Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.505/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_505/2009

Sentenza del 13 gennaio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kiss,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.A.________,
B.A.________,
C.________,
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
ricorrenti,

contro

D.________,
patrocinata dall'avv. Damiano Brusa,
opponente.

Oggetto
ricusa del Pretore, procedura civile,

ricorso in materia civile con simultaneo ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2009 dalla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 25 febbraio 2009 D.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, con un'azione di rivendicazione della proprietà volta ad ottenere
dagli avv. A.A.________ e B.A.________ e dalla C.________ la consegna di due
cartelle ipotecarie di fr. 500'000.-- ognuna, gravanti le particelle xxx, yyy e
zzz di Lugano (causa inc. OA.2009 100).

B.
Nella petizione D.________ ha fra l'altro chiesto il blocco delle due cartelle
ipotecarie in via cautelare, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli
in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP (causa inc. DI.2009.250).

La richiesta è stata accolta con decreto supercautelare del 26 febbraio 2009.

C.
Il giorno seguente la C.________ ha ricusato il Pretore e sollecitato la revoca
del decreto supercautelare.
C.a Mediante decreto del 2 marzo 2009 il Pretore ha rigettato lui stesso
l'istanza di ricusa - con richiamo alla DTF 129 III 445 consid. 4.2.2. pag. 464
- rilevando che si trattava della quarta domanda analoga formulata nei suoi
confronti. Nel medesimo decreto egli ha revocato con effetto immediato il
blocco delle cartelle ipotecarie da lui disposto senza contraddittorio.
C.b Il 6 marzo successivo gli avv. A.A.________ e B.A.________ e la C.________
sono insorti dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino onde ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo alla loro
impugnativa, l'annullamento dei due predetti decreti e l'astensione del Pretore
dal proprio ufficio.

Il Pretore - competente in forza dell'art. 96 cpv. 3 CPC/TI - ha rifiutato di
concedere effetto sospensivo all'appello.

Statuendo il 20 aprile 2009, la I Camera civile ha dichiarato privo d'oggetto
l'appello in quanto rivolto contro il decreto supercautelare del 26 febbraio
2009 e, in questa misura, l'ha stralciato dai ruoli.
Con riferimento al decreto del 2 marzo 2009 sulla ricusa, la medesima Corte ha
deciso che, avendo il Pretore rifiutato di accordare effetto sospensivo
all'appello diretto contro la reiezione della ricusa, l'appello sarà trattato
"con la prima appellazione sospensiva", così come prescritto dall'art. 96 cpv.
4 CPC/TI.

Questa decisione non è stata impugnata.

D.
Il 5 ottobre 2009 gli avv. A.A.________ e B.A.________ e la C.________ hanno
inoltrato alla I Camera civile un'istanza "al di fuori d'un formale rimedio di
diritto" volta a far esaminare "anticipata-mente e subito" l'appello da loro
inoltrato contro il decreto del 2 marzo 2009.

Statuendo il 7 ottobre 2009, il Tribunale d'appello ha rifiutato di entrare nel
merito di tale richiesta, irricevibile.

E.
Prevalendosi della violazione di numerose norme della Costituzione federale e
del diritto processuale ticinese nonché dell'art. 6 n. 1 CEDU, il 14 ottobre
2009 gli avv. A.A.________ e B.A.________ e la C.________ sono insorti dinanzi
al Tribunale federale con un ricorso in materia civile con simultaneo ricorso
sussidiario in materia costituzionale, onde ottenere la modifica della predetta
decisione nel senso dell'accoglimento dell'istanza di ricusa e, di conseguenza,
dell'annullamento di tutti i provvedimenti adottati dal Pretore avv. E.________
nell'ambito di questa causa (OA.2009.100 e DI.2009.250); subordinatamente
chiedono il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale affinché statuisca sulla
ricusa.
E.a Contestualmente al gravame essi hanno postulato la concessione dell'effetto
sospensivo e l'adozione di vari provvedimenti supercautelari urgenti,
segnatamente l'immediata sospensione inaudita altera parte e nelle more del
giudizio sull'effetto sospensivo di ogni effetto delle sette decisioni
supercautelari pronunciate dal Pretore - inclusa quella concernente il
deferimento degli avv. A.A.________ e B.A.________ al foro penale - e la
sospensione del Pretore avv. E.________ da ogni funzione nell'attuale
procedura.

Queste richieste sono state respinte il 22 ottobre 2009.
E.b Né l'opponente né il Tribunale d'appello sono stati invitati a esprimersi
sul ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

2.
A monte della decisione oggetto dell'attuale procedura ricorsuale v'è l'azione
di rivendicazione della proprietà di due cartelle ipotecarie del valore di fr.
500'000.-- ciascuna. Trattandosi di una controversia concernente una causa
civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.--
(art. 51 cpv. 1 lett. c, 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) è dunque di principio
aperta la via del rimedio ordinario del ricorso in materia civile.

Ciò comporta l'inammissibilità, d'acchito, del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF; DTF 133 III 545 consid. 5).

3.
La possibilità, di principio, d'introdurre un ricorso in materia civile non
significa ancora che quello presentato nel caso in rassegna sia ammissibile.

3.1 Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro le decisioni parziali
indicate nell'art. 91 LTF così come contro decisioni pregiudiziali e
incidentali separate dal merito che riguardano la competenza o la ricusazione
(art. 92 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente il ricorso è ammissibile soltanto se "esse possono causare un
pregiudizio irreparabile" (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure "se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa"
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

3.2 In concreto, i ricorrenti assimilano l'atto da loro contestato a una
decisione sulla ricusa, direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale
in virtù dell'art. 92 LTF.
Si tratta di una tesi assai discutibile. Nell'atto impugnato il Tribunale
d'appello non si è infatti determinato in alcun modo sulla domanda di ricusa,
limitandosi a dichiarare irricevibile un'istanza presentata "al di fuori d'un
formale rimedio di diritto", volta a far esaminare "anticipatamente e subito"
l'appello contro la reiezione della domanda di ricusa.

3.3 A mente dei ricorrenti la decisione impugnata sarebbe comunque anche
suscettibile di cagionare loro un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art.
93 cpv. 1 lett. a LTF, "innescandosi validamente e senza più mezzi di difesa
dei ricorrenti a livello cantonale, al suo seguito, il deferimento al Ministero
Pubblico dei qui ricorrenti [...] nonché il blocco delle cartelle ipotecarie,
con pregiudizio grave e definitivo della posizione processuale e materiale dei
qui ricorrenti in quattro procedure [...]".

3.4 La ricevibilità del gravame da questo profilo non necessita di essere
ulteriormente dibattuta, dato ch'esso è comunque manifesta mente votato
all'insuccesso a causa del suo contenuto, per i motivi esposti qui di seguito.

4.
Nel loro allegato i ricorrenti descrivono diffusamente l'annosa controversia
che li oppone agli eredi di F.________ e le varie procedure giudiziarie che ne
sono scaturite, con contestuali critiche all'agire del Pretore avv. E.________,
dimenticando che nel quadro dell'attuale procedimento ricorsuale il Tribunale
federale è chiamato a verificare solamente la decisione della I Camera civile
di non entrare nel merito dell'istanza ch'essi hanno presentato "al di fuori
d'un formale rimedio di diritto".

Ai fini del presente giudizio, non possono pertanto essere tenuti in nessuna
considerazione gli argomenti concernenti il diritto dei legali alla
remunerazione delle prestazioni fornite a F.________, quelli relativi
all'azione di rendiconto avviata dagli eredi di quest'ultimo nei loro confronti
e all'azione di rivendicazione della proprietà delle cartelle ipotecarie né,
infine, quelli concernenti la domanda di ricusa formulata nei confronti del
Pretore.

5.
L'istanza tendente all'esame anticipato dell'appello del 6 marzo 2009 è stata
dichiarata irricevibile poiché sollecita la I Camera civile a "trascurare gli
intendimenti del legislatore" e a "disattendere l'art. 96 cpv. 4 CPC/TI",
giusta il quale - come già stabilito nel decreto del 20 aprile 2009 - se non è
stato concesso effetto sospensivo, il ricorso contro un decreto processuale
viene trattato con la prima appellazione sospensiva.

5.1 Ora, il rispetto delle forme processuali è indispensabile per assicu-rare
un ordinato svolgimento del procedimento giudiziario, garantire la parità di
trattamento e l'applicazione del diritto materiale. Dinanzi al Tribunale
federale i ricorrenti non negano che con la loro richiesta essi tendono a
ottenere una deroga dalle regole procedurali ticinesi; loro stessi hanno
d'altro canto intitolato la loro domanda "istanza al di fuori d'un formale
rimedio di diritto". Si reputano tuttavia legittimati ad agire in tal modo per
il motivo che la disposizione procedurale evocata dai giudici cantonali non può
trovare applicazione al caso in esame, nel quale il Pretore ha egli stesso
deciso sulla domanda di ricusa presentata nei suoi confronti, e
successivamente, negato effetto sospensivo al ricorso presentato contro la sua
decisione. Invocano pertanto un'applicazione arbitraria dell'art. 96 CPC/TI e
chiedono un esame accessorio di costituzionalità di questa stessa norma.

Sennonché questi argomenti non riguardano tanto la decisione di non entrare nel
merito dell'istanza presentata "al di fuori d'un formale rimedio di diritto",
oggetto del presente ricorso, quanto il decreto del 20 aprile 2009, nel quale
la Corte cantonale ha deciso che, avendo il Pretore rifiutato di accordare
effetto sospensivo all'appello diretto contro la reiezione della ricusa -
com'era sua prerogativa in virtù dell'art. 96 cpv. 3 CPC/TI - l'appello sarà
trattato "con la prima appellazione sospensiva", come previsto dall'art. 96
cpv. 4 CPC/TI. Contro questa decisione i ricorrenti non si sono aggravati; essi
sono pertanto malvenuti a contestarla ora, al di fuori dei rimedi di diritto
previsti dalla legge.

5.2 Altrettanto inconferente è la censura relativa alla violazione della
garanzia a un giudice imparziale e indipendente nonché della garanzia
procedurale a un'autorità composta correttamente (art. 29 cpv. 1 e 30 Cost.,
art. 6 n. 1 CEDU), che la Corte cantonale avrebbe commesso avallando l'agire
del Pretore.

La Corte cantonale non si è (ancora) pronunciata su tale questione; essa ha
infatti ripetutamente spiegato che il giudizio sulla fondatezza dei motivi in
base ai quali il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione potrà infatti
avvenire solo nel quadro della sentenza emanata in esito alla prima
appellazione sospensiva.

5.3 I ricorrenti non hanno infine miglior fortuna laddove pretendono che,
omettendo di esaminare (e accogliere) l'istanza da loro presentata "al di fuori
d'un formale rimedio di diritto", la Corte cantonale permetterebbe al Pretore
contro il quale è pendente la domanda di ricusa (sospesa in appello) di
continuare a giudicare in un modo arbitrario e che tende all'abuso di potere
"con decisioni inappellabili prese nelle more della sospensione - da lui stesso
provocata - al fine di procrastinare la decisione stessa sulla ricusa sospesa
dalla I Camera civile fino al primo appello con effetto sospensivo".

L'argomento secondo cui, in sostanza, "il decreto del Pretore sarebbe uno
stratagemma giuridico per non consentire l'applicazione degli art. 26 segg. CPC
/TI", è già stato sollevato dinanzi all'autorità cantonale e da questa
adeguatamente evaso. La I Camera civile ha infatti escluso un suo intervento
"al di fuori d'un formale rimedio di diritto" per tale motivo, non essendo
un'autorità di vigilanza.

Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti non si confrontano con queste
considerazioni né indicano quali sarebbero i diritti violati dalla Corte
cantonale, sicché su questo punto il gravame si avvera inammissibile già per
carente motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 ).

5.4 In definitiva, i ricorrenti non sono stati in grado di presentare nessun
argomento suscettibile di sostanziare la tesi secondo cui, rifiutando di
entrare nel merito dell'istanza da loro presentata "al di fuori di un formale
rimedio di diritto", la I Camera civile del Tribunale d'appello avrebbe violato
il diritto costituzionale o applicato arbitrariamente il diritto processuale
cantonale.

6.
In assenza di adeguate censure contro la decisione impugnata, anche il ricorso
in materia civile, come quello sussidiario in materia costituzionale, risulta
pertanto inammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei
ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Alla controparte, che non è
stata invitata a determinarsi, non spetta alcuna indennità per ripetibili della
sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 gennaio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi