Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.344/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_344/2009

Sentenza del 16 dicembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Parti
A.________AG,
patrocinata dall'avv. Maurizio Collenberg,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
opponente.

Oggetto
contratto di commissione,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 giugno 2009
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel luglio 1999 la A.________AG ha sottoscritto, per conto di clienti suoi e
tramite B.________SA, con la quale collaborava da tempo quale gestore esterno,
delle obbligazioni convertibili della ditta canadese C.________ al prezzo di
USD 1'345'000.--. L'atto di sottoscrizione prevedeva, in breve, che il
portatore potesse sostituire le obbligazioni originarie e convertirle in azioni
della società, ma che la vendita di questi titoli non potesse avvenire per un
periodo di dodici mesi dalla data di emissione.
La A.________AG rimprovera a B.________SA di averle dato informazioni erronee,
o di non averne date del tutto, e di non avere eseguito i suoi ordini
nell'ambito delle suddette operazioni di sostituzione, conversione e vendita di
titoli.

B.
B.a Il 21 agosto 2002 la A.________AG ha promosso azione contro B.________SA
davanti al Pretore di Lugano, chiedendo il pagamento di fr. 1'612'852.--,
suddivisi in fr. 1'581'000.-- per risarcimento del danno consecutivo alla
mancata vendita delle azioni nel settembre 2000, fr. 27'500.-- di perdita di
guadagno e fr. 4'352.-- di spese legali pre-processuali. La convenuta si è
opposta alla petizione, eccependo anche l'incompetenza per territorio.
Il Pretore si è pronunciato con sentenza dell'11 ottobre 2007. Ha respinto
l'eccezione d'incompetenza territoriale addossando alla convenuta fr. 500.-- di
tassa di giustizia e fr. 1'000.- di ripetibili. Nel merito ha respinto la
petizione condannando l'attrice a pagare la tassa di giustizia di fr. 8'000.--
e ripetibili di fr. 90'000.--.
B.b La successiva appellazione dell'attrice è stata respinta il 5 giugno 2009
dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, eccetto che per le
ripetibili assegnate per la decisione sull'eccezione d'incompetenza, che sono
state aumentate a fr. 3'000.--. L'attrice è stata chiamata a pagare fr.
12'000.-- di tassa di giustizia e fr. 30'000.-- di ripetibili della procedura
di appello.

C.
La A.________AG insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia
civile del 10 luglio 2009. Chiede che, in riforma della sentenza d'appello, la
convenuta sia condannata a pagarle fr. 1'612'852.--, in subordine fr.
808'152.-- oppure 202'689.-- con interessi al 5 % dal 22 agosto 2001; inoltre
"protesta tasse, spese e ripetibili per tutti i gradi di giudizio".
La convenuta propone di respingere il ricorso con risposta del 19 ottobre 2009.
L'autorità cantonale ha rinunciato a una presa di posizione.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
135 III 212 consid. 1 pag. 216 con rinvii).
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in
una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr.
30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) il ricorso è ricevibile.

2.
È necessario ricordare preliminarmente l'estensione e i limiti del potere di
esame del Tribunale federale e gli obblighi di motivazione di chi ricorre.

2.1 Il diritto federale è esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto
però conto dell'obbligo minimo di allegazione e motivazione sancito dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104). Le esigenze sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Il Tribunale federale
esamina infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente
sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, che pone
esigenze analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto pubblico
secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b vOG (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

2.2 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni
(art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto"
corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9
Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133
III 393 consid. 3).

2.3 Qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.)
non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi
semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello; occorre
invece dimostrare con un'argomentazione chiara e dettagliata ch'essa è
manifestamente insostenibile (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638). Per di
più, trattandosi dell'apprezzamento delle prove o dell'accertamento dei fatti
in genere, il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale. Chi
invoca l'arbitrio deve pertanto dimostrare che la sentenza impugnata ha
misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso
senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di
modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in
aperto contrasto con gli atti di causa o interpretando questi in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rif.).

3.
La ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e 29 Cost. poiché la sentenza
impugnata è insufficientemente motivata e non esamina in maniera critica tutte
le argomentazioni addotte, in particolare quelle concernenti "un'operazione
analoga presso D.________" e una "conclusione istruttoria" sulla negoziabilità
dei titoli.

3.1 Delle due norme solo l'art. 29 cpv. 2 Cost. è pertinente (l'art. 9 Cost.
potrebbe esserlo solo se fosse messo in relazione con la lesione arbitraria di
una disposizione del diritto ticinese). Esso offre una garanzia minima e
sussidiaria rispetto al diritto processuale cantonale. Esige che l'autorità
indichi le considerazioni che l'hanno portata a decidere in un senso piuttosto
che in un altro, in modo da permettere al destinatario di capirne la portata e
di proporre i rimedi adeguati con conoscenza di causa. Il giudice non deve
necessariamente pronunciarsi su tutti gli argomenti e le prove che le parti
propongono; è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 133
III 439 consid 3.3 a pag. 445 con rinvii).

3.2 La Corte ticinese ha indubbiamente rispettato queste esigenze minime: come
si vedrà al considerando che segue, le motivazioni determinanti delle varie
parti del giudizio d'appello sono esposte in modo chiaro, comprensibile e tale
da permetterne l'impugnazione. Non bisogna confondere la completezza della
motivazione con la mancata considerazione per motivi di merito di
un'allegazione o di una prova.
La censura è pertanto infondata.

4.
La Corte cantonale ha stabilito che la convenuta ha agito quale commissionaria
(art. 425 segg. CO). Benché vi fosse una convenzione secondo la quale la banca
s'impegnava a mettere a disposizione dell'attrice un "team qualificato di
esperti" per consulenza e assistenza, "nel caso concreto l'attrice, la quale
era pacificamente un'investitrice specializzata, non ha chiesto alcuna
consulenza alla convenuta", che "è stata incaricata di unicamente occuparsi
dell'esecuzione delle relative istruzioni in qualità di semplice commissionaria
e non è al contrario stata richiesta di dare consigli, puntualizzazioni o
chiarimenti sulla fattibilità o sulla tempistica, almeno prima che gli ordini
stessi fossero impartiti". Da queste considerazioni i giudici ticinesi hanno
dedotto che la banca non avesse un obbligo d'informazione particolare.

4.1 La ricorrente obietta che in forza della suddetta convenzione la banca
metteva a disposizione "specifici servizi di supporto dell'investitore" e aveva
quindi un obbligo di assistenza completo, persino accresciuto dal fatto che si
rivolgeva a un investitore professionista. Si diffonde poi sul dovere del
commissionario e del mandatario di seguire minuziosamente le istruzioni del
cliente e ancora sull'obbligo della banca che si occupa degli ordini di
acquisto e vendita di titoli d'informare e consigliare il cliente in modo
professionale, sulla possibilità di discolparsi, sull'onere della prova, ecc.
Nella fattispecie la convenuta - prosegue l'attrice - non ha rispettato questi
doveri, per cui ha contravvenuto agli art. 397 cpv. 1 e 2 CO e si è resa
inadempiente nel senso dell'art. 97 CO, incorrendo anche nella responsabilità
per gli ausiliari dell'art. 101 CO.

4.2 Queste argomentazioni sono quasi avulse dalla motivazione della sentenza
cantonale. Non è chiaro nemmeno se l'attrice contesti la qualificazione del
contratto (per lo meno non lo fa espressamente). Ad ogni modo il ricorso ignora
completamente gli elementi di fatto, riassunti sopra, che hanno permesso alla
Corte cantonale di concludere che, nel caso specifico, alla banca è stato
chiesto solo di seguire le istruzioni dell'attrice, non di prestare consulenza
o darle chiarimenti sull'opportunità o la tempistica delle operazioni
litigiose. L'attrice insiste semplicemente sul contenuto della convenzione,
senza nemmeno tentare di dimostrare l'arbitrarietà di tali accertamenti, che
rimangono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (cfr. consid. 2.2).

4.3 Se l'incarico è stato limitato alle prestazioni accertate nella sentenza
cantonale, è giusto qualificare il contratto di commissione (art. 425 cpv. 1
CO). Non sarebbe del resto stato indispensabile qualificare con precisione il
rapporto giuridico esistente tra le parti, poiché, qualunque fosse la sua
natura, i giudici ticinesi hanno respinto l'azione principalmente perché è
mancata la prova del danno e del rapporto di causalità con il comportamento
della convenuta. Per il medesimo motivo non è necessario approfondire quali
sarebbero i doveri d'informazione del commissionario verso il committente.

5.
L'autorità ticinese ha in effetti passato in rassegna le asserite negligenze e
le omissioni, riferite alle diverse fasi dell'operazione finanziaria, sulle
quali l'attrice fonda la responsabilità della banca.

5.1 Si tratta in primo luogo dell'erroneità dell'informazione data dalla
convenuta nel febbraio 2000, secondo cui l'ordine di convertire le obbligazioni
in azioni non era eseguibile, nonché dell'inesecuzione stessa di tale ordine. I
giudici ticinesi hanno osservato che la convenuta ha comunque fatto proseguire
l'ordine alla sua corrispondente, la quale ha confermato l'impossibilità
temporanea di eseguirlo: di conseguenza non v'è causalità tra l'informazione
iniziale della banca e un'eventuale pregiudizio. Per la Corte cantonale,
siccome la corrispondente agiva con il consenso dell'attrice, l'art. 399 cpv. 2
in relazione con l'art. 425 cpv. 2 CO impedisce che la convenuta possa essere
chiamata a rispondere del fatto che l'ordine non sia stato eseguito. Del resto
l'attrice non ha fatto valere danni per il ritardo dell'esecuzione della
conversione.

5.2 Anche a proposito dell'istruzione dell'agosto 2000 di vendere le azioni
l'attrice rimprovera alla convenuta difetto d'informazione e inesecuzione. La
Corte cantonale ha rilevato che l'attrice non ha contestato l'obiezione di
risposta e duplica, comunque provata, di avere fatto proseguire anche tale
ordine alla sua corrispondente, del cui operato la convenuta non risponde.

5.3 V'è poi l'ordine non eseguito del settembre/ottobre 2000 di "revocare
l'istruzione di conversione delle obbligazioni in azioni". Scopo di
quell'ordine, a mente dei giudici d'appello, era di mantenere nel portafoglio
le obbligazioni, delle quali l'attrice non ha però mai chiesto la vendita:
l'attrice, se fosse rimasta in possesso delle obbligazioni, non le avrebbe
comunque vendute almeno fino al 5 dicembre 2000, per cui la perdita di valore
dei titoli intervenuta nel frattempo non può essere addebitata alla convenuta.
I giudici ticinesi hanno aggiunto che l'attrice non ha neppure provato il danno
che afferma di avere subito per essere rimasta in possesso di azioni invece che
di obbligazioni, non essendo il perito giudiziario stato in grado di "stimare
con cognizione di causa" il corso dell'obbligazione Highpoint nel momento
determinante.

5.4 Il Tribunale di appello si è in seguito chinato sul rimprovero rivolto alla
convenuta di non avere eseguito l'ordine dell'8 dicembre 2000 "volto a ottenere
lo storno della conversione in azioni nel frattempo intervenuta". A questo
proposito ha osservato che l'attrice d'un canto non ha mai indicato se e quando
avrebbe rivenduto le obbligazioni che avrebbe recuperato se l'ordine fosse
stato eseguito; dall'altro che non ha comunque provato il danno, perché il
perito giudiziario non ha saputo stabilire l'evoluzione del valore
dell'obbligazione.

5.5 Infine i giudici ticinesi hanno ritenuto irricevibile in forza dell'art. 78
CPC/TI, perché formulata per la prima volta con le conclusioni, l'allegazione
di non avere ordinato la vendita delle azioni poiché la convenuta aveva
indicato a torto nei conteggi dei clienti che i tioli erano gravati da un
divieto di rivendita. Hanno nondimeno soggiunto che quell'informazione, della
quale era semmai responsabile ancora la corrispondente sostituitasi alla
convenuta, fosse anche stata errata, non aveva causato danni all'attrice.

6.
La ricorrente critica nell'ordine le varie parti di questa motivazione, tranne
l'ultima. Lo fa però con una discussione libera, per lo più opponendovi solo le
proprie valutazioni e considerazioni.

6.1 Per quanto attiene allo stato di fatto gli argomenti ricorsuali non
poggiano sugli accertamenti della sentenza impugnata né motivano censure
puntuali d'arbitrio, come sarebbe necessario per scostarsene (cfr. consid.
2.3): riferendosi abbondantemente ai riscontri d'istruttoria la ricorrente
dichiara ripetutamente di avere dimostrato o provato le circostanze a suo
giudizio determinanti - in specie quelle riguardanti il nesso causale naturale
e il danno, che attengono entrambe ai fatti (DTF 130 III 591 consid. 5.3 a pag.
601, 122 III 219 consid. 3b) - come se fosse davanti a un'istanza d'appello.
Più avanti spiega invero cosa sia l'arbitrio (art. 9 cpv. 2 Cost.) in materia
di valutazione delle prove, ma subito dopo si diffonde nuovamente in
disquisizioni su fatti diversi da quelli della sentenza d'appello, affermando
che la banca ha dato informazioni errate, ha leso i precetti della buona fede,
e sostenendo ancora di avere provato il danno.
Queste critiche ai fatti sono nel loro complesso inammissibili.

6.2 All'inizio del capitolo intitolato "In diritto" la ricorrente elenca le
norme del diritto federale che a suo dire sono state violate dall'autorità
cantonale: gli art. 2 e 8 CC, 97 segg., 394 segg. e 425 segg. CO (oltre agli
art. 9 e 29 Cost. già esaminati). Nella misura in cui in queste norme l'attrice
vede il titolo di responsabilità della convenuta, le sue tesi sono infondate,
giacché, secondo gli accertamenti vincolanti dei quali s'è detto, non ne sono
adempiuti i presupposti di fatto essenziali, ossia il danno e il nesso causale
naturale. Va aggiunto che non è affatto vero, come sostiene di passaggio
l'attrice, senza peraltro precisare tale censura, che la Corte cantonale le ha
imposto di provare anche una colpa, violando l'art. 97 CO. Rimane l'art. 8 CC.
L'attrice ne lamenta la violazione in relazione con un onere probatorio
sproporzionato che l'autorità cantonale avrebbe posto a suo carico quanto alla
prova del rapporto di causalità. Gli sfugge tuttavia che questa norma non
interferisce sull'apprezzamento delle prove, che è di competenza del giudice
cantonale, ma regola le conseguenze della mancata prova di un fatto (DTF 130
III 321 consid. 3.1 e 127 III 519 consid. 2a). Siccome nella responsabilità
contrattuale l'onere di provare il danno e il nesso causale incombe
indubbiamente sul danneggiato, i giudici cantonali, addossando all'attrice le
conseguenze del fallimento della prova di tali elementi, hanno applicato
correttamente il diritto federale.

7.
Da ultimo l'attrice ritiene eccessive le indennità per ripetibili accordate
alla controparte dalle due istanze ticinesi. La questione è retta dal diritto
cantonale, per cui l'attrice doveva prevalersi in modo chiaro dell'applicazione
arbitraria delle disposizioni specifiche del codice di procedura civile
ticinese, prim'ancora che dei principi giurisprudenziali generali ai quali
ricorre. Anche questa censura è pertanto inammissibile.

8.
Ne viene che il gravame, nella limitata misura in cui è ammissibile, è
infondato.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza: esse sono pertanto
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 16'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 18'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Seconda Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 dicembre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni