Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.486/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_486/2009

Sentenza del 3 febbraio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.A.________,
B.A.________,
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
ricorrenti,

contro

C.C.________,
D.C.________,
E.________,
patrocinati dall'avv. Damiano Brusa,
opponenti.

Oggetto
ricusa del Pretore,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 24 agosto 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Tra il 1989 e il 1995 A.A.________ e B.A.________ hanno assistito F.C.________
nella tutela dei suoi interessi ereditari nella successione della madre. Una
volta terminato il mandato, fra le parti sono sorti gravi disaccordi in merito
alla remunerazione dei legali, sfociati in varie procedure che durano ancora
oggi.
A.a Il 20 aprile 2005 F.C.________ è deceduto e gli sono subentrati gli eredi
C.C.________, D.C.________ e E.________ (di seguito: gli eredi C.________).
A.b Con precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 gli eredi C.________,
richiamandosi all'art. 488a CPC/TI (azione di rendiconto), hanno chiesto la
consegna di diversi documenti e informazioni. A.A.________ e B.A.________ hanno
interposto opposizione e la controversia è proseguita sino al Tribunale
federale, che con sentenza del 9 giugno 2008 (4A_20/2008) ha confermato
l'obbligo dei mandatari di trasmettere i seguenti documenti: "copia dell'atto
di cessione B.A.________ e A.A.________ a X.________ del 29 dicembre 1994;
resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre
1990 nella causa ereditaria promossa contro il dottor G.________; resoconto
scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa
yyy, appartenenti a H.________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione
nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e
quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati."

B.
Sostenendo che A.A.________ e B.A.________ non hanno dato seguito a questa
sentenza, il 15 dicembre 2008 gli eredi C.________ hanno nuovamente adito la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di emanazione del
decreto esecutivo, giusta l'art. 497 segg. CPC/TI, tendente alla consegna dei
citati atti da parte dei legali.

Il 17 dicembre 2008 il Pretore ha citato le parti a comparire lunedì 9 febbraio
2009 per procedere alla discussione sull'istanza.

L'8 gennaio 2009 A.A.________ ha presentato una domanda di ricusa nei confronti
del Pretore adito.

C.
Il 20 gennaio 2009 l'incarto è stato trasmesso alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino per competenza (art. 30 CPC/TI)
unitamente alle osservazioni del Pretore del 20 gennaio 2009 e a quelle delle
controparti, datate 16 gennaio 2009.
C.a Con ordinanza del 3 marzo 2009 la Presidente della Camera adita ha ammesso
le lettere inoltratele il 21 e 22 gennaio 2009 dal ricusante quale replica e
assegnato a Pretore e controparti un termine per duplicare; nel medesimo atto
ha respinto la domanda A.A.________ di congiungere la procedura di ricusa in
corso con quella analoga avviata il 27 febbraio 2009 nell'ambito di un'altra
causa e di acquisire agli atti un plico di documenti relativo a quest'ultima
causa.

Il 6 marzo seguente la stessa giudice ha respinto sia la domanda di
riconsiderare la precedente ordinanza "almeno per quanto attiene alla
produzione in atti di un plico di documenti" sia l'istanza - presentata in via
subordinata - di restituzione in intero del termine per la produzione di nuove
prove, volta ad acquisire in atti il medesimo plico di documenti e a richiamare
gli incarti di merito in relazione ai quali è stata formulata la nuova istanza
di ricusa del 27 febbraio 2009.

In sede di duplica tanto il Pretore quanto gli eredi C.________ hanno ribadito
di non ravvisare gli estremi per la ricusa.

All'udienza di discussione del 6 maggio 2009, le parti hanno notificato
ulteriori mezzi di prova che sono stati solo parzialmente ammessi dalla
Presidente, dopodiché l'istruttoria si è chiusa e l'udienza è proseguita come
dibattimento finale; tutte le parti si sono riconfermate nelle precedenti
posizioni.
C.b Statuendo il 24 agosto 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto l'istanza di ricusa, nella limitata misura in cui
l'ha ritenuta ricevibile. Buona parte delle circostanze addotte nell'istanza di
ricusa presentata l'8 gennaio 2009 - hanno osservato i giudici ticinesi - sono
state infatti già vagliate nella sentenza del 14 luglio 2008.

D.
Il 30 settembre 2009 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la modifica
della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'istanza di ricusa
rispettivamente, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e
delle tre decisioni incidentali che l'hanno preceduta, con rinvio della causa
alla II Camera civile del Tribunale d'appello per completamento d'istruttoria e
nuovo giudizio.
D.a Il 5 ottobre 2009 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore scritto di
precisazione, adducendo anche fatti nuovi successivi all'introduzione del
ricorso in materia civile.
D.b Il 9 ottobre seguente essi hanno poi introdotto una nuova "integrazione con
domanda di misure superprovvisionali urgenti".

Con decreto del 14 ottobre 2009 la Presidente della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale domanda, i
provvedimenti richiesti non essendo riferiti alla procedura di ricusa in
rassegna né a quella di emanazione del decreto esecutivo avviata dagli eredi
C.________ il 15 dicembre 2008.
D.c L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata
contestualmente al gravame è stata invece respinta il 30 ottobre 2009.
D.d Nella risposta presentata il 3 novembre 2009 gli eredi C.________ hanno
proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via
subordinata, di respingerlo nel merito.

La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dal canto suo
comunicato di non avere nessuna osservazione e si è riconfermata nelle
motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Il ricorso appare d'acchito inammissibile in quanto presentato da
B.A.________, la quale non risulta aver partecipato alla procedura di ricusa in
sede cantonale.

1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) A.A.________, parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), contro la decisione
sulla ricusazione (art. 92 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in relazione a una causa civile di carattere
pecuniario il cui valore litigioso supera ampiamente fr. 30'000.-- (art. 72 e
74 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. quanto già esposto al riguardo nella sentenza 4A_20
/2008 del 9 giugno 2008), il ricorso in materia civile risulta ricevibile,
sotto questo profilo.

1.3 Il gravame appare ricevibile anche in quanto rivolto contro le tre
decisioni incidentali pronunciate - il 3 marzo, il 6 marzo e il 6 maggio 2009 -
dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello.

Queste decisioni - concernenti la mancata assegnazione di un termine per
replicare alle osservazioni di controparte, la mancata congiunzione con la
procedura di ricusa avviata il 27 febbraio 2009 nonché la mancata assunzione di
mezzi di prova - non potevano essere impugnate prima della decisione sulla
ricusa e sono suscettibili d'influire sul contenuto della stessa (art. 93 cpv.
3 LTF).

1.4 Irricevibili risultano invece lo scritto inoltrato il 5 ottobre 2009, con
l'annessa documentazione, e tutti i documenti che il ricorrente ha continuato a
inoltrare al Tribunale federale nel corso della procedura, eccezion fatta,
evidentemente, per la domanda di adozione di provvedimenti supercautelari del 9
ottobre 2009, evasa il 14 ottobre seguente.

Come ammesso dallo stesso ricorrente nell'allegato ricorsuale del 30 settembre
2009, il termine di ricorso è scaduto il 1° ottobre 2009 (art. 48 cpv. 1 LTF).
Gli atti inoltrati successivamente - senza che siano state nemmeno allegate le
condizioni per una restituzione in intero del termine (cfr. art. 50 LTF) - non
possono pertanto venir tenuti in considerazione ai fini dell'attuale giudizio.

2.
La controversia verte sulla domanda di ricusa proposta contro un magistrato che
il ricorrente sente prevenuto nei suoi confronti.

La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno
svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale
indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6
CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la
ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi
sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al
processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte
(DTF 134 I 238 consid. 2.1 pag. 240 con rinvii).
La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il
buon funzionamento della giustizia, dev'essere ammessa soltanto in presenza di
motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del
giudice. Non è necessario che venga accertata un'effettiva prevenzione del
giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata: bastano
circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono
venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la
semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una
parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF citata; 131 I 24
consid. 1.1 con rinvii). In altre parole, la parte può personalmente risentire
certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo
è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente
giustificate (sentenza 1B_222/2007 del 29 novembre 2007 consid. 3.2.3, in RtiD
2008 II pag. 23 segg.). Lo scopo della ricusazione, giovi ricordarlo, è quello
di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quello di garantirle la
scelta del magistrato che meglio le aggrada.

È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una
parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del
giudice. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e
delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del
suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora
dovessero rivelarsi sbagliati. Solo sbagli particolarmente grossolani e
ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di
funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di
prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). A ogni modo, errori di fatto o di
diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge
e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio); la domanda
di ricusa non deve divenire uno strumento strategico per paralizzare la
procedura.

Da ultimo, non va dimenticato che spetta a chi se ne prevale il compito
sostanziare adeguatamente le condizioni della ricusa.

3.
In concreto, gli opponenti propongono di dichiarare il ricorso interamente
inammissibile a causa della sua motivazione, che non soddisfa le esigenze poste
dalla legge.

3.1 Nell'allegato ricorsuale viene fatta valere la violazione di numerose
disposizioni della Costituzione federale, di quella cantonale e del diritto
processuale ticinese.

Si tratta di censure di per sé proponibili nel quadro di un ricorso in materia
civile al Tribunale federale: il diritto federale di cui all'art. 95 lett. a
LTF include infatti anche i diritti costituzionali dei cittadini, il diritto
costituzionale cantonale è esplicitamente menzionato alla lett. c. di questo
medesimo articolo e, anche se non rientra fra i motivi di ricorso elencati
dall'art. 95 LTF, l'applicazione del diritto processuale cantonale è
censurabile sotto il profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134
III 379 consid. 1.2 pag. 382 seg. con rinvii).

3.2 Come già ricordato nella sentenza 4A_20/2008 del 9 giugno 2008, al consid.
4.1, quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni del diritto cantonale, le esigenze di motivazione poste al ricorso
sono rigorose.
3.2.1 Il Tribunale federale tratta queste censure solo se la parte ricorrente
le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Ciò implica che l'allegato ricorsuale deve
indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in
che consista tale violazione; critiche appellatorie non sono ammissibili (DTF
134 I 83 consid. 3.2 pag. 88 con rinvii).

In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio
(art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata
opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello,
ma occorre dimostrare - con un'argomentazione chiara e dettagliata - che essa è
manifestamente insostenibile (DTF 134 II 244 consid. 2.2). L'arbitrio, infatti,
non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale
federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo
se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo
nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 con
rinvii).
3.2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, giova ricordare che, in
linea di principio il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento
giuridico sui fatti così come accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv.
1 LTF); nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Il
Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata o completarlo solo se è stato violato il diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Spetta alla parte che intende prevalersi di una
fattispecie diversa da quella constatata nella sentenza criticata esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF 135 III 397 consid. 1.5) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2
LTF, sopra descritte.

3.3 Considerati i principi appena esposti, le obiezioni mosse dagli opponenti
alla motivazione dell'impugnativa sono pertinenti.
3.3.1 Invece di confrontarsi criticamente con il contenuto della decisione
sulla ricusa e delle tre decisioni incidentali contestate e di indicare in
maniera chiara e strutturata le ragioni che lo inducono a ritenere gli
argomenti addotti dai giudici ticinesi lesivi del diritto costituzionale, il
ricorrente descrive diffusamente le varie controversie che lo vedono opposto
agli opponenti e alla fondazione di famiglia a loro riconducibile, come se si
trattasse di un'unica grande procedura giudiziaria. Ma non è così. Nonostante
l'indubbia relazione esistente fra tali cause, il ricorrente perde di vista che
ognuna di esse è oggetto di una procedura a sé stante e che, fra l'altro,
alcune di queste procedure sono state già decise (anche dal Tribunale federale)
mentre altre sono tuttora al vaglio delle competenti autorità giudiziarie ed
esulano dal tema della presente lite.

Questo comporta l'inammissibilità di tutti gli argomenti relativi ai rapporti e
i conflitti esistenti tra F.C.________ e A.A.________ così come di quelli
riguardanti il merito dell'azione di rendiconto nella procedura prevista
dall'art. 488a CPC/TI - che ha già fatto l'oggetto di una decisione del
Tribunale federale (cfr. la già citata sentenza 4A_20/2008 del 9 giugno 2008) -
e di quelli concernenti l'azione di rivendicazione della proprietà delle
cartelle ipotecarie, avviata dopo la domanda di ricusa in oggetto, che lo vede
opposto alla fondazione di famiglia degli opponenti ed è tuttora pendente
dinanzi al Pretore.
3.3.2 Va detto che anche quando rivolge la sua attenzione alla procedura di
ricusa in esame, il ricorrente espone le proprie ragioni in maniera assai
intricata, mescolando le critiche contro le decisioni incidentali con quelle
contro la decisione sulla ricusa, gli argomenti di fatto con quelli di diritto.
Ciononostante non si giustifica di dichiarare il gravame di primo acchito
globalmente inammissibile, come proposto dagli opponenti. Qui di seguito, il
Tribunale federale vaglierà dunque le censure che appaiono formulate in maniera
sufficientemente chiara.

4.
Innanzitutto vanno trattate le doglianze espresse contro le tre decisioni
incidentali.

4.1 Il ricorrente ravvede una violazione del suo diritto di essere sentito,
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nella mancata assegnazione -
nell'ordinanza del 3 marzo 2009 - di un termine per replicare alle osservazioni
delle controparti, così come da lui richiesto nella lettera del 22 gennaio
2009.

Ora, preso atto della lettera 22 gennaio 2009, nella quale il ricorrente
chiedeva fra l'altro di essere ammesso a replicare alle osservazioni 16 gennaio
2009 degli opponenti e dello scritto da lui già prodotto il 21 gennaio 2009 in
reazione alle osservazioni del Pretore, nella citata ordinanza la Presidente
della II Camera civile del Tribunale d'appello ha ammesso ambedue gli allegati
quali replica e li ha intimati a opponenti e Pretore per un'eventuale duplica
entro un termine di dieci giorni. Non risulta - né viene preteso nel gravame -
che il ricorrente abbia criticato questa decisione prima d'inoltrare ricorso al
Tribunale federale. Egli ha invero domandato alla giudice di "riconsiderare"
l'ordinanza, ma con riferimento ad altre questioni, senza contestare in alcun
modo la trasmissione delle sue lettere a Pretore e controparti per duplica.
In siffatte circostanze, la censura relativa alla violazione del diritto di
essere sentito è manifestamente infondata. Il comportamento del ricorrente si
scontra inoltre con il principio della buona fede processuale, in virtù del
quale la parte che constata un (asserito) vizio di procedura è tenuta a
segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi;
essa non può attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di
prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso
(DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg.).

4.2 Lo stesso sembra valere con riferimento alla decisione della giudice -
sempre contenuta nell'ordinanza del 3 marzo 2009 - di respingere la domanda di
congiungere la procedura di ricusa in rassegna con quella avviata il 27
febbraio 2009 nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà di due
cartelle ipotecarie promossa dalla fondazione di famiglia degli opponenti.
Nella domanda di riconsiderazione dell'ordinanza il ricorrente ha infatti preso
atto di questa decisione senza commentarla, auspicando solo la modifica
dell'ordinanza "almeno per quanto attiene alla produzione in atti di un plico
di documenti".

Sia come sia, la giudice ha spiegato di non reputar giustificata la domanda di
congiunzione delle due procedure di ricusa ai sensi dell'art. 72 CPC/TI, perché
la seconda istanza di ricusa si riferisce a una procedura che vede coinvolte
parti diverse e sottostà alla competenza per materia di un'altra Camera del
Tribunale d'appello. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente critica
l'applicazione dell'art. 72 CPC/TI e definisce poco convincente la motivazione
addotta dalla giudice, ma - come rilevano a ragione gli opponenti - una simile
argomentazione non è certo idonea a far apparire arbitraria la sua decisione
(sulla nozione di arbitrio e sulle esigenze di motivazione poste alla censura
di violazione del divieto dell'arbitrio cfr. consid. 3.2).

4.3 Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove censura siccome arbitraria la
decisione della giudice - pronunziata il 3 marzo 2009 e confermata il 6 marzo
seguente - di non acquisire agli atti i documenti relativi alla domanda di
ricusa del 27 febbraio 2009 e di non assumere i mezzi di prova (documenti e
testi) proposti in occasione dell'udienza del 6 maggio 2009.

La Presidente della II Camera civile ha spiegato che, dovendo ogni istanza di
ricusa essere trattata separatamente, non vi era motivo di acquisire agli atti
i documenti allegati alla domanda di ricusa del 27 febbraio 2009; essa ha dipoi
respinto, il 6 marzo 2009, la richiesta tendente all'acquisizione di questi
documenti anche perché posteriori all'istanza di ricusa dell'8 gennaio 2009.
Per quanto concerne i mezzi di prova notificati dal ricorrente all'udienza del
6 maggio 2009, la Presidente ha constatato che l'esposto di 24 pagine da lui
presentato non era tanto una prova quanto una dichiarazione di parte, che come
tale avrebbe potuto essere già esposta con l'istanza di ricusa, mentre
l'audizione del Pretore ricusato e dello stesso ricorrente non appariva utile,
essendosi entrambi già espressi sulla ricusa, così come non si vedeva infine il
motivo di interrogare l'avvocato presente allo scambio verbale intervenuto tra
il ricorrente e il legale degli opponenti a Vaduz, non potendo egli fornire
alcuna informazione sul comportamento del Pretore.

Gli argomenti addotti dal ricorrente per contrastare l'apprezzamento anticipato
delle prove effettuato dal magistrato non ne dimostrano il carattere
arbitrario. Egli afferma che l'assunzione dei citati mezzi di prova era
essenziale ai fini del giudizio, ma non è in grado di sostanziare adeguatamente
questa sua tesi: non si vede infatti come potrebbe l'avvocato di Vaduz riferire
- per conoscenza diretta - delle asserite dichiarazioni di disistima espresse
dal Pretore nei confronti del ricorrente, né si comprende la necessità di
acquisire agli atti la documentazione relativa alla domanda di ricusa
presentata nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà delle due
cartelle ipotecarie, che verrà trattata, separatamente, da un'altra Camera del
Tribunale d'appello. Infine, occorre osservare che buona parte dei documenti
prodotti dal ricorrente all'udienza del 6 maggio 2009 riguardano circostanze
che hanno già fatto l'oggetto della precedente domanda di ricusa nei confronti
del medesimo Pretore, decisa il 14 luglio 2008, di cui si dirà nei prossimi
considerandi.

4.4 In quanto rivolto contro le tre decisioni incidentali della Presidente
della II Camera civile del Tribunale d'appello, il ricorso si avvera pertanto
infondato nella misura in cui è ammissibile.

5.
Nella sentenza impugnata buona parte degli argomenti addotti dal ricorrente
contro il Pretore è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di questioni
già giudicate nella sentenza di ricusa del 14 luglio 2008, nell'ambito della
quale era stata esaminata la condotta processuale del Pretore sino al 25
gennaio 2008.

5.1 La II Camera civile del Tribunale d'appello ha in particolare ricordato di
aver già trattato le doglianze espresse dal ricorrente in relazione all'azione
di rendiconto ex art. 488a CPC/TI, sia con riferimento all'adeguatezza della
procedura seguita e all'esito del giudizio in seconda istanza sia con
riferimento al comportamento tenuto dal Pretore quando ha fissato la data
dell'udienza di discussione e durante la stessa.

Anche la tesi secondo cui il Pretore avrebbe esternato al patrocinatore degli
opponenti giudizi negativi sulla persona del ricorrente, incoraggiandolo a
introdurre l'azione di rendiconto, era già stata vagliata in maniera
approfondita. Ciononostante, nella pronunzia qui criticata, la Corte cantonale
si è nuovamente chinata su questo tema, riferendosi pure a parte dei documenti
di per sé dichiarati inammissibili, ed è giunta - ancora una volta - alla
conclusione che non vi è nessuna prova a sostegno di un colloquio fra il
Pretore e l'avv. Damiano Brusa dal tenore asserito dal ricorrente. "È certo
invece" - hanno osservato i giudici ticinesi - "che i rapporti personali tra i
rispettivi avvocati delle parti sono contrassegnati da un clima conflittuale
molto marcato. [...] A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è
tuttavia del tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un
osservatore oggettivo [...]."

5.2 Il ricorrente non contesta di aver già fatto valere questi argomenti nel
quadro della precedente procedura di ricusa, decisa il 14 luglio 2008. Egli è
però dell'avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale d'appello,
tale decisione non sia passata in giudicato e che i fatti da lui addotti
debbano essere rivalutati "alla luce dei nuovi elementi".
5.2.1 Ora, il ricorrente riconosce di non aver impugnato la decisione sulla
ricusa del 14 luglio 2008. Contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli
avrebbe senz'altro potuto sottoporla al Tribunale federale, in virtù dell'art.
92 LTF, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale - qualora il
valore litigioso minimo del ricorso in materia civile non fosse stato raggiunto
- e nell'ambito di tale rimedio il Tribunale federale avrebbe potuto esaminare
l'asserita violazione del diritto Costituzionale federale e del diritto
processuale cantonale con il medesimo potere cognitivo di cui gode nell'ambito
del ricorso ordinario (DTF 134 I 184 consid. 1.4 pag. 188 seg.).

La sentenza emanata il 14 luglio 2008 non può dunque più venir rimessa in
discussione (art. 92 cpv. 2 LTF).
5.2.2 Questo non significa tuttavia che i motivi di ricusa addotti in
quell'occasione non potessero venir riproposti nella domanda di ricusa
inoltrata un anno più tardi, se, come preteso dal ricorrente, ad essi sono
venuti ad aggiungersi elementi nuovi suscettibili di sostanziare (tutti
insieme) la parzialità del Pretore contestato.

Giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC/TI chi - come il ricorrente - fonda una ricusa
sull'art. 27 CPC/TI non dev'essere passato né deve aver lasciato espressamente
o tacitamente passare il giudice ad atti successivi (cfr. anche DTF 134 I 20
consid. 4.3.1). Il principio della buona fede processuale vieta alla parte di
far prova di attendismo e le impone di agire non appena i fatti siano
interpretabili alla stregua di un insieme coerente; se lascia compiere
ulteriori atti di procedura, perde il diritto alla ricusazione (Cocchi/
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n.
2 ad art. 27 CPC/TI; gli stessi, Appendice 2000/2004, n. 5 ad art. 29 CPC/TI).
Sennonché gli estremi di una ricusazione fondata sulla parvenza di parzialità
del giudice possono manifestarsi in modo progressivo, sulla scorta di
circostanze convergenti. Esigere dalla parte che si attivi non appena in
possesso di elementi sufficienti - a suo modo di vedere - a suffragare la
domanda di ricusa, salvo poi opporle la forza di cosa giudicata della sentenza
quando, successivamente, si presenta con una nuova serie di elementi che, uniti
ai primi, dimostrano la parzialità del magistrato contestato non è compatibile
con il principio della buona fede, che vincola anche lo Stato (art. 5 cpv. 3
Cost.).
5.2.3 Incombe comunque alla parte che se ne prevale l'onere di allegare e
dimostrare, con un'argomentazione articolata in maniera chiara e dettagliata
che, alla luce dei nuovi elementi, le ragioni addotte in precedenza
dall'autorità per negare la prevenzione del giudice non sono più giustificate.

In concreto, il ricorrente non soddisfa questo suo onere. Come già in sede
cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale egli argomenta come se la
procedura sfociata nel giudizio del 14 luglio 2008 non avesse mai avuto luogo,
come se le circostanze da lui addotte in quell'ambito non fossero state
valutate. Questa strategia argomentativa, che consiste nell'esporre la propria
versione degli "antefatti", senza confrontarsi con le considerazioni formulate
al riguardo dalla Corte cantonale nel precedente giudizio e senza spiegare per
quale motivo esse non possono più valere nel procedimento attuale, non gli
giova. Così come non gli giova sostenere che il "nuovo fatto grave" risiede
nella dichiarazione dell'avv. Brusa a Vaduz, che lasciava intendere l'esistenza
di una prevenzione del Pretore nei suoi confronti, trattandosi di una questione
che la II Camera civile del Tribunale d'appello ha esaminato in maniera
approfondita ed esaustiva nella sentenza del 14 luglio 2008 (cfr. quanto
esposto al consid. 5.1). Il ricorrente non sembra avvedersi che, riproponendo
semplicemente lo stesso cumulo di elementi con l'aggiunta di alcune circostanze
asseritamente nuove, che si rivelano poi non esserlo, o solo in minima parte,
egli si espone al rimprovero di una condotta processuale abusiva.

5.3 Anche su questo punto, dunque, il ricorso finisce per risultare
inammissibile per carente motivazione.

6.
In definitiva, l'unico episodio nuovo validamente addotto a sostegno della
domanda di ricusa nell'attuale procedura è il rimprovero mosso al Pretore per
aver chiesto alla II Camera civile - quando le ha trasmesso l'incarto della
ricusa - di decidere celermente, in considerazione della natura urgente del
procedimento.

A mente del ricorrente tale richiesta sarebbe più propria a un patrocinatore di
parte che a un magistrato, mentre la Corte cantonale ha ritenuto che il giudice
ha semplicemente fatto prova di solerzia, solerzia che, considerata la natura
della causa nell'ambito della quale è stata presentata la domanda di ricusa -
volta all'esecuzione effettiva di una sentenza del Tribunale federale - non era
assolutamente fuori luogo.

Nell'impugnativa il ricorrente si limita a ribadire la propria opinione senza
indicare adeguatamente quali norme di diritto sarebbero state lese dai giudici
ticinesi. Ancora una volta la sua censura, così come formulata, dev'essere
dichiarata inammissibile.

7.
Donde la reiezione del ricorso nella limitata misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto presentato da B.A.________, il ricorso è inammissibile.

2.
In quanto presentato da A.A.________, il ricorso è respinto nella misura in cui
è ammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido, i quali rifonderanno agli opponenti, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi