Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.4/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_4/2009

Sentenza del 29 giugno 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Aurelia Schröder,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Michelangelo Giorgetti,
opponente.

Oggetto
contratto di appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 novembre 2008 dalla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Con contratto del 10 marzo 1999 A.________ ha affidato all'architetto
B.________ la progettazione e la direzione lavori relativi alla costruzione di
una casa d'abitazione. La remunerazione dell'architetto è stata pattuita in fr.
50'000.--.

Lamentando l'esistenza di vari problemi sul cantiere riconducibili alla carente
direzione dei lavori, fonte di ritardi e di danni, ai quali l'architetto non ha
posto rimedio malgrado i ripetuti solleciti inviatigli in tal senso, il 30
agosto 1999 A.________ ha rescisso il contratto, esonerandolo con effetto
immediato dalle sue incombenze.

Contestati i rimproveri mossi contro di lui ed eccepita l'intempestività dello
scioglimento del contratto, il 3 settembre 1999 B.________ ha inviato alla
committente quattro fatture, postulando il versamento di: fr. 41'500.-- quale
onorario residuo d'architetto; fr. 3'867.85 per rilievi del terreno e sezioni
ufficiali e per la modinatura della casa; fr. 757.85 per lavori diversi
(formazione fori caminetto, sottomurazione vasche docce e spostamento
piastrelle); fr. 1'200.-- per lavori di sigillatura giunti serramenti esterni,
finestre e cantina. Il 13 settembre seguente ha spedito un'ultima nota di fr.
420.-- per spese di fotocopie e personale amministrativo.

B.
Visto il rifiuto opposto da A.________ alle sue richieste di pagamento e
l'opposizione da lei interposta ai due precetti esecutivi fatti spiccare in
relazione alle predette fatture, il 18 febbraio 2000 B.________ l'ha convenuta
dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano; in sede di conclusioni egli ha
tuttavia ridotto la propria pretesa a fr. 47'431.70, oltre interessi.

A.________ ha avversato le pretese dell'architetto anche in sede giudiziaria,
precisando fra l'altro di avergli già versato, il 25 marzo 1999, un acconto
sull'onorario di fr. 40'000.-- sicché nulla gli era più dovuto. In via
riconvenzionale ne ha inoltre domandato la condanna al pagamento di fr.
154'190.05, pari al danno da lei subito a causa degli errori di progettazione,
della carente direzione dei lavori e dei ritardi nell'esecuzione dell'opera
riconducibili alla cattiva coordinazione dei lavori. Anch'essa nell'allegato
conclusionale ha ridimensionato la propria pretesa, in fr. 85'944.95, oltre
interessi.
Statuendo il 3 maggio 2007 il Pretore ha accolto l'azione principale
limitatamente a fr. 42'687.85, oltre interessi, e la domanda riconvenzionale
per fr. 9'100.--, oltre interessi.

C.
Adita da A.________, con sentenza del 12 novembre 2008 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia pretorile
riducendo a fr. 41'087.85, oltre interessi, l'importo riconosciuto a
B.________, mentre il giudizio sull'azione riconvenzionale è stato confermato.

D.
Prevalendosi della violazione dell'art. 8 CC e di un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF, ovvero arbitrario
(art. 9 Cost.), il 2 gennaio 2009 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale
federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere la modifica della
sentenza cantonale nel senso dell'accoglimento parziale dell'appello e, di
conseguenza, dell'accoglimento dell'azione principale limitatamente a fr.
2'687.85, oltre interessi, nonché dell'accoglimento dell'azione riconvenzionale
per fr. 21'600.--, oltre interessi.

Nella risposta del 24 febbraio 2009 B.________ ha proposto l'integrale
reiezione del gravame, mentre la Corte cantonale non ha presentato
osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore
litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. a LTF), il
ricorso in materia civile risulta ricevibile.

2.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente si prevale della violazione del
diritto privato federale e di un accertamento manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, dei fatti. Ambedue le censure sono proponibili (art. 95 lett. a ed
art. 97 LTF).

2.1 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102
consid. 1.1 pag. 104 seg.). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2), il cui
campo di applicazione corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto
pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole
di motivazione sviluppate sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133
III 638 consid. 2).

2.2 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza criticata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF
133 IV 286 consid. 6.2).

Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252), un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto configura a sua volta una violazione di un diritto
fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39); la relativa
censura deve pertanto essere motivata conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In particolare, qualora sia lamentata la violazione
del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la
decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una
procedura d'appello, bensì occorre dimostrare, con un'argomentazione chiara e
dettagliata, che essa è manifestamente insostenibile (DTF 134 II 244 consid.
2.2; 133 III 638).

Chi intende correggere rispettivamente completare l'accertamento dei fatti per
ottenere una corretta applicazione del diritto deve inoltre indicare di aver
allegato le circostanze di fatto addotte nel ricorso già in sede cantonale, nei
modi e nei tempi previsti dalle disposizioni procedurali applicabili e di aver
fornito i relativi mezzi di prova (Messaggio concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag.
3894 e 3899). Altrimenti, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere
addotti dinanzi al Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 3).

3.
In concreto, dinanzi al Tribunale federale viene innanzitutto criticata la
decisione sull'azione principale. Così come il Pretore, anche la massima
istanza cantonale ha infatti negato che l'importo di fr. 40'000.-- versato in
contanti dalla ricorrente il 25 marzo 1999 fosse un acconto sulla mercede
pattuita nel contratto firmato il 10 marzo 1999 e ha stabilito che, come
asseverato dall'architetto, tale pagamento era avvenuto a saldo della fattura
del 24 febbraio 1999, relativa ad altre sue prestazioni.

La ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di aver violato l'art. 8 CC
rispettivamente di aver accertato in modo arbitrario i fatti.

3.1 Giusta l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre
il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la
prova.
3.1.1 Questa norma regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto
civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le
conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 134 III 224 consid. 5 pag. 231 seg;
130 III 321 consid. 3.1 pag. 323). Essa non disciplina per contro
l'apprezzamento probatorio, ovvero non prescrive al giudice quali prove
assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria (DTF 122 III 219
consid. 3c pag. 223). Quando sulla base dell'apprezzamento delle prove il
giudice raggiunge il convincimento della veridicità del fatto allegato, la
questione della ripartizione dell'onore della prova non si pone più e la
censura fondata sulla violazione dell'art. 8 CC diviene senza oggetto (DTF 134
II 235 consid. 4.3.4 pag. 241; 130 III 591 consid. 5.4 pag. 601seg.).

In linea di principio, la parte gravata dall'onere probatorio è tenuta ad
apportare la prova piena di quanto da lei asserito, ovvero a fornire elementi
suscettibili di convincere il giudice che le sue allegazioni sono
oggettivamente attendibili. In determinati casi, quando la prova piena non è
possibile o non è ragionevolmente esigibile, la legge, così come la dottrina e
la giurisprudenza, pongono esigenze meno severe al grado della prova che la
parte a cui incombe l'onere della prova è tenuta ad apportare ed ammettono il
grado della verosimiglianza preponderante, rispettivamente della semplice
verosimiglianza (cfr. DTF 133 III 81 consid. 4.2.2 pag. 88; 132 III 715 consid.
3.1 pag. 719; 130 III 321 consid. 3.2 pag. 324). La questione di sapere quale
grado di certezza o di verosimiglianza sia esigibile in un caso concreto
attiene al diritto federale, mentre quella di sapere se tale grado sia stato
raggiunto attiene all'apprezzamento delle prove (sentenza 4C.64/2003 del 18
luglio 2003 in Pra 2004 n. 28 pag. 135, consid. 4 pag. 137).
3.1.2 Nella fattispecie in rassegna la ricorrente assevera in primo luogo che
"la sentenza impugnata fonda la propria convinzione non su prove, ma su meri
indizi".

Quest'affermazione non trova riscontro nella pronunzia cantonale. Non risulta
che la Corte ticinese non abbia raggiunto il pieno convincimento della
fondatezza degli argomenti dell'architetto e si sia accontentata della
verosimiglianza, disattendendo così il grado della prova richiesto. Dal tenore
della sentenza emerge chiaramente che, tenuto conto dei documenti versati agli
atti, della perizia giudiziaria e degli accertamenti in merito al comportamento
tenuto dalle parti, la Corte è giunta alla conclusione che la somma di fr.
40'000.-- era stata versata a saldo della fattura del 24 febbraio 1999 e non
costituiva quindi un acconto sull'onorario di fr. 50'000.-- pattuito nel
contratto del 10 marzo 1999. Di conseguenza la questione dell'onere della prova
è divenuta priva d'oggetto (DTF 134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241; 130 III 591
consid. 5.4 pag. 601seg.).

Qualora l'argomentazione della ricorrente dovesse essere intesa nel senso che,
sulla base degli elementi di prova agli atti, il Tribunale d'appello non poteva
- senza incorrere nell'arbitrio - maturare il convincimento della fondatezza
della pretesa dell'opponente bensì al massimo reputarla verosimile, la censura
risulta d'acchito inammissibile siccome non motivata conformemente alle
esigenze descritte al consid. 2.2.

La ricorrente non può infine essere seguita nemmeno laddove rimprovera ai
giudici ticinesi di aver aderito alle tesi dell'opponente pur avendo espresso
"dubbi su come si sono svolti i fatti". La Corte cantonale ha osservato che "il
fatto che l'appellato abbia suddiviso la mercede in due parti, facendone
figurare solo una metà sul contratto, così come il fatto che l'appellante abbia
versato la non indifferente somma di fr. 40'000.-- in contanti, senza lasciare
traccia del pagamento e senza neppure farsi rilasciare una ricevuta, lascia
sorgere qualche dubbio sulle reali intenzioni delle parti". Manifestamente i
dubbi, rispettivamente le perplessità espresse - a titolo abbondanziale - dalla
Corte riguardavano le modalità di pagamento dell'onorario scelte dalle parti,
non invece l'esistenza della pretesa residua dell'opponente.
3.1.3 Considerato tutto quanto appena esposto, la censura relativa alla
violazione dell'art. 8 CC si avvera manifestamente infondata, nella misura in
cui è ammissibile.

3.2 Gli altri argomenti riguardano l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti.
3.2.1 Il Tribunale d'appello ha accertato che quando ha ricevuto la fattura del
3 settembre 1999 relativa a un onorario di fr. 41'500.--, senza alcuna menzione
della somma di fr. 40'000.-- già versata, la ricorrente ha postulato la
riduzione della nota professionale adducendo che a dipendenza della disdetta
del contratto non tutte le prestazioni erano state eseguite, senza fare alcun
riferimento all'avvenuto pagamento di fr. 40'000.--. Tale comportamento - ha
rilevato la Corte ticinese - stride con la sua successiva tesi dell'avvenuto
pagamento integrale anticipato della mercede, fatta valere per la prima volta
in corso di causa.

Già sulla scorta di questo accertamento relativo al comportamento della
ricorrente, successivo alla conclusione del contratto (e alla sua cessazione) e
quindi indicativo della portata da lei realmente attribuita all'accordo (DTF
129 III 675 consid. 2.3 pag. 680), la Corte cantonale poteva concludere, senza
incorrere nell'arbitrio, che la ricorrente stessa non ha mai ritenuto, prima
dell'inizio della causa giudiziaria, che le prestazioni delle quali il 3
settembre 1999 l'opponente ha rivendicato il pagamento fossero già state
remunerate. Giovi osservare che, diversamente da quanto accaduto nel caso
giudicato nella DTF 112 II 500, richiamato nel gravame, la ricorrente non è
rimasta silente né inattiva dopo aver ricevuto la fattura; essa ha reagito,
domandandone la riduzione per un motivo - la mancata ultimazione delle
prestazioni - ben diverso da quello poi invocato in sede giudiziaria. Con il
suo comportamento essa ha dunque ammesso l'esistenza di un debito residuo nei
confronti dell'opponente, seppur per un importo diverso da quello da lui
preteso. Contrariamente a quanto pare voler sostenere nel suo allegato, il
fatto ch'essa abbia reagito per il tramite del suo avvocato, nel quadro di uno
scambio di corrispondenza fra legali volto a raggiungere un'intesa transattiva,
non indebolisce questa conclusione ma anzi la rafforza.

Ne discende che il Tribunale d'appello non ha violato il divieto dell'arbitrio
ammettendo che le prestazioni dell'architetto non sono state retribuite in
maniera completa.
3.2.2 In queste circostanze, la questione di sapere se la ricorrente avesse
ricevuto e contestato la fattura del 24 febbraio 1999, non è determinante ai
fini del giudizio, sicché si può prescindere dall'esame delle obiezioni
sollevate a questo proposito.

Lo stesso vale per le critiche rivolte contro l'affermazione dei giudici
ticinesi secondo cui lei stessa - seppur non gravata dall'onere probatorio -
avrebbe potuto produrre l'atto notarile citato nella predetta fattura, se lo
avesse reputato decisivo.

3.3 La decisione del Tribunale d'appello di concedere all'architetto il diritto
al pagamento dell'onorario residuo resiste pertanto alla critica.

4.
Come già detto, le autorità giudiziarie cantonali hanno accolto l'azione
riconvenzionale limitatamente a fr. 9'100.--.

4.1 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente contesta il mancato
riconoscimento di fr. 2'500.-- per il danno derivante dal ritardo nella
consegna della casa.

Ambedue le istanze cantonali hanno rifiutato questa pretesa già per il motivo
che non è stato dimostrato che senza la revoca del mandato all'architetto vi
sarebbe stato un ritardo nella consegna dell'opera. Avendo la committente
sciolto il contratto prima della fine dei lavori, ancor prima che fosse scaduto
il termine di consegna, non è possibile sapere se, nell'eventualità che il
contratto fosse stato portato a termine, i lavori sarebbero stati finiti per
tempo oppure no.

La ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di aver fondato il loro giudizio
su di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ovvero arbitrario. Gli
argomenti ch'essa adduce a sostegno di questa sua tesi fanno però riferimento a
fatti privi di riscontro nel giudizio impugnato, che la ricorrente nemmeno
pretende di aver già allegato in sede cantonale nei modi e nei tempi previsti
dal codice procedurale di rito (cfr. quanto esposto al consid. 2.2). Su questo
punto il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carente
motivazione.

4.2 Pure censurato è il mancato riconoscimento di fr. 10'000.-- per il danno
derivante dall'errata progettazione della cantina, che in contrasto con quanto
pattuito non permette la conservazione dei vini ed è quindi utilizzabile
unicamente quale ripostiglio.

Assodato che effettivamente la cantina non si presta alla conservazione del
vino, i giudici cantonali hanno respinto la pretesa avanzata dalla ricorrente a
questo titolo perché dall'istruttoria è emerso che il locale è stato costruito
conformemente ai piani, ad eccezione della ventilazione; non risulta infatti
che fossero state specificate particolari esigenze. Non essendo provato che
doveva trattarsi di una cantina per la conservazione del vino - ha concluso la
Corte ticinese - non è neppure dimostrato che il fatto di non poterla
utilizzare a tale scopo costituisce difetto. Per quanto concerne invece le
accertate carenze della ventilazione, il minor valore non è stato provato.

A mente della ricorrente i giudici ticinesi avrebbero violato l'art. 8 CC
ponendo a suo carico l'onere di dimostrare di aver richiesto un locale per la
conservazione del vino, allorquando nel piano di costruzione tale locale era
espressamente denominato "cantina" e "secondo la normale e corrente accezione
del termine una cantina è un locale completamente o (solo in parte)
sotterraneo, adibito alla conservazione, all'invecchiamento o anche alla
lavorazione del vino". In queste circostanze, sostiene la ricorrente, toccava
semmai all'opponente dimostrare che gli era stato richiesto un semplice
ripostiglio, per cui la denominazione cantina da lui scritta dai piani non
aveva l'accezione che di regola viene data a questo termine, e che pertanto il
locale poteva difettare di quei requisiti di conformità e funzionalità
indispensabili per la conservazione del vino.
La censura è destinata all'insuccesso già perché, contrariamente a quanto
preteso nel gravame, il termine "cantina" non significa esclusivamente cantina
per il vino. Il dizionario della lingua italiana Devoto/Oli, edizione
2004-2005, fornisce infatti, oltre all'accezione ritenuta dalla ricorrente,
anche una definizione estensiva (e assai diffusa): "Qualsiasi ambiente
interrato adibito a magazzino o ripostiglio; anche lo scantinato di un
edificio". Non risulta inoltre che in sede cantonale la ricorrente abbia
proposto questo argomento; la sentenza impugnata non ha assolutamente
affrontato questa tematica bensì si è limitata a constatare che la cantina è
stata eseguita conformemente ai piani approvati dalla ricorrente. Considerato
quanto appena esposto non si può rimproverare al Tribunale di appello di aver
violato il diritto per aver posto a carico della ricorrente l'onere di
dimostrare di aver esplicitamente richiesto che il locale cantina fosse idoneo
alla conservazione del vino e, in assenza di tale prova, per aver ritenuto che
la realizzazione di una cantina ripostiglio corrispondeva all'incarico
ricevuto.

1.
Ciò comporta la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 29 giugno 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi