I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.359/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_359/2009 Sentenza del 15 ottobre 2009 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliera Gianinazzi. Parti A.________, patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara, ricorrente, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Mauro Molo, opponente. Oggetto contratto di locazione; disdetta, sfratto, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 30 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la modifica della sentenza emanata il 9 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, accertata la nullità della disdetta, della reiezione dell'istanza di sfratto; che con decreto del 31 luglio 2009 il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 4'000.-- entro il 31 agosto 2009; che, a seguito della richiesta formulata dal ricorrente in tal senso, questo termine è stato poi prorogato sino al 18 settembre 2009; che, essendo tale termine scaduto infruttuoso, al ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 5 ottobre 2009, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile; che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv.3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF; che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 ottobre 2009 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Klett Gianinazzi