Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.531/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_531/2009

Sentenza del 21 gennaio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SpA,
patrocinata dall'avv. Siro Schianchi,

B.________,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

D.________,

E.________,
patrocinata dall'avv. Daniel A. Böhm,
opponenti.

Oggetto
cauzione processuale,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 24 settembre 2009 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 31 agosto 2004 C.________ ha convenuto il A.________SpA, l'avv. dott.
D.________, l'avv. B.________ e la E.________ dinanzi al Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud rivendicando la comproprietà - per il 25,11 % (e
un valore di nominali US$ 270'000'000) - di note promissorie (pagherò) emesse
dal F.________; in subordine ha postulato lo scioglimento della comproprietà
con la suddivisione dei titoli e un risarcimento dei danni.

2.
2.1 Contestualmente alla petizione C.________ ha chiesto di obbligare le
controparti, in via cautelare, a depositare in Pretura tutte le note
promissorie in loro possesso oppure di ordinare, sempre in via cautelare, il
blocco dei titoli e il divieto di disporne.

Con decreto supercautelare del 13 settembre 2004 il giudice ha ordinato
all'avv. B.________ e all'avv. dott. D.________ di "non spossessarsi e di non
disporre in qualsiasi modo", sotto comminatoria penale, delle note promissorie
(pagherò) in suo possesso, per un valore complessivo di nominali US$
910'000'000.

A seguito della richiesta in tal senso formulata dal A.________SpA e dall'avv.
B.________, una volta effettuato il contraddittorio, con decreto del 31 gennaio
2007 il giudice ha ridotto la portata del blocco, limitandolo al solo avv.
B.________ e a sette note promissorie per un valore complessivo di nominali US$
275'000'000; nel medesimo atto ha pure ingiunto a C.________ il pagamento di
una cauzione processuale di fr. 5'000'000.-- entro il termine di 30 giorni, in
applicazione dell'art. 153 CPC/TI.

2.2 Preso atto del mancato versamento della cauzione processuale entro il
termine assegnato, il 12 giugno 2007 l'avv. B.________ ha postulato lo stralcio
della causa.

In occasione della discussione svoltasi il 6 luglio 2007 il Pretore ha
constatato (solo) l'estinzione del procedimento cautelare a seguito del mancato
pagamento della cauzione.

2.3 Nel frattempo, il 30 gennaio 2007 anche la E.________ aveva inoltrato una
domanda processuale, facendo valere la propria immunità giurisdizionale come
Stato sovrano.
La questione è stata discussa in occasione dell'udienza tenutasi il 16 aprile
2007.

3.
Con decreto del 28 febbraio 2008 il Pretore ha statuito tanto sulla domanda
processuale del 30 gennaio 2007 quanto sull'istanza del 12 giugno 2007,
respingendole entrambe. Egli ha pertanto fissato a C.________ un termine di 30
giorni per depositare una cauzione processuale di fr. 6'500'000.--, destinata a
garantire le spese e ripetibili dell'avv. B.________ e del A.________SpA nella
causa di merito.

4.
4.1 Il 12 marzo 2008 C.________ è insorta dinanzi alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Canton Ticino onde ottenere la modifica del predetto
decreto nel senso della reiezione dell'istanza di cauzione. La richiesta
tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello, formulata
contestualmente a esso, è stata accolta il 1° aprile 2008.

Sia l'avv. B.________, che il A.________SpA e la E.________ hanno proposto di
respingere l'appello. D.________ è rimasto silente.

4.2 Il 7 aprile 2008 la E.________ è a sua volta insorta dinanzi alla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino onde ottenere la modifica del
decreto emanato il 28 febbraio 2008 nel senso di accertare la sua immunità
giurisdizionale.

Sia l'avv. B.________, che il A.________SpA e C.________ hanno proposto di
respingere l'appello. D.________ è nuovamente rimasto silente.

4.3 Statuendo il 24 settembre 2009, la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Canton Ticino ha respinto l'appello della E.________ e parzialmente accolto
quello di C.________, alla quale ha "fissato un termine di 30 giorni per
depositare una cauzione processuale di fr. 150'000.-- costituita da una
garanzia bancaria rilasciata da un istituto di credito svizzero o avente sede
in Svizzera".

5.
Il 29 ottobre 2009 l'avv. B.________ e il A.________SpA sono insorti dinanzi al
Tribunale federale con un "ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale" volto all'annullamento della sentenza cantonale e alla
conferma del decreto pretorile in punto all'ammontare della cauzione
processuale.
Né le controparti né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi
sul gravame.

Il 23 novembre 2009 C.________ ha domandato la prestazione, da parte del
A.________SpA, di una cauzione processuale di almeno fr. 20'000.--, destinata a
garantire la rifusione delle spese ripetibili nel caso di soccombenza in sede
federale (art. 62 cpv. 2 LTF).

6.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

6.1 Giusta l'art. 90 LTF il ricorso è di principio proponibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento. Può essere inoltrato contro
decisioni incidentali separate dal merito, che non riguardano la competenza o
la ricusazione (cfr. art. 92 LTF) - com'è quella in rassegna - soltanto se
"esse possono causare un pregiudizio irreparabile" (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF)
oppure "se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa" (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

Questa regolamentazione si basa su motivi di economia procedurale; nella sua
qualità di Corte suprema il Tribunale federale dovrebbe infatti essere chiamato
a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura.
Rimangono riservati i casi appena descritti, nei quali la legge autorizza
eccezionalmente il ricorso immediato al Tribunale federale contro decisioni
pregiudiziali o incidentali (DTF 133 III 629 consid. 2.1 pag. 631).

Per giurisprudenza invalsa, spetta alla parte che ricorre il compito di
allegare e dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF sono
adempiute (DTF citata consid. 2.31 e 2.4.2).

6.2 Come anticipato, la decisione con la quale viene ordinata la prestazione di
una cauzione processuale è una decisione incidentale che può venir impugnata se
sono adempiuti i requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

Secondo costante prassi, tale decisione è sempre suscettibile di cagionare un
pregiudizio irreparabile alla parte che viene obbligata a fornire la garanzia,
poiché se essa non presta la cauzione nel termine stabilito la causa viene
stralciata dal ruolo (art. 153 cpv. 3 CPC/TI) rispettivamente viene dichiarata
inammissibile (cfr. sentenza 4A_318/2009 del 30 settembre 2009 consid. 1.1 con
rinvio).

In concreto, però, sono i beneficiari della cauzione processuale che ricorrono
al Tribunale federale, onde ottenere la prestazione di un importo superiore a
quello stabilito nell'atto impugnato. Per le ragioni spiegate al consid. 6.1,
il Tribunale federale può entrare nel merito di un simile rimedio solo se la
parte ricorrente allega e dimostra che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1
LTF sono soddisfatte. Ora, nel loro allegato i ricorrenti non hanno speso una
parola sulla ricevibilità del ricorso sotto il profilo dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

6.3 In queste circostanze, considerato che il ricorso è manifestamente motivato
in maniera insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

Visto l'esito del procedimento, la domanda tendente alla prestazione di
garanzie per la procedura federale presentata da C.________ - prematura visto
che non era stata invitata a determinarsi sul ricorso - è priva d'oggetto.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda tendente alla prestazione di garanzie per la procedura federale è
priva d'oggetto

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 21 gennaio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi