio con il riepilogo delle
regole generali concernenti la forma dell'atto pubblico quale condizione di
validità del contratto di trasmissione della proprietà fondiaria (art. 657 CC),
delle esigenze poste a questo proposito dal diritto federale e della delega che
l'art. 55 cpv. 1 titolo finale CC istituisce a favore dei cantoni quanto a
forma e procedura. Ha quindi spiegato che in forza di questa delega i cantoni
hanno la facoltà di prevedere la partecipazione di testimoni, specialmente
qualora una parte sia non vedente o non sappia scrivere, e che l'art. 40 cpv. 1
LN/TI, completato dagli art. 38 cpv. 1 e 41 cpv. 1 e 3 LN/TI, pone appunto tale
obbligo.

Dall'insieme di queste norme l'autorità cantonale ha dedotto che il concorso
dei testimoni al contratto di donazione immobiliare rogato il 25 gennaio 2002
era necessario, poiché l'opponente è persona non vedente.

5.2 Interrogandosi sulle conseguenze della mancata partecipazione dei
testimoni, essa ha poi costatato che l'art. 64 n. 3 LN/TI sancisce la nullità
degli atti che non rispettano gli art. 38 e 41 LN/TI, senza menzionare l'art.
40 LN/TI. Si è però scostata dall'interpretazione del Pretore, secondo il quale
tale silenzio esclude la nullità. Questa interpretazione porterebbe infatti a
risultati arbitrari: un atto sarebbe nullo se i due testimoni vi partecipano ma
non lo firmano, mentre sarebbe valido quando i due testimoni nemmeno
intervengono, pur essendo la loro presenza obbligatoria in forza dell'art. 40
LN/TI.

La pubblicazione dell'atto notarile - ha proseguito la Corte ticinese -
costituisce il cuore della procedura di "istromentazione", per cui il mancato
rispetto delle disposizioni che la reggono equivale alla disattenzione di una
norma essenziale della procedura, che comporta la sanzione della nullità. In
tale contesto i giudici hanno considerato inconciliabile con l'art. 55 titolo
finale CC la tesi formulata da Christian Brückner (in Schweizerisches
Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 32 segg., in particolare n. 37 a pag. 17)
per il quale un atto pubblico è nullo soltanto qualora non rispetti le
formalità prescritte dal diritto federale e non già quelle del diritto
cantonale.

5.3 Il Tribunale di appello ha concluso precisando gli effetti della nullità
nel caso concreto: accoglimento della petizione; restituzione delle prestazioni
già eseguite e rettifica nel registro fondiario (art. 975 CC) limitatamente
alle iscrizioni concernenti la sola quota della part. xxx RFD di Stabio rimasta
di proprietà di C.B.________, non invece la quota del marito A.B.________,
perché egli è protetto quale acquirente di buona fede (art. 973 cpv. 1 CC) e il
contratto di donazione per mezzo del quale ha acquisito la proprietà è estraneo
alla presente causa.

6.
L'argomento centrale formulato dai ricorrenti contro questo giudizio verte
sull'interpretazione e applicazione dell'art. 64 n. 3 LN/TI. A loro modo di
vedere la sentenza cantonale è arbitraria perché contraddice il testo chiaro di
questa norma, che non prevede la sanzione della nullità nel caso in cui i
testimoni non intervengano all'atto pubblico; tanto meno se alla loro assenza
supplisce la firma personale della parte non vedente, come accaduto in
concreto. Essi ritengono insostenibile la "connessione automatica" stabilita
dai giudici cantonali tra le diverse disposizioni della LN/TI, dal momento che
solo chi è presente deve necessariamente firmare l'atto, sotto pena della
nullità. In forza dell'art. 40 cpv. 1 LN/TI i testimoni dovrebbero d'altro
canto firmare l'atto al posto della persona non vedente, mentre in concreto
l'opponente ha firmato personalmente, confermando così la sua volontà di
donare.

I ricorrenti contestano inoltre che il mancato ossequio dell'art. 40 LN/TI
costituisca violazione di una norma essenziale della procedura, giacché la
presenza del notaio è garanzia sufficiente della correttezza dell'atto
pubblico, e aderiscono alla posizione di Christian Brückner.

Da ultimo, i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non aver tenuto
conto del fatto che l'assenza di testimoni non ha causato nessun danno
all'opponente, la quale ha effettivamente voluto la donazione.

7.
Le censure ricorsuali sono infondate nella misura in cui si basano sul diritto
federale.

7.1 L'art. 55 titolo finale CC delega ai cantoni l'adozione delle norme
relative alla celebrazione degli atti pubblici. II diritto federale abilita
quindi i cantoni a definire la procedura e la forma degli atti notarili. La
competenza normativa dei cantoni deve comunque rispettare il diritto federale,
ovvero le esigenze minime ch'esso pone in considerazione delle finalità
dell'istituto e le disposizioni specifiche concernenti determinati atti (DTF
133 I 259 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii). Le norme di forma e procedura
cantonali non devono inoltre neppure pregiudicare o impedire l'applicazione del
diritto civile federale (DTF 106 II 146 consid. 2b pag. 150).

Il diritto cantonale, se contiene norme di questo genere, stabilisce anche se
si tratti di semplici disposizioni d'ordine oppure di condizioni di validità
dell'atto pubblico; secondo giurisprudenza e dottrina dominanti, in
quest'ultima eventualità esso determina pure se la loro inosservanza comporti
nullità assoluta o relativa (DTF citato consid. 3 pag. 151-152 con rinvii).

7.2 Christian Brückner, citato nel giudizio impugnato e ripreso dai ricorrenti,
dissente da queste regole (op. cit. n. 30 segg. a pag. 15 segg.):
nell'interesse dell'armonizzazione delle procedure e della sicurezza giuridica
egli propone di ignorare la nullità sancita dal diritto cantonale e di
riconoscere la validità degli atti pubblici che rispettano i requisiti minimi
del solo diritto federale (n. 37). Questo assunto, tuttavia, più che
l'interpretazione del diritto vigente parrebbe esprimere l'auspicio di un
cambiamento, tant'è che l'autore medesimo dubita che i tempi per un mutamento
radicale siano maturi (n. 38). L'enunciazione categorica del principio non è
del resto accompagnata da esempi concreti altrettanto convincenti: laddove si
propone d'illustrare le conseguenze urtanti alle quali possono condurre le
legislazioni cantonali Christian Brückner menziona per lo più errori,
imprecisioni o dimenticanze nell'indicazione delle generalità delle persone che
intervengono all'atto pubblico, ossia difetti di forma ch'egli definisce
prescrizioni d'ordine (n. 33, 34 e 37).

Nel caso in esame è in discussione un requisito formale di tutt'altra natura,
per cui non v'è motivo di scostarsi dalle regole giurisprudenziali evocate
sopra.

8.
I ricorrenti riconoscono espressamente che, essendo l'opponente cieca, "il
difetto dei testimoni va sicuramente contro il tenore dell'art. 40 LN".
Contestano però le conseguenze del vizio di forma, che la Corte ticinese ha
dedotto dall'interpretazione congiunta delle disposizioni esposte sopra.

8.1 Secondo la giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata sulla
scorta della sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è
completamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni o se vi sono motivi
fondati per ritenere che la lettera non riproduca il vero senso della
disposizione, il giudice è tenuto a ricercarlo deducendolo dalle relazioni che
intercorrono con altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui la
norma si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che essa persegue o
dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica) nonché dalla volontà del
legislatore, così come traspare dai materiali legislativi (interpretazione
storica; DTF 135 III 640 consid. 2.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486).

8.2 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'interpretazione sistematica
del diritto ticinese da parte della Corte d'appello non è arbitraria.

Ammesso l'obbligo di partecipazione dei testimoni, l'art. 38 cpv. 1 LN/TI vuole
ch'essi assistano alla pubblicazione dell'atto, ossia alla lettura ad alta voce
del notaio oppure personale delle parti (cpv. 2); l'art. 41 cpv. 1 LN/TI impone
anche ch'essi ne firmino l'esemplare originale e l'art. 64 n. 3 LN/TI dichiara
nullo l'atto che non rispetta quest'ultima formalità. Non è affatto
insostenibile inserire l'art. 40 cpv. 1 LN/TI in modo coerente e logico nel
contesto di queste tre norme e dedurne che, se è obbligatoria la presenza dei
testimoni, è nullo sia l'atto al quale essi partecipano senza firmare, sia
quello al quale essi nemmeno intervengono.

Si potrebbe invero immaginare anche l'assetto normativo auspicato dai
ricorrenti, per il quale i testimoni sarebbero tenuti a firmare l'atto soltanto
se intervengono. Questa non è però la soluzione adottata dal legislatore
ticinese, che - per stessa ammissione dei ricorrenti - ha imposto la presenza
dei testimoni quando una parte non vede. E secondo la definizione di arbitrio
ricordata in entrata (al consid. 1.4) una decisione non è arbitraria per il
solo fatto che altre soluzioni sarebbero possibili.

8.3 Le disposizioni commentate sopra non subordinano la nullità alla violazione
di una norma essenziale della procedura. Può comunque aggiungersi, per
completezza, che la presenza dei testimoni, laddove la legge lo impone, non è
una formalità priva d'importanza e che l'attestazione ch'essi devono rilasciare
quanto alla correttezza della procedura non si sovrappone necessariamente alla
funzione del notaio.

II Tribunale federale, pronunciandosi sul ruolo dei testimoni giusta l'art. 501
CC, ha precisato ch'essi offrono una garanzia supplementare del fatto che
l'intero testo dell'atto pubblico sia Ietto in modo corretto, a prescindere
dalla conferma costituita se del caso dalla firma del testatore. Infatti,
siccome questi non legge personalmente l'atto, non può essere certo che la
lettura effettuata dal notaio copra il testo completo, mentre il notaio non può
leggere e allo stesso tempo controllare la correttezza della sua lettura (DTF
118 II 273 consid. 5a pag. 280-281 con rinvii).
Queste considerazioni concernenti i ruoli diversi di testimoni e notaio possono
essere trasposte per analogia al caso in esame. L'interpretazione del diritto
cantonale operata dal Tribunale di appello appare pertanto sostenibile anche
sotto il profilo teleologico.

9.
Infine, risultano manifestamente infondati gli argomenti conclusivi dei
ricorrenti, laddove rimproverano all'autorità cantonale di non aver tenuto
conto del fatto che l'assenza di testimoni non ha cagionato nessun danno
all'opponente e sostengono che C.B.________ dovrebbe essere protetta quale
acquirente di buona fede al pari del marito A.B.________.

D'un canto, il mancato rispetto dei requisiti di procedura posti dal diritto
cantonale comporta la nullità formale dell'atto di donazione senza riguardo
alle conseguenze concrete (DTF 118 II 273 consid. 5b); dall'altro, un contratto
formalmente nullo non può in nessun caso costituire causa valida di
trasferimento della proprietà immobiliare.

10.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso in materia civile,
nella misura in cui è ammissibile, e il conseguente addebito degli oneri
processuali ai ricorrenti soccombenti (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché art. 68 cpv.
1, 2 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 maggio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi