Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.497/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_497/2009

Sentenza del 18 maggio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
assicurazione complementare,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2009 dal Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino.
Visto:
che il 21 marzo 2009 B.________ ha chiesto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni di condannare A.________ SA a rimborsarle fr. 2'700.--, con
interessi di mora dal 4 ottobre 2007, dei fr. 3'200.-- fatturati
dall'assistente a domicilio per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2007;
che la pretesa si fondava sull'assicurazione integrativa Hospital Comfort
Bonus, che copre, a determinate condizioni, i costi dell'aiuto domestico in
ragione di fr. 90.-- per al massimo 30 giorni all'anno;
che la convenuta ha risposto di respingere la petizione;
che statuendo l'8 settembre 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
stabilito che non sono adempiute le condizioni per l'erogazione di prestazioni
Hospital Comfort Bonus ma che lo sono invece quelle dell'assicurazione
integrativa Cura, che dà diritto a un'indennità giornaliera forfettaria di fr.
90.--;
che facendo uso della facoltà concessagli dall'art. 20 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
23 giugno 2008 (Lptca), secondo cui le conclusioni delle parti non sono
vincolanti, esso ha di conseguenza condannato la convenuta a pagare all'attrice
l'importo totale di fr. 3'200.-- della fattura dell'aiuto domiciliare, con
interessi al 5 % dal 21 marzo 2009;
che A.________ SA insorge con ricorso in materia civile del 6 ottobre 2009
chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale;
che l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso,
mentre l'attrice ha proposto di respingerlo con risposta del 16 novembre 2009;

considerando:
che i litigi concernenti le assicurazioni complementari rette dalla legge
federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (RS 221.229.1) hanno
natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF) e aprono la via del ricorso in materia
civile (DTF 133 III 439 consid. 2.1) nonostante che il diritto ticinese li
deferisca al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sentenza 4A_371/2009 del
30 novembre 2009, consid. 1.1);
che la ricorrente sostiene che la prestazione litigiosa di fr. 3'200.-- è da
considerarsi periodica nel senso dell'art. 51 cpv. 4 LTF, lasciando così
intendere che il valore della causa raggiungerebbe la soglia dell'art. 74 cpv.
1 lett. b LTF;
che in effetti, sebbene la Corte ticinese abbia statuito in merito a una
fattura singola dell'aiuto domiciliare, nella motivazione ha spiegato che la
prestazione assicurata è dovuta dal 1° gennaio 2007 e per un periodo
indeterminato, se l'indicazione medica sarà confermata;
che non è necessario approfondire la proponibilità del gravame sotto questo
profilo poiché esso deve comunque essere dichiarato inammissibile per
motivazione insufficiente;
che all'obbligo minimo di allegazione e motivazione che vige per il diritto
federale (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) si contrappone quello accresciuto che occorre
rispettare per le censure di violazione dei diritti fondamentali e del diritto
cantonale, che il Tribunale federale esamina soltanto se il ricorrente le
solleva e motiva in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF), analogamente a
quanto era richiesto per il vecchio ricorso di diritto pubblico (DTF 134 II 244
consid. 2.2);
che i fatti accertati nella sentenza impugnata sono in linea di principio
vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), per cui il
ricorrente, per contestarli, deve dimostrare d'un canto che sono stati
accertati o violando il diritto o in modo manifestamente errato, dall'altro che
l'eliminazione del vizio può avere un'influenza determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF);
che inoltre, siccome l'accertamento dei fatti manifestamente inesatto, ossia
arbitrario, configura la violazione di un diritto fondamentale - l'art. 9 Cost.
- anche in quest'ambito occorre rispettare le esigenze di motivazione dell'art.
106 cpv. 2 LTF (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39) e dimostrare perciò con
argomentazione chiara e circostanziata che la sentenza impugnata ha travisato
il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni
valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare
l'esito della lite oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretando questi in modo insostenibile
(DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rif.);
che laddove la ricorrente si dice "piuttosto perplessa circa le modalità di
applicazione" dell'art. 20 cpv. 2 Lptca, avendole l'autorità cantonale chiesto
delucidazioni sull'assicurazione integrativa Cura senza renderla però
"formalmente attenta" che tale copertura sarebbe stata concessa all'assicurata,
non rispetta le esigenze accresciute di motivazione delle critiche volte contro
l'applicazione del diritto cantonale;
che la ricorrente commette il medesimo errore quando asserisce che l'attrice
non ha provato le mansioni concrete dell'aiuto domiciliare, che i certificati
medici non attestano che l'assistenza sia necessaria, che gli atti non rivelano
la formazione specifica della persona che presta l'aiuto e che il termine di
attesa contrattuale non ha iniziato a decorrere;
che infatti, benché tali critiche riguardino l'accertamento dei fatti, più
precisamente l'apprezzamento delle prove, la ricorrente propone soltanto
censure generiche e appellatorie, che non rispettano i requisiti dell'art. 106
cpv. 2 in relazione con l'art. 9 Cost.;
che la Corte ticinese ha ricercato la ratio dell'art. 8 delle condizioni
particolari dell'assicurazione Cura sulla base del testo italiano, tedesco e
francese e mediante il raffronto con una versione più recente non applicabile
ai rapporti tra le parti, per giungere a concludere che la disposizione esige
che le condizioni di salute che danno diritto alle prestazioni assicurate
devono essere realizzate durante il periodo di attesa, ma non che le cure delle
quali è chiesto il rimborso siano state effettivamente dispensate già a quel
momento;
che la ricorrente contesta tale interpretazione, ma non si confronta affatto
con la motivazione articolata del giudizio impugnato, limitandosi a sostenere
che, a suo parere, l'art. 8 citato impone anche che l'assicurato chieda
prestazioni assicurative già durante il periodo di attesa;
che ne viene l'inammissibilità integrale del gravame e il conseguente addebito
delle spese di giudizio alla ricorrente (art. 66 cpv. 1);
che all'opponente, che non è patrocinata e non fa valere di avere affrontato
oneri particolari, non è assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede
federale (DTF 133 III 439 consid. 4 pag. 446);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Non
sono assegnate ripetibili.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni