Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.359/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_359/2009

Sentenza del 15 ottobre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Mauro Molo,
opponente.

Oggetto
contratto di locazione; disdetta, sfratto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che il 30 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame, la modifica della sentenza emanata il 9 luglio 2009
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso
dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, accertata la nullità della
disdetta, della reiezione dell'istanza di sfratto;
che con decreto del 31 luglio 2009 il ricorrente è stato invitato a fornire un
anticipo delle spese di fr. 4'000.-- entro il 31 agosto 2009;
che, a seguito della richiesta formulata dal ricorrente in tal senso, questo
termine è stato poi prorogato sino al 18 settembre 2009;
che, essendo tale termine scaduto infruttuoso, al ricorrente è stato fissato,
giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 5 ottobre 2009, con
l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe
stato dichiarato inammissibile;
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito
(art. 62 cpv.3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere
evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e
cpv. 2 LTF;

che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha
cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi