Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.461/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_461/2009

Sentenza del 1° marzo 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. B.________,
B.________,
ricorrenti,

contro

C.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
opponente.

Oggetto
diritto delle società,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 luglio 2009
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1993 C.________, amministratore e azionista unico della C.________SA, ha
rimesso 45 azioni al portatore (su 100) a D.________, il quale le ha depositate
presso E.________ con l'incarico di consegnarle, quando sarebbe morto, a
A.________, sua convivente. D.________ è deceduto l'11 marzo 2001 e A.________
ha ricevuto i titoli. L'amministratore della C.________SA si è però rifiutato
di riconoscerle la qualità di azionista, perché a suo dire le azioni erano
state affidate ad D.________ soltanto in pegno, a garanzia di un mutuo. Durante
l'assemblea generale del 18 febbraio 2003 a A.________ e al suo avvocato
B.________, al quale la donna aveva a sua volta ceduto 40 azioni, è perciò
stato negato il diritto di partecipare alle deliberazioni.

B.
L'8 aprile 2003 A.________ e B.________, dichiaratisi proprietari e possessori
di 45 azioni, hanno avviato una causa civile contro la C.________SA davanti al
Pretore di Bellinzona: hanno chiesto che fosse annullata l'assemblea generale
del 18 febbraio 2003, essendo loro stati privati del diritto di voto, e di
accertare la nullità e quindi di riconvocare tutte le assemblee svoltesi dopo
la morte di D.________, durante le quali era stata accertata la presenza di
tutti gli azionisti benché i titolari delle 45 azioni in discussione non
fossero mai stati convocati.
La convenuta ha eccepito la nullità delle azioni, che non erano state firmate
dall'amministratore della società, nonché il difetto di legittimazione attiva
degli attori, avendo D.________ detenuto i titoli solo in pegno e non essendo
A.________ né moglie né sua erede.
Il Pretore ha accolto l'eccezione e respinto la petizione con sentenza del 7
febbraio 2008. La successiva appellazione di A.________ e B.________ è stata a
sua volta respinta il 28 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale di
appello ticinese.

C.
B.________ e A.________ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in
materia civile del 14 settembre 2009. Chiedono che l'assemblea generale del 18
febbraio 2003 sia annullata e che al consiglio di amministrazione sia ordinato
di riconvocarla con il medesimo ordine del giorno; inoltre che sia accertata la
nullità di tutte le assemblee generali svoltesi dopo l'11 marzo 2001 e che al
consiglio di amministrazione sia ordinato di riconvocarle tutte per l'esame e
l'approvazione dei conti dall'anno 2000 in poi.
La C.________SA ha proposto di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse
ammissibile, con risposta del 28 ottobre 2009. L'autorità cantonale non si è
espressa.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; 135
III 212 consid. 1 pag. 216 con rinvii).

1.1 Il ricorso è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza
(art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF).

1.2 L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea generale (art.
706 CO) ha carattere pecuniario (DTF 133 III 368 consid. 1.3.2) e sottostà di
conseguenza all'esigenza del valore litigioso minimo posta dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Non essendo chiesto il pagamento di una somma di denaro
determinata, il Tribunale federale stabilisce secondo il suo apprezzamento il
valore litigioso (art. 51 cpv. 2 LTF). Esso corrisponde all'interesse della
società al mantenimento delle decisioni contestate; di regola questo valore è
superiore all'interesse personale dell'azionista istante (DTF 133 III 368
consid. 1.3.2).
Il Tribunale di appello ha stabilito che per la società convenuta l'effetto
dell'annullamento delle assemblee generali contestate sarebbe "ampiamente
superiore a fr. 30'000.--". I ricorrenti ricordano questa costatazione e
aggiungono di essere portatori di 45 azioni del valore nominale di fr. 1'000.--
l'una. La società convenuta non prende posizione a questo proposito. Non v'è
pertanto motivo di scostarsi dal valore litigioso superiore a fr. 30'000.--
stabilito dall'autorità cantonale.
Anche sotto questo profilo il ricorso è di conseguenza ammissibile (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).

2.
È opportuno ricordare preliminarmente l'estensione e i limiti del potere di
esame del Tribunale federale e gli obblighi di motivazione di chi ricorre.

2.1 Il diritto federale è esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto
però conto dell'obbligo minimo di allegazione e motivazione sancito dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104). Le esigenze sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Il Tribunale federale
esamina infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente
sollevate e motivate, come prescrive l'art. 106 cpv. 2 LTF, che pone esigenze
analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto pubblico secondo
l'art. 90 cpv. 1 lett. b vOG (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

2.2 In linea di principio il Tribunale federale fonda invece il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni
(art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di manifestamente inesatto
corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9
Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133
III 393 consid. 3).

2.3 Qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.)
non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi
semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello; occorre
invece dimostrare con un'argomentazione chiara e dettagliata ch'essa è
manifestamente insostenibile (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638). Per di
più, trattandosi dell'apprezzamento delle prove o dell'accertamento dei fatti
in genere, il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale. Chi
invoca l'arbitrio deve pertanto dimostrare che la sentenza impugnata ha
misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso
senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di
modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in
aperto contrasto con gli atti di causa o interpretando questi in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rif.).

3.
Come il primo giudice, anche la Corte cantonale ha negato agli attori la
legittimazione attiva per le azioni di annullamento o di accertamento della
nullità delle deliberazioni assembleari secondo gli art. 706 e 706b CO. A
proporre la prima sono legittimati, fra gli altri, gli azionisti; la seconda
può essere promossa da ogni persona che abbia un interesse giuridico degno di
protezione, in particolare dagli azionisti. I giudici cantonali hanno osservato
che gli attori sostengono di agire nella loro qualità di azionisti, come lo era
a suo tempo stato D.________. Essi non possono tuttavia prevalersi della
presunzione dell'art. 930 CC, perché non hanno acquisito la proprietà delle
azioni: gli attori non hanno infatti contestato l'assunto del Pretore, ritenuto
peraltro giusto dalla Corte cantonale, secondo cui A.________ non è erede né
legataria di D.________ e la disposizione per causa di morte della quale ella
pretende di avere beneficiato è nulla secondo l'ordinamento civile italiano
applicabile a quella successione.
L'autorità cantonale ne conclude che il semplice possesso delle azioni
permetteva forse agli attori di esercitare i diritti societari durante le
assemblee generali (art. 689a cpv. 2 CO), ma non li legittimava a proporre le
azioni degli art. 706 e 706b CO.
Il capitolo finale della sentenza impugnata riguarda lo stralcio di alcuni
passaggi delle osservazioni all'appello che B.________ reputa ingiuriosi e
offensivi. La questione non è più litigiosa davanti al Tribunale federale.

4.
Con un'argomentazione piuttosto vaga i ricorrenti lamentano la violazione del
diritto di essere sentiti e chiedono il completamento dello stato di fatto per
riguardo alla mancanza della firma dell'amministratore sulle azioni ch'essi
detengono. Queste censure sono irricevibili, perché la sentenza cantonale non
si è affatto occupata della firma dei titoli; l'azione, come detto, è stata
respinta solo per l'assenza di legittimazione attiva.

5.
A questo proposito gli attori si dolgono della lesione degli art. 689a cpv. 2,
706 cpv. 1 e 706b CO. In forza del primo disposto - sostengono riproducendo
ampi stralci di giurisprudenza e dottrina - chi detiene un'azione al portatore
può partecipare all'assemblea generale e esercitare i diritti societari, senza
che debba provare l'acquisizione regolare del titolo. Non permettere al
medesimo azionista di contestare le deliberazioni assembleari che gli negano
l'esercizio proprio di tali diritti sarebbe contraddittorio e lesivo delle
norme citate. A maggior ragione quando, come nel loro caso, è in gioco la
violazione del diritto di voto.

5.1 Le argomentazioni e le citazioni dei ricorrenti attengono più che altro
all'art. 689a cpv. 2 CO, secondo il quale i diritti sociali insiti nell'azione
al portatore possono essere esercitati da chi si legittima esibendo l'azione, a
meno che il consiglio di amministrazione stabilisca un altro modo di provare il
possesso.
La legittimazione per l'azione di contestazione delle deliberazioni assembleari
è tuttavia regolata in modo diverso. Per l'art. 706 cpv. 1 ha diritto di
promuovere quest'azione, tra gli altri, ogni azionista. La nozione di azionista
- per opposizione a chi si legittima esibendo l'azione - è di per sé chiara.
Nella DTF 112 II 356 (citata anche dai ricorrenti, ai quali sfugge
verosimilmente la portata) il Tribunale federale ha confermato che, per poter
contestare davanti ai giudici le decisioni dell'assemblea generale, l'attore
deve provare la sua qualità di azionista (consid. 6; più esplicito il regesto,
nelle tre lingue). In quella sentenza l'esame del requisito della
legittimazione attiva era stato reputato superfluo, ma non perché colui che si
prevale della violazione del diritto di voto all'assemblea generale deve
necessariamente essere ammesso a contestarne le deliberazioni, come sostengono
i ricorrenti; semplicemente perché anche l'esercizio del diritto di voto
presuppone la qualità di azionista, per cui in quel caso l'esame della
legittimazione attiva coincideva con quello del merito.

5.2 Contrariamente alla tesi dei ricorrenti, l'art. 706 cpv. 1 CO, così
interpretato, non è affatto in contraddizione con l'art. 689a cpv. 2 CO.
Nella giurisprudenza recente il Tribunale federale ha in effetti limitato anche
la portata di quest'ultima norma. L'apparenza di buon diritto attribuita
all'esibizione dell'azione ha il solo scopo di avvantaggiare il vero azionista.
L'art. 689a cpv. 2 CO non esclude perciò che sia fornita la contro-prova che il
portatore non sia l'avente diritto. Di regola la società può verificare la
legittimazione materiale del portatore dell'azione, ma non ne ha il dovere. La
facoltà si tramuta però in obbligo qualora gli organi societari,
accontentandosi della legittimazione formale, agirebbero con colpa qualificata,
in dispregio della situazione giuridica materiale. In condizioni simili la
società deve rifiutare l'esercizio dei diritti societari a chi esibisce
l'azione (DTF 123 IV 132 consid. 4d pag. 140, confermata nella sentenza 4C_275/
2005 del 21 dicembre 2005, consid. 2.1).
In altre parole, chi si presenta all'assemblea generale come detentore formale
di un'azione al portatore, senza averne manifestamente diritto, non può
prevalersi della presunzione dell'art. 689a cpv. 2 CO. Al pari di quanto
sancisce l'art. 706 cpv. 1 CO per la promozione dell'azione di contestazione
delle deliberazioni.

5.3 La medesima soluzione s'impone per l'azione di accertamento della nullità
delle deliberazioni assembleari, dal momento che i ricorrenti non fanno valere
interessi dei quali potrebbero prevalersi anche i non-azionisti (cfr. DTF 115
III 468 consid 3b).

5.4 Ne viene che l'autorità cantonale ha applicato correttamente il diritto
federale, in particolare gli art. 689a cpv. 2 e 706 cpv. 1 CO.

6.
I requisiti della legittimazione attiva devono essere adempiuti nel momento in
cui l'azione di contestazione è avviata (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht,
4a ed. 2009, § 16 n. 104). È pertanto determinante sapere se gli attori erano
azionisti quando hanno presentato la petizione al Pretore di Bellinzona.

6.1 Nel seguito del gravame - e per quasi una trentina di pagine - i ricorrenti
si avventurano in una lunga discussione di testimonianze e documenti che
dimostrerebbero che D.________ aveva detenuto le azioni in proprietà, non in
pegno come pretende la convenuta a loro giudizio pretestuosamente e
tardivamente.
Questi argomenti sono inammissibili, per due motivi. In primo luogo i
ricorrenti espongono il loro punto di vista liberamente, come se fossero in
istanza d'appello, fondandosi su fatti che non emergono dalla sentenza
impugnata e omettendo di contestare nelle dovute forme quelli ch'essa accerta
(cfr. consid. 2.2 e 2.3). In secondo luogo essi non si avvedono che i giudici
cantonali non hanno chiarito se D.________ fosse stato o no proprietario delle
azioni. Hanno al contrario lasciato la questione espressamente indecisa,
osservando d'un canto che l'atto per causa di morte mediante il quale
D.________ aveva disposto delle azioni è nullo secondo il diritto italiano e,
dall'altro, che gli attori non hanno contestato l'accertamento del Pretore
secondo cui A.________ non è erede né legataria del defunto.

6.2 L'unico argomento che i ricorrenti oppongono a questa motivazione è che
D.________ aveva in realtà trasmesso le azioni a A.________ quando ancora era
in vita, per donazione, tramite E.________. Ma questa censura è nuova: davanti
al Pretore gli attori si erano infatti prevalsi di un trapasso successorio, in
modo peraltro assai vago (sentenza Pretore, consid. 4 a pag. 5), e nell'atto di
appello del 28 febbraio 2008 essi hanno scritto che D.________ aveva dato in
custodia le azioni a E.________ "con l'istruzione di consegnarle, per il caso
di suo decesso, alla signora A.________" (n. 2 a pag. 9).
La convenuta eccepisce pertanto con ragione l'inammissibilità di questo
argomento (cfr. consid. 2.2).

6.3 Se ne deve concludere che, secondo gli accertamenti vincolanti
dell'autorità cantonale, nel momento in cui gli attori hanno avviato le azioni
degli art. 706 cpv. 1 e 706b non erano azionisti della convenuta e che di
conseguenza la legittimazione attiva è stata loro negata con ragione.

7.
Per i motivi che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è
infondato.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza: esse sono pertanto
poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido, i quali rifonderanno all'opponente, pure con responsabilità solidale,
la somma di fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 1° marzo 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni