Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.332/2009
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_332/2009

Sentenza del 30 novembre 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Parti
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Bersani,
ricorrenti,

contro

C.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,
opponente.

Oggetto
contratto di appalto,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2009
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ e B.________ hanno appaltato alla C.________SA le opere di
metalcostruttore e serramenti della casa con piscina e altri manufatti
accessori che hanno costruito sul fondo part. xxx di loro proprietà a
Y.________. Il 31 maggio 2004 l'appaltatrice ha presentato la fattura finale
che esponeva una mercede di fr. 368'341.60; dedotti gli acconti, rimaneva un
saldo a suo favore di fr. 43'341.60. Siccome i committenti non lo hanno pagato,
l'appaltatrice ha chiesto per tale importo l'annotazione di un'ipoteca legale
provvisoria degli artigiani e imprenditori al Pretore di Lugano, il quale ha
accolto l'istanza il 29 agosto 2005.

B.
Con petizione del 29 settembre 2005 la C.________SA ha promosso azione davanti
al medesimo Pretore chiedendo che A.________ e B.________ fossero condannati a
pagarle fr. 43'341.60 e che l'ipoteca legale sul fondo fosse iscritta in via
definitiva. I convenuti si sono opposti totalmente all'azione. Il Pretore, con
sentenza del 23 aprile 2008, ha accolto parzialmente la petizione, condannando
i convenuti a pagare all'attrice fr. 43'141.15 e ordinando all'Ufficiale dei
registri di iscrivere l'ipoteca legale definitiva.
La seconda Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto
l'appellazione dei convenuti con sentenza del 4 giugno 2009.

C.
A.________ e B.________ insorgono davanti al Tribunale federale con atto del 30
giugno 2009 intitolato ricorso in materia civile e ricorso in materia
costituzionale. Chiedono che la sentenza cantonale sia riformata nel senso di
respingere la petizione e la richiesta d'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale nonché di rivedere il giudizio su spese e ripetibili delle due istanze
ticinesi; in via subordinata chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e
il rinvio della causa all'autorità cantonale "per una nuova decisione che tenga
correttamente conto di tutte le prove addotte e del diritto applicabile, in
particolare delle perizie D.________ e E.________".
La C.________SA propone di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi oppure,
subordinatamente, di respingerli nella misura in cui fossero ricevibili.
L'autorità cantonale non ha preso posizione.
Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria
competenza e l'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212
consid. 1 pag. 216 con rinvii).

1.1 Il ricorso in materia civile è ammissibile. Esso è presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1
LTF) ed è volto contro una decisione cantonale finale (art. 90 LTF) emanata in
una causa di natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF), il cui valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

1.2 L'ammissibilità del rimedio ordinario comporta l'inammissibilità del
ricorso sussidiario in materia costituzionale che i convenuti presentano, senza
spiegarne le ragioni, verosimilmente nell'errata convinzione che la censura di
violazione dell'art. 9 Cost. debba essere proposta così. In realtà il diritto
federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Anche questa
censura è pertanto suscettibile di essere esaminata nell'ambito del ricorso in
materia civile.

1.3 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF), tenuto però conto dell'obbligo minimo di allegazione e motivazione di
cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104). Le
esigenze sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Il
Tribunale federale esamina infatti queste censure solo se la parte ricorrente
le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4 In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata esporre in maniera
circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni
(art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto"
corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e
configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9
Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

1.5 Qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.)
non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi
semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre
dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara
e dettagliata (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638). Per di più,
trattandosi dell'apprezzamento delle prove o dell'accertamento dei fatti in
genere, il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale. Chi
invoca l'arbitrio deve pertanto dimostrare che la sentenza impugnata ha
misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza
ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di
modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in
aperto contrasto con gli atti di causa o interpretando questi in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rif.).

2.
Nella sentenza impugnata sono individuabili quattro temi.

2.1 I giudici ticinesi hanno ricordato preliminarmente che la procedura di
appello ha lo scopo di permettere all'autorità cantonale di verificare
l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto effettuati dal Pretore.
Questo controllo non può avvenire se l'appellante si limita a richiamare o
riprodurre le argomentazioni degli scritti introduttivi oppure delle
conclusioni di prima istanza; egli deve invece, sotto pena dell'irricevibilità,
"confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare".
In applicazione di queste regole di procedura i giudici cantonali hanno
dichiarato manifestamente irricevibile la parte considerevole del ricorso che
non è che la "letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore".
Nella sentenza sono elencate dettagliatamente le corrispondenze dei due atti,
con l'indicazione numerica dei capitoli e delle pagine.

2.2 Passando all'esame delle altre argomentazioni la Corte cantonale ha
constatato come sia difficile intravvedere "una critica seria al giudizio di
prima sede" essendosi gli appellanti limitati a ripercorrere le varie fasi
della controversia e a prevalersi di paragoni non pertinenti con un'altra
causa. Anche queste argomentazioni sono quindi state dichiarate irricevibili.

2.3 La Corte ticinese ha nondimeno ritenuto di potere esaminare l'argomento
addotto "tra le righe" dai convenuti, secondo cui il Pretore, applicando a loro
sfavore l'art. 369 CO, non avrebbe tenuto conto delle perizie di parte, dalle
quali emergerebbe che l'attrice, esperta del ramo, avrebbe dovuto riconoscere
l'errore tecnico manifesto che stava commettendo mentre eseguiva gli ordini
ricevuti dal committente o dai suoi ausiliari.
I giudici cantonali, dopo avere ricordato la giurisprudenza e la dottrina
concernenti l'art. 369 CO, hanno osservato che anche questo argomento è
irricevibile, in forza dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI, perché è stato
proposto per la prima volta in sede di appello. Hanno però aggiunto, "a titolo
abbondanziale", che le perizie di parte prodotte dai convenuti e l'audizione
testimoniale dei due estensori non assumono "la valenza di referto peritale" e
non "permettono di ritenere l'esistenza dei pretesi errori".

2.4 Da ultimo l'autorità cantonale ha dichiarato irricevibile, perché non
motivata, la critica volta contro la riduzione, a dire dei convenuti
insufficiente (fr. 200.--), concessa dal Pretore per un difetto di una
porta-finestra (questa parte della sentenza cantonale non è impugnata).

3.
L'atto di ricorso che i convenuti sottopongono al Tribunale federale è perlopiù
una discussione a ruota libera, con la quale essi esprimono il loro disappunto,
senza indicare una sola norma giuridica federale o cantonale che l'autorità
cantonale potrebbe avere violato nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto.

3.1 Ciò vale in primo luogo per il rimprovero di avere riprodotto le
conclusioni nell'atto di appello. I ricorrenti non contestano di per sé il
rimprovero, né la validità delle regole procedurali di motivazione applicate
dalla Corte cantonale; non si confrontano nemmeno con l'elenco dettagliato
delle corrispondenze letterali tra conclusioni di prima istanza e atto di
appello. Obiettano soltanto, genericamente, di avere adottato quel metodo
perché i fatti ai quali si riferivano le allegazioni erano i medesimi e in sede
di appello vi era quindi la "necessità" di riprendere letteralmente gli stralci
delle perizie e delle deposizioni testimoniali.

3.2 Anche contro la seconda motivazione della sentenza impugnata i ricorrenti
non propongono censure precise: spiegano che con il raffronto giudicato non
pertinente dal Tribunale di appello intendevano dimostrare che il Pretore aveva
"adottato due pesi e due misure" e che "la questione in diritto da dirimere",
ossia la responsabilità dell'artigiano chiamato a eseguire un progetto
sbagliato, era estremamente chiara.

3.3 Passando al terzo tema trattato nella sentenza impugnata, i convenuti
contestano di avere addotto soltanto in appello che l'attrice avrebbe dovuto
rifiutarsi di eseguire lavori manifestamente contrari alle regole
dell'edilizia. Affermano che "simile argomentazione è stata sviluppata già in
sede di duplica, in risposta all'affermazione di controparte secondo cui la
responsabilità dei difetti fosse da ricondurre all'agire del progettista e
della F.________", ma non indicano il passaggio preciso che conterrebbe tale
allegazione e non spiegano quali norme o principi giuridici sarebbero stati
lesi.
I convenuti asseriscono poi che le prove non considerate dall'autorità
cantonale - la perizia di parte e le deposizioni degli ingegneri che le hanno
allestite - avrebbero permesso di accertare gli errori macroscopici del
progetto che l'attrice avrebbe dovuto riconoscere e segnalare loro. Si tratta
ancora di considerazioni e opinioni che i ricorrenti contrappongono
semplicemente alla motivazione del giudizio impugnato, senza che siano
sostanziate in modo corretto violazioni in diritto o accertamenti di fatto
manifestamente errati. La sola frase conclusiva del gravame, secondo la quale
le prove in questione avrebbero una "non trascurabile importanza" e che di
conseguenza il giudizio impugnato sarebbe "manifestamente arbitrario ed
ingiustificato" e violerebbe l'art. 9 Cost., non può supplire all'insufficienza
dell'argomentazione che la precede.

3.4 Fin qui il gravame è pertanto equiparabile a un atto di appello ed è
inammissibile (cfr. consid. 1.3 - 1.5).

4.
L'unica censura ammissibile - perché è addotta la violazione di una norma
precisa del diritto federale, sebbene l'espressione usata non si addica a un
atto di ricorso - è il rimprovero mosso all'autorità cantonale di avere agito
"in barba all'art. 8 CCS" giudicando non provati gli errori ch'essi addebitano
all'attrice. La critica è però manifestamente infondata: la ripartizione
dell'onere della prova retta dall'art. 8 CC diviene senza oggetto quando
l'autorità cantonale accerta, per apprezzamento delle prove, l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto (DTF 130 III 321 consid. 3.1).

5.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza: esse sono pertanto
poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 novembre 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni