Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.482/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_482/2009

Sentenza del 31 agosto 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. dott. Luciano Giudici e
avv. Andrea Giudici,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dagli avv. Mario Postizzi e avv. dott. Goran Mazzucchelli,
opponente.

Oggetto
contratto di gestione patrimoniale; responsabilità della banca,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2009 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Il 17 settembre 1987 A.________ ha aperto presso la succursale luganese della
Banca C.________ la relazione xxx X.________, sottoscrivendo il relativo plico
di documenti, tra cui le condizioni generali e la dichiarazione di trattenere
la posta "fermo banca". Il 30 agosto 1991 egli ha conferito procura individuale
al figlio D.________. Tramite il vicedirettore e poi direttore E.________ la
banca ha eseguito operazioni fiduciarie sul mercato monetario e sui metalli
preziosi nonché investimenti in obbligazioni e azioni. Il 23 gennaio 2002 il
cliente, venuto a conoscenza che i suoi investimenti si erano rivelati
deficitari, ha chiuso la relazione.

B.
Il 10 settembre 2003 A.________ ha convenuto il B.________ - che nel frattempo
aveva assorbito la Banca C.________ - davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano chiedendo il pagamento di fr. 5'647'240.-- più interessi, somma poi
ridotta in sede di conclusioni a fr. 5'278'992.80. Rimproverava alla banca di
avergli causato perdite per tale importo modificando unilateralmente a partire
dal 1999 la strategia d'investimento concordata a suo tempo, in particolare
acquistando, non sorvegliando né vendendo tempestivamente una quindicina di
"titoli spazzatura", altamente speculativi, non quotati nelle principali borse,
privi di rating o con un rating insufficiente, che non avrebbero dovuto trovare
spazio nel suo portafoglio.
Con sentenza dell'8 maggio 2008 il Pretore ha accolto l'azione per EUR
1'149'661.--, US $ 1'349'925.--, fr. 701'836.-- e CA $ 13'631.-- più interessi,
riconoscendo alla convenuta la facoltà di pagare queste somme in franchi
svizzeri al tasso di cambio del 28 gennaio 2002.

C.
Adita dal B.________, il 24 agosto 2009 la II Camera civile del Tribunale
d'appello ticinese ha riformato parzialmente la decisione del Pretore,
riducendo la condanna di pagamento a US $ 161'836.-- oltre interessi, o
all'importo corrispondente in franchi svizzeri.

D.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 25 settembre 2009. Chiede che la sentenza cantonale sia riformata e che la
convenuta sia condannata a pagargli EUR 1'150'530.--, US $ 1'350'788.--, fr.
701'745.-- e CA $ 13'631.-- oltre interessi, con facoltà di pagare questo
importo in franchi svizzeri al tasso di cambio vigente il 28 gennaio 2002.
Nella risposta del 12 novembre 2009 il B.________ propone di respingere il
gravame nella misura in cui fosse ammissibile. L'autorità cantonale non si è
pronunciata.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria
competenza e l'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212
consid. 1 pag. 216 con rinvii).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore
litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), il gravame è
ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.

1.2 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466). Le censure
sollevate nell'impugnativa, che riguardano l'applicazione del diritto privato
federale e del diritto costituzionale, sono quindi di per sé proponibili.
Considerato il suo contenuto è però opportuno rammentare le esigenze di
motivazione poste dalla legge e dalla giurisprudenza.
1.2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto
federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata
ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF), esso considera di regola solo le critiche sollevate nell'impugnativa (DTF
134 III 102 consid. 1.1).
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e
intercantonale. II Tribunale federale vaglia queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF, che pone esigenze analoghe a quelle che l'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG istituiva per il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2). Ne discende che l'allegato
ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono
violati e precisare altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244
consid. 2.2). In particolare, quando è fatta valere la violazione del divieto
dell'arbitrio, non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata come
in una procedura d'appello, nell'ambito della quale l'autorità di ricorso gode
di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
dell'autorità cantonale, ma occorre dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che la decisione impugnata - nella motivazione e
nell'esito - è manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).
1.2.2 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza querelata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute le predette condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF;
DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Se intende completare l'accertamento dei fatti per
ottenere una corretta applicazione del diritto, essa deve indicare segnatamente
di aver già allegato le circostanze di fatto nel gravame cantonale, nei modi e
nei tempi previsti dalle disposizioni procedurali applicabili, e di avere
fornito i relativi mezzi di prova; deve inoltre dimostrare che la decisione
finale sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente
al diritto (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione
giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3894 e 3899). Se
rimprovera invece all'autorità cantonale un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag.
252), deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106
cpv. 2 LTF (cfr. quanto appena esposto in coda al consid. 1.2.1), tenendo ben
presente che nell'ambito della valutazione delle prove e dell'accertamento dei
fatti il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento. Per costante
giurisprudenza egli incorre nell'arbitrio solo se ignora manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1).
1.2.3 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti dinanzi al
Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3), mentre la
presentazione in sede federale di un nuovo argomento giuridico non è di per sé
esclusa. Tale facoltà trova però il suo limite nel vincolo del Tribunale
federale ai fatti accertati dall'autorità cantonale; una nuova argomentazione
giuridica è pertanto ammessa solamente se si basa su fatti regolarmente
accertati dall'autorità cantonale (DTF 134 III 643 consid. 5.3.2 pag. 641).

1.3 L'atto di ricorso è lungo e ripetitivo, tanto da rendere a tratti
disagevole discernere le singole censure e, soprattutto, distinguere gli
argomenti giuridici dalle critiche ai fatti. Va anticipato che quest'ultime,
laddove sono individuabili, non rispettano i principi appena rammentati e sono
pertanto inammissibili. In particolare il ricorrente coglie innumerevoli volte
fatti a lui favorevoli dalla perizia giudiziaria, scordando tuttavia che non
basta contrapporre la propria valutazione delle prove ai fatti accertati;
occorre dimostrare un accertamento arbitrario, non solo inesatto o opinabile.

2.
Sulla qualificazione del contratto non v'è contestazione. Il Tribunale
d'appello - seguendo il Pretore - ha stabilito che le parti erano vincolate da
un contratto non scritto di gestione patrimoniale nella forma del "faccia lei",
ovvero quel sistema operativo per il quale il cliente si limita a dare delle
indicazioni a grandi linee sulla strategia di investimento e lascia al
consulente della banca la scelta delle singole operazioni. Esso ha anche
accertato che la strategia concordata è stata modificata successivamente dalle
parti a favore di una politica d'investimento più aggressiva.
Il contratto di gestione patrimoniale sottostà alle regole del mandato (DTF 124
III 155 consid. 2b, 115 II 62 consid. 1).

3.
I giudici ticinesi si sono soffermati in primo luogo sulla ripartizione
dell'onere della prova. Hanno osservato che è di principio il cliente a dovere
provare la violazione contrattuale da parte del gestore, non quest'ultimo a
dovere provare di avere adempiuto correttamente il contratto, a meno che non si
sia in presenza di un caso di vera e propria inadempienza della banca, e che
tale soluzione s'impone a maggior ragione nel caso in cui il cliente abbia
inizialmente accettato senza riserve la prestazione della banca oppure non
l'abbia contestata tempestivamente in conformità con le relative disposizioni
del contratto. Essi hanno soggiunto che, siccome la causa ha per oggetto
un'azione di risarcimento del danno, incombe sul ricorrente l'onere di provare
la cattiva esecuzione del contratto; tanto più ch'egli, pur essendo confrontato
con una clausola di accettazione tacita, aveva effettivamente accettato senza
riserve le operazioni dell'opponente.

3.1 Il ricorrente definisce questa motivazione arbitraria, contraddittoria,
laddove pone a suo carico l'onere probatorio, come conseguenza
dell'accettazione senza riserve delle operazioni del gestore, sebbene la Corte
cantonale avesse nel contempo escluso che vi potesse essere stata accettazione,
non essendo le violazioni contrattuali per lui riconoscibili. Egli ritiene
inoltre che il Tribunale di appello abbia violato l'art. 8 CC, in relazione con
l'art. 400 CO, anche nel pretendere da lui la prova di fatti negativi,
esonerando la banca dalla prova di avere adempiuto correttamente il mandato.

3.2 Per l'art. 8 CC, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La norma ripartisce l'onere della
prova, nel senso che pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a
carico della parte che ne ha l'onere (DTF 130 III 321 consid. 3.1). Essa si
applica di principio anche quando la prova porta su fatti negativi, perché
l'obbligo di collaborazione dell'altra parte, dedotto dal precetto della buona
fede, non tocca e non sovverte l'onere della prova (DTF 119 II 305 consid. 1b/
aa p. 306).
L'onere della prova è determinato dal diritto materiale che regge i singoli
rapporti giuridici. Di regola chi fa valere in giudizio un diritto deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi lo contrasta deve a sua volta
provare i fatti che fondano le sue eccezioni. In particolare la parte che fa
valere una pretesa contrattuale deve provare che l'obbligazione esiste, mentre
la parte che eccepisce la decadenza della pretesa per avere adempiuto tale
obbligo deve provare di averlo fatto. Nelle azioni di risarcimento per
inesecuzione, invece, la violazione del contratto deve di principio essere
provata da colui che agisce. Infine, l'onere probatorio si capovolge se il
creditore accetta senza riserve la prestazione; in questo caso tocca a lui
provare che l'adempimento è mancato o è difettoso (DTF 128 III 271 consid. 2a/
aa pag. 274).
Alla luce di questa giurisprudenza l'operato del Tribunale di appello ticinese
è corretto. D'un canto l'onere del ricorrente di provare la violazione del
contratto da parte dell'opponente può essere fondato sulla natura risarcitoria
dell'azione; dall'altro, anche volendo seguire la tesi per la quale è di
principio il gestore patrimoniale a dovere provare l'adempimento corretto del
contratto (cfr. Hans Peter Walter, Prozessuale Aspekte beim Streit zwischen
Kunden und Vermögensverwalter, RDS 2008 I, pagg. 119-121), l'assenza di
contestazioni delle operazioni litigiose, accertata nella sentenza impugnata,
ha comunque trasferito sul ricorrente l'onere della prova. E contrariamente a
quanto egli asserisce, non si tratta di provare fatti negativi: la sentenza
impugnata gli impone di provare positivamente che l'opponente ha violato i suoi
obblighi contrattuali.

3.3 La Corte cantonale ha in un certo senso anticipato l'obiezione del
ricorrente, secondo cui è contraddittorio addossargli l'onere della prova per
assenza di contestazioni dopo avere escluso ch'egli avesse ratificato per atti
concludenti l'operato della banca: i giudici ticinesi hanno infatti osservato,
di passaggio, che l'accettazione che ha condotto al sovvertimento dell'onere
probatorio "non ha nulla a che vedere con la questione della tacita ratifica".
È opportuno approfondire questo aspetto, tenendo presente che nel caso in esame
è pacifico che le parti fossero vincolate da "una clausola di tacita
accettazione delle operazioni non contestate dal cliente entro un mese".
3.3.1 La giurisprudenza ammette la validità di patti simili, i quali fanno sì
che il cliente che non muove contestazioni entro il termine stabilito riconosca
l'operazione effettuata dalla banca senza istruzioni (sentenza 4A_488/2008 del
15 gennaio 2009 consid. 5.1 e rif.). Come ha precisato la Corte ticinese, ciò
presuppone tuttavia che il mandante sia informato in modo adeguato sul fatto
che il mandatario non abbia seguito le sue istruzioni, perché il cliente
inesperto deve poter confidare nel rispetto da parte dello specialista della
strategia d'investimento concordata, senza doversi assumere il rischio di
analizzare le singole operazioni (sentenza 4C.18/2004 del 3 dicembre 2004
consid. 1.8). Con l'accettazione tacita della prestazione il cliente perde il
diritto di agire in risarcimento; gli rimane tutt'al più il richiamo all'abuso
di diritto oppure la possibilità d'invalidare per vizio della volontà la
ratifica espressa tacitamente (sentenza 4A_262/2008 del 23 settembre 2008
consid. 2.2 e 2.3 in fine; Hans Peter Walter, Beweislastverteilung bei
Leistungsstörungen, in: Koller [a cura di], Leistungsstörungen, 2008, pagg.
95-96).
3.3.2 Altra cosa è, nonostante la similitudine dei termini, l'accettazione
senza riserve da considerare per la ripartizione dell'onere della prova secondo
le regole illustrate poc'anzi. Essa consiste nel comportamento con il quale il
creditore lascia in buona fede desumere che considera la prestazione in linea
di massima corretta (WALTER, Beweislastverteilung bei Leistungsstörungen, op.
cit., pag. 77; nel diritto germanico si considera che questa forma di
accettazione non contiene nessun elemento negoziale, è un comportamento
esclusivamente fattuale: cfr. STAUDINGER/OLZEN, Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch, aggiornamento del luglio 2006, n. 13 ad § 363 BGB). Occorre perciò
precisare i termini, come propone WALTER (Beweislastverteilung bei
Leistungsstörungen, op. cit., pag. 95): l'approvazione (Genehmigung) della
prestazione opera sul piano sostanziale, comporta ratifica e libera il debitore
da ogni responsabilità, mentre l'accettazione senza riserve (vorbehaltlose
Annahme) ha il solo effetto di ribaltare l'onere della prova circa la
corrispondenza della prestazione con i patti. La portata della DTF 128 III 271
consid. 2a/aa pag. 274 può essere precisata in questo senso.

3.4 A mente del ricorrente le azioni che non avrebbero dovuto essere acquistate
dalla banca sono state comprate tra il 6 aprile 1999 e il 30 aprile 2001 e
tutta una serie di titoli avrebbero dovuto essere venduti tra l'agosto 1998 e
l'aprile 2001. Il Tribunale di appello ha accertato ch'egli aveva preso
conoscenza degli estratti bancari, personalmente o tramite il figlio
D.________, sia in occasione delle visite in banca del 16 settembre 1998, 31
dicembre 1998, 24 giugno 1999, 25 agosto 1999 e 13 febbraio 2001, sia al
momento della chiusura della relazione avvenuta il 23 gennaio 2002, e ancora
nell'aprile 2002 quando la documentazione bancaria degli ultimi 5 anni era
stata messa a disposizione della sua fiduciaria. Il cliente, nonostante
l'accordo di trattenere la posta "fermo banca", aveva pertanto avuto numerose
opportunità per prendere conoscenza degli acquisti di titoli e delle
circostanze che avrebbero dovuto indurre la banca a venderne. Per muovere le
prime contestazioni egli ha invece atteso - sempre secondo gli accertamenti
della sentenza impugnata - la petizione del 10 settembre 2003.
Questi fatti attestano che il cliente ha accettato senza riserve, nel senso
precisato sopra, le operazioni litigiose e che di conseguenza l'addossamento
dell'onere della prova operato dalla Corte ticinese rispetta il diritto
federale.

4.
Il Tribunale di appello ha rimproverato al ricorrente di avere addotto per la
prima volta in sede di conclusioni che l'acquisto di alcuni titoli e il
mantenimento in portafoglio di altri erano in contrasto con le raccomandazioni
degli analisti e ha di conseguenza dichiarato tali allegazioni irricevibili in
forza dell'art. 78 CPC/TI.
Il ricorrente ritiene che queste considerazioni del Tribunale di appello
violino gli art. 8 CC nonché 9 e 29 Cost. Evoca le regole giurisprudenziali sul
rapporto tra diritto federale e cantonale in questo contesto, menziona gli art.
78, 86, 183 e 184 CPC/TI, fa riferimento alla nozione di arbitrio
nell'accertamento dei fatti, ricorda i "passaggi chiave" dei fatti ch'egli
aveva addotto negli scritti preliminari e sostiene che dalle espressioni
"titoli spazzatura", "titoli privi di rating" o "titoli altamente speculativi"
utilizzate a più riprese doveva "indiscutibilmente essere estrapolato il
concetto di titoli non conformi alle raccomandazioni degli analisti, gli uni
strettamente dipendenti dagli altri".

4.1 A prescindere dai numerosi risvolti dell'argomentazione ricorsuale e dalle
diverse norme menzionate, la sola questione che si pone è se il ricorrente,
davanti al Pretore, avesse addotto in modo sufficiente che la violazione del
contratto consisteva nell'avere la banca acquistato o conservato titoli
nonostante il parere contrario degli analisti.

Le sue considerazioni giuridiche sono di per sé giuste: l'aspetto sostanziale è
retto dal diritto federale, mentre il diritto cantonale stabilisce la forma e
il momento in cui le allegazioni devono avvenire (DTF 127 III 365 consid. 2b
pag. 368, DTF 108 II 337 consid. 2c pag. 340). Le esigenze poste
all'allegazione dipendono sia dagli elementi costitutivi della fattispecie
regolata dalla norma materiale in questione, sia dal comportamento processuale
della controparte. Le allegazioni di fatto devono in ogni caso essere formulate
in modo tale da permettere all'altra parte di contestarle in maniera
dettagliata o di proporre controprove (DTF 127 III 365 consid. 2b pag. 368).

4.2 Tra i passaggi che il ricorrente cita, solo nel primo, contenuto nella
petizione, egli aveva asserito che "investimenti nel settore finanziario erano
comunque sconsigliati dagli analisti", senza peraltro spiegare cosa intendesse
per "settore finanziario". Negli altri, estrapolati dalla replica, egli si
premurava invece di precisare che il parere degli analisti riguardo ai vari
titoli acquistati dall'opponente non era di rilievo, o persino che era di
"nessuna importanza" se positivo. La deduzione che s'impone quindi dall'insieme
dei suoi scritti è che, anche se si volesse attribuire rilievo all'allegazione
di petizione citata poc'anzi, essa è comunque stata smentita in modo chiaro
dalle successive argomentazioni di replica, con le quali, come detto, il
ricorrente destituiva d'importanza il parere degli analisti. Un comportamento
processuale simile non permetteva affatto di capire ch'egli considerasse
determinante - quale elemento della violazione contrattuale - il mancato
rispetto del parere degli analisti.
Le espressioni usate dall'attore per definire i titoli non potevano sovvertire
una posizione processuale ch'egli aveva manifestato in modo evidente, di fronte
alla quale non gli giova neppure disquisire sulla portata, a suo dire limitata,
dei passaggi che i giudici ticinesi hanno interpretato come rinuncia a
prevalersi delle valutazioni degli analisti.

4.3 Pertanto, sebbene il rimprovero categorico di avere addotto l'argomento
degli analisti per la prima volta con il memoriale conclusivo appaia un poco
affrettato, visto il tenore della petizione, il giudizio d'irricevibilità
pronunciato dal Tribunale di appello non viola il diritto federale.

5.
Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di avere violato il diritto
privato federale negando la responsabilità della banca nonostante la
commissione di gravi negligenze.

5.1 Il mandatario si obbliga a compiere gli affari affidatigli a norma del
contratto (art. 394 cpv. 1 CO) e risponde verso il mandatario dell'esecuzione
fedele e diligente (art. 398 cpv. 2 CO). La misura della diligenza è valutata
secondo criteri oggettivi e va raffrontata con il comportamento che terrebbe,
nelle medesime circostanze, un mandatario coscienzioso. Esigenze più severe
sono richieste se egli agisce ed è remunerato a titolo professionale. Occorre
comunque tenere in considerazione sia il tipo di mandato, sia le circostanze
specifiche del singolo caso e, laddove ve ne fossero, le regole comportamentali
ammesse nei vari campi professionali (DTF 115 II 62 consid. 3a e rif.; cfr. 127
III 359 consid. 1; WEBER, Commentario basilese, n. 27 ad art. 398 CO). Il
Tribunale di appello ha sintetizzato correttamente queste nozioni dicendo che
viola il contratto il gestore che esegue un'operazione in contrasto con ciò che
avrebbe ragionevolmente e oggettivamente fatto un professionista.
Il dovere di diligenza del mandatario implica anche l'obbligo d'informare
regolarmente e di consigliare il cliente sulla scelta delle misure adeguate,
omettendo di compiere quelle che potrebbero danneggiarlo. In quanto esperto del
ramo egli deve informare, anche senza esserne richiesto, su tutto ciò che è
importante per il mandante: l'adeguatezza del mandato e delle istruzioni, i
costi, le possibilità di successo, i rischi (DTF 115 II 62 consid. 3a).

5.2 Il ricorrente ravvisa motivo di responsabilità nell'acquisto di determinati
titoli di carattere altamente speculativo, privi di quotazioni e rating, in
contrasto con le raccomandazioni degli analisti e con rischi inaccettabili, in
alcuni casi anche a causa dell'eccessiva concentrazione.
5.2.1 S'è visto che la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile la censura
nella misura in cui il ricorrente la riferisce al parere degli analisti. Essa
ha inoltre sovvertito il giudizio del Pretore quanto all'onere probatorio,
stabilendo che toccava al ricorrente provare la violazione del contratto da
parte del gestore, ovvero l'irragionevolezza degli investimenti; prova che a
mente sua, avuto riguardo ai riscontri della perizia giudiziaria, il ricorrente
non ha saputo fornire per i titoli Zonagen, Seat Pagine Gialle (secondo
acquisto), Comtelco, 4M Technologies, Vertical Net, Terra Networks, Adcore
Connecta.
5.2.2 Orbene, passando in rassegna i diversi titoli il ricorrente d'un canto
insiste ancora e ripetutamente su argomenti della cui infondatezza o
inammissibilità s'è già detto: l'onere della prova posto ingiustamente a suo
carico, l'obbligo di allegazione al quale afferma di avere fatto fronte, il
parere degli analisti; dall'altro richiama le valutazioni del Pretore a lui
favorevoli e si diffonde abbondantemente sull'assenza di quotazioni o di rating
che avrebbero dovuto sconsigliare le operazioni e sulla mancata informazione
data al cliente a proposito dei rischi degli investimenti. Sembra tuttavia
sfuggirgli l'aspetto essenziale, ossia che toccava a lui provare la violazione
del contratto e che in questa sede gli incombe pertanto di dimostrare che gli
accertamenti di fatto sulla base dei quali il Tribunale di appello ha negato
tale presupposto - di principio vincolanti - sono arbitrari. Non vi riesce; in
particolare non dimostra che i giudici ticinesi abbiano ignorato o travisato
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova. I passaggi della
perizia che menziona a suffragio delle sue tesi attestano tutt'al più la
difficoltà di valutazione, rispettivamente la mancanza di quotazioni di alcuni
titoli, oppure l'opinabilità degli investimenti, non invece che gli acquisti
fossero irragionevoli (per riprendere l'espressione usata nella sentenza
impugnata). In sostanza egli sostituisce le proprie valutazioni a quelle dei
giudici ticinesi, senza dimostrare la manifesta erroneità di quest'ultime.
Aggiungasi che le argomentazioni del ricorrente sono del tutto avulse dal
contenuto degli accordi contrattuali, che sono il primo elemento da considerare
nella valutazione della diligenza dovuta dal mandatario. E si ricordi, a questo
proposito, che la sentenza impugnata accerta che a un certo momento le parti
avevano concordato una "politica d'investimento più aggressiva".
5.2.3 Per le azioni Vertical Net e Terra Networks il ricorrente sostiene che
secondo il perito, trattandosi di titoli della New Economy, la banca avrebbe
tollerato una concentrazione e quindi un'esposizione eccessiva rispetto a
quanto avrebbe imposto una ragionevole gestione del rischio.
Nel primo caso il ricorrente sembra non avvedersi che il Tribunale di appello,
fondandosi proprio sugli accertamenti peritali da lui invocati, ha ammesso la
responsabilità della convenuta per avere violato l'obbligo di diversificazione
acquistando, l'11 settembre 2000, l'ultima tranche di 3000 azioni invece di
venderne 3372 e contenere in tale modo la concentrazione del titolo entro la
soglia tollerabile del 5 %. Non è pertanto comprensibile in cosa possa
consistere l'arbitrio: se essere contestata fosse la misura della
concentrazione del titolo appurata dalla Corte d'appello, il ricorrente non lo
spiegherebbe.
Nel secondo caso il perito stesso - ripreso nel giudizio d'appello e citato
anche nel ricorso - ha definito solo "opinabile" l'operato della banca, ciò che
esclude d'acchito che il Tribunale di appello possa avere commesso arbitrio in
tale contesto.

5.3 Il ricorrente rimprovera poi alla convenuta un "immobilismo colpevole",
ossia un continuo difetto di sorveglianza del portafoglio, nonché la mancata
vendita dei titoli malgrado perdite di valore che superavano il 20 %.
5.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che una soglia
generale in caso di calo dei corsi non può essere definita, giacché le misure
da adottare sono determinate in primo luogo dalle pattuizioni delle parti
(sentenza 4C.158/2006 del 10 novembre 2006, consid. 3.2). La Corte cantonale ha
accertato in modo vincolante, riferendosi alla perizia giudiziaria, che il
criterio proposto dal ricorrente "non ha trovato alcun riscontro probatorio né
nel principio né nel quantum".
5.3.2 Il Tribunale di appello ha inoltre accertato che il ricorrente non ha
addotto né provato altre ragioni che avrebbero imposto alla banca di vendere le
obbligazioni 7 ¼ % Owens Corn, 11 % Argentina, nonché le azioni Cybercash,
Ascend Solution, AT Home, Seat Pagine Gialle (primo acquisto), 4M Technologies
(primo e secondo acquisto), Marimba, Bombardier, così come il derivato Revexus
CS.
5.3.3 Nell'esame dei singoli titoli il ricorrente, oltre a riprendere
nuovamente il tema dell'onere della prova e a insistere sul fatto che toccava
all'opponente spiegare in causa la propria strategia d'investimento, espone a
ripetizione ampi stralci dei propri scritti introduttivi nei quali rimproverava
alla banca di non avere sorvegliato l'andamento del portafoglio e di non avere
venduto i titoli: espone però liberamente il suo punto di vista mettendo in
rilievo i dubbi espressi a diverse riprese dal perito e, per finire,
allorquando si propone di specificare la negligenza del gestore, torna sempre
al criterio della perdita di valore del 20 %, il quale, come detto, da solo non
è tuttavia determinante.
Per di più anche in quest'ambito egli omette di considerare il contenuto del
contratto (cfr. supra consid. 5.2.2).

5.4 Sia nelle parti per così dire generali dell'atto di ricorso, sia nell'esame
dei singoli acquisti ritenuti errati e delle vendite mancate il ricorrente
sostiene che la convenuta ha violato il proprio dovere d'informazione,
omettendo di rendere attento il cliente sull'andamento dei mercati, sulla
consistenza del patrimonio, sulle perdite di valore e, in definitiva, non
avendolo interpellato sui rischi accresciuti che stava correndo. Egli
rimprovera al Tribunale di appello di avere completamente ignorato l'argomento,
commettendo diniego di giustizia formale.
La censura è inammissibile. A prescindere dalla questione di sapere se
l'asserita omissione possa comportare diniego formale di giustizia o
costituisca piuttosto violazione del diritto di essere sentiti per motivazione
insufficiente, il ricorrente spiega di avere allegato davanti al Pretore la
lesione dell'obbligo d'informazione, indicando anche i passaggi ove ciò è
avvenuto, ma non dice nulla della procedura di seconda istanza. Il silenzio del
Tribunale di appello non basta; occorre ancora che il ricorrente gli avesse
sottoposto regolarmente l'argomento dell'informazione. Davanti al Tribunale
federale il ricorrente, che ha l'obbligo di spiegare in cosa consista
esattamente la violazione del diritto costituzionale invocato (art. 106 cpv. 2
LTF; cfr. supra consid. 1.2.1), doveva pertanto sostenere di essersene prevalso
anche davanti all'autorità cantonale, indicando con precisione dove e come lo
ha fatto (cfr. consid. 1.2.2).

5.5 Il Tribunale di appello non è pertanto caduto nell'arbitrio nel costatare
che non è stato provato nessun fatto dal quale si potrebbero dedurre le
negligenze che il ricorrente rimprovera all'opponente. Negando la
responsabilità della banca ha quindi tratto le giuste conseguenze
dall'inadempimento dell'onere che incombeva al ricorrente in merito ai fatti
costitutivi della violazione del contratto, nel rispetto del diritto federale.

6.
Il ricorso contiene anche alcune censure secondarie riguardo alla negligenza
della banca. Alcune sono inammissibili, altre infondate.

6.1 Sono inammissibili le critiche che il ricorrente fonda sul non rispetto
delle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e sull'assenza
di controlli interni. Si rinvia a questo proposito a quanto detto per il
difetto d'informazione (cfr. supra consid. 5.4).

6.2 Il ricorrente lamenta anche l'assenza di un profilo del cliente, che a suo
dire costituirebbe da sé una violazione dell'obbligo di diligenza. A tale
proposito il Tribunale di appello ha osservato che l'attore non può sostenere
che il documento avrebbe migliorato la sua posizione, poiché esso sarebbe
comunque stato superato dalla strategia d'investimento più aggressiva pattuita
successivamente. Siccome il ricorrente non contesta nemmeno in questa sede il
cambiamento di strategia, la sentenza 4C.158/2006 del 10 novembre 2006, consid.
3.3.1 e 3.3.2, menzionata dalla Corte ticinese, si attaglia perfettamente al
suo caso. In quell'occasione il Tribunale federale, dopo avere ricordato la
natura e lo scopo del profilo del cliente, ha precisato ch'esso non ha
significato autonomo: se dalle pattuizioni risulta chiaramente che il cliente
ha accettato una gestione rischiosa e speculativa, egli non può sostenere in
seguito che il profilo, se fosse stato allestito, avrebbe rivelato che la sua
situazione personale rendeva opportuna una strategia d'investimento
conservativa. La censura è pertanto infondata.

7.
Il ricorrente critica infine il calcolo del danno. L'esame di questo aspetto è
tuttavia superfluo, essendo state escluse violazioni del contratto, fatta
eccezione della violazione del dovere di diversificazione in relazione con le
azioni Vertical Net, per la quale la Corte cantonale ha riconosciuto una
responsabilità della convenuta.

7.1 La nozione giuridica di danno e i criteri di calcolo da applicarsi
attengono al diritto, mentre l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del
danno è questione di fatto (DTF 132 II 359 consid. 4 pag. 366), anche qualora
il giudice lo determina per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 122
III 219 consid. 3b pag. 222).

7.2 Nella parte introduttiva del capitolo concernente la determinazione del
danno il ricorrente critica l'argomentazione del Tribunale di appello, secondo
cui la prassi vuole che il risultato concreto ottenuto dal gestore inadempiente
sia raffrontato con quello di un portafoglio ipotetico gestito correttamente.
Egli sviluppa però un discorso generale, senza che le sue argomentazioni
consentano di capire in quale misura la sentenza cantonale avrebbe violato il
diritto federale nello stabilire il danno in relazione con il soprannumero di
titoli Vertical Net. Anzi, a ben vedere la sua censura viene a cadere proprio
nel caso specifico, poiché il Tribunale di appello non ha affatto applicato il
metodo comparativo: per quantificare il danno in USD 161'836.-- ha
semplicemente dedotto dal prezzo pagato per l'acquisto delle 6'372 azioni in
sovrappiù (USD 349'531.--) il valore residuo alla data determinante (USD
82'836.--) e una percentuale forfetaria del 30 % che tiene conto del calo
generale delle borse (USD 104'859.--).

7.3 Il ricorrente non propone censure puntuali contro il predetto metodo di
calcolo e non sostanzia neppure l'arbitrio riguardo alle cifre considerate.
Tutt'al più, ancora nella parte generale, accenna di passaggio
all'illegittimità della deduzione della perdita forfetaria del 30 %. A questo
proposito basti ricordare che il giudizio impugnato attesta che negli scritti
introduttivi anche il ricorrente pareva avere condiviso la presa in
considerazione di una perdita ipotetica del 30 %. Inoltre, vista
l'insufficienza delle allegazioni, la Corte cantonale ha quantificato questa
posizione facendo ricorso all'art. 42 cpv. 2 CO, circostanza che, come detto,
non muta il carattere fattuale dell'accertamento. La conseguenza è che il
ricorrente avrebbe dovuto sostanziare l'arbitrio anche a questo proposito; non
avendolo fatto correttamente (cfr. supra consid. 1.2.2), le sue censure sono
inammissibili.

8.
In conclusione il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 22'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 agosto 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni